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	<title><![CDATA[IoChatto: Tutti i blog]]></title>
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	<description><![CDATA[]]></description>
	
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	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26177/equitalia-inesistente-la-cartella-di-pagamento-inviata-direttamente-a-mezzo-posta</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:59:40 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia: “ Inesistente” la cartella di pagamento inviata direttamente a mezzo posta]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Lo possiamo dire a gran voce perch&eacute; si tratta di un vero e proprio &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">scacco matto</span>&rdquo; nei&nbsp; confronti di <span style="text-decoration: underline;">Equitalia</span>, l&rsquo;esito dell&rsquo;importante ed interessante <strong>sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre</strong> scorso, della <span style="text-decoration: underline;">Commissione Tributaria Regionale di Bari &ndash; Sez. 23 &ndash; Sezione Staccata di Lecce</span> (<em>Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del Sol</em>e) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall&rsquo;avvocato Maurizio Villani ed ha <strong>totalmente annullato la cartella esattoriale notificata</strong> da Equitalia S.p.a. per posta.</span></p>
<p><span><img src="https://news.you-ng.it/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/nulle-notifiche-a-mezzo-posta-equitalia-420x270.jpg" width="420" alt="image" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span>Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l&rsquo;inesistenza della cartella esattoriale &egrave; stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poich&eacute; si tratta per l&rsquo;appunto d&rsquo;&rdquo;<strong>inesistenza</strong>&rdquo;, pu&ograve; essere rilevata d&rsquo;ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno cos&igrave; stabilito correttamente che, ai sensi dell&rsquo;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, <strong>Equitalia S.p.a. non pu&ograve; notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma</strong>.</span></p>
<p><span>Si legge nella sentenza che &ldquo;<em>&egrave; di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &ldquo;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&rdquo;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma</em>&rdquo;. Ma v&rsquo;&egrave; di pi&ugrave;.&nbsp; Ricordano i giudici &ldquo;<em>che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire&nbsp; il risultato del ricevimento dell&rsquo;atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all&rsquo;esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale</em>&rdquo;.</span></p>
<p><span>La corte ha quindi accolto l&rsquo;appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l&rsquo;inesistenza della notificazione della cartella.</span></p>
<p><span>Per Giovanni D&rsquo;Agata, presidente e fondatore dello &ldquo;<a rel="nofollow" href="https://www.sportellodeidiritti.org/" target="_blank">Sportello dei Diritti</a>&rdquo;, trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza, molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica se notificate da Equitalia direttamente per posta.</span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
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	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26176/equitalia-obbligatoria-la-cartella-e-non-solo-lestratto-di-ruolo</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:54:51 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26176/equitalia-obbligatoria-la-cartella-e-non-solo-lestratto-di-ruolo</link>
	<title><![CDATA[Equitalia, obbligatoria la cartella e non solo l'estratto di ruolo]]></title>
	<description><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Quando viene impugnato un atto di <strong>Equitalia</strong>, ad esempio un preavviso di fermo amministrativo o un'iscrizione di fermo amministrativo, spesso l'agente della riscossione, ovvero Equitalia, &egrave; solito depositare l'estratto di ruolo per dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>cartella di pagamento</strong>, anche detta esattoriale, &egrave; l'atto presupposto su cui si basa una eventuale e successiva azione di Equitalia. I successivi atti, che sono spesso delle ingiunzioni di pagamento o delle misure cautelari come il preavviso di fermo ed iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo, possono essere tutte singolarmente impugnate dinanzi all'autorit&agrave; competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, se nell'elenco degli addebiti - che &egrave; sempre allegato all'atto ricevuto (sia esso il preavviso e l'iscrizione di fermo, sia un'ingiunzione di pagamento, o altri atti) &ndash; sono indicati <strong>tributi erariali</strong>, allora la competenza sar&agrave; della Commissione tributaria; invece, se trattasi di sanzioni amministrative sar&agrave; competente il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell'importo da pagare e del tipo di atto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://i1.wp.com/www.iltuotributarista.it/wp-content/uploads/2015/10/estratto-di-ruolo-impugnabile-iltuotributarista.jpg?resize=660%2C330" alt="L'estratto di ruolo &egrave; impugnabile" width="550" style="border: 0px;"></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, nella eventualit&agrave; in cui venga impugnato uno di questi atti sopra elencati, <strong>Equitalia </strong>per dimostrare che il credito vantato &egrave; effettivamente dovuto dal contribuente, deve necessariamente depositare la copia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, la quale &egrave; un atto presupposto che deve essere sempre notificato prima di qualsiasi atto successivo. Per prassi, invece, Equitalia deposita solo ed esclusivamente l'estratto di ruolo e, al massimo, la copia dell'avviso di ricevimento della precedente cartella da parte del contribuente.</p>
<div style="text-align: justify;">Tuttavia, di recente sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali che hanno sancito l'obbligo per il concessionario della riscossione (cio&egrave; Equitalia, Soget, ecc.) di esibire al giudice anche il contenuto di quell'estratto di ruolo e di quegli avvisi di ricevimento: vale a dire devono essere depositate le <strong>cartelle di pagamento</strong> per ritenere provata la notifica della stessa. Anche una recentissima sentenza della <span style="text-decoration: underline;">Commissione Tributaria Regionale di Milano</span> (<em>sentenza n. 63/14/13 del 21.06.2013</em>)<strong> </strong>ha ritenuto fondamentale, in sede giudiziaria, l'esibizione del titolo (<em>cartella di pagamento</em>) su cui si basa la pretesa creditoria.</div>
</div>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26175/contro-lo-stress-da-equitalia</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:47:39 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26175/contro-lo-stress-da-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Contro lo stress da Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span><span>S'insedia nei municipi romani l'assistente sociale fiscale. Dal primo dicembre questa nuova figura si pu&ograve; trovare a Ostia, all'interno della Citt&agrave; dei mestieri e delle professioni, in via del Sommergibile 11. </span></span></p>
<p><span><span><img src="https://roma.repubblica.it/images/2013/12/22/230013441-9c95bebb-aac0-4adc-babe-a2e7c7cf2c1f.jpg" width="400" alt="image" style="border: 0px;"><br><br>L'assessorato ai Servizi sociali, che ha preso in carico la questione su iniziativa dell'associazione "<span style="text-decoration: underline;">Dalla parte del contribuente</span>", ha fatto sapere che a breve l'esperimento partir&agrave; anche nel Primo municipio. L'assistente fiscale pubblico, inedito nel paese, nasce per orientare cittadini e piccole imprese romane colpite dalle cartelle esattoriali di Equitalia: il professionista prestato alle circoscrizioni prover&agrave; a indicare la strada pi&ugrave; breve ed economica per "transare", prover&agrave; a segnalare, per esempio, in quali situazione &egrave; conveniente richiedere il taglio degli interessi (possibilit&agrave; prevista nell'ultima legge di stabilit&agrave;), indicher&agrave; quando &egrave; possibile contrastare l'atto ricevuto.<br><br>"Cercheremo di consentire al contribuente in difficolt&agrave; di seguire il percorso delle sue contestazioni fiscali fino ad accompagnarlo a una soluzione", dice il professor Carmelo Calderone, animatore della neonata associazione e dell'iniziativa, anticipata da un convegno in Campidoglio lo scorso 20 novembre. "<em>La scelta del battesimo a Ostia"</em>, ha spiegato l'assessore al Sostegno sociale Rita Cutini, "<em>&egrave; legata alle condizioni di oggettiva difficolt&agrave; economica di quell'area</em>". Un esperto a costi contenuti, nuova "figura di prossimit&agrave;", pu&ograve; aiutare a sciogliere l'esasperato conflitto che da alcune stagioni &egrave; montato tra contribuenti e societ&agrave; di riscossione (Equitalia, soprattutto, nella Capitale). "<em>Oggi quasi nessuno sa che cosa sia il piano di restituzione straordinaria fino a <strong>centoventi</strong> rate e come &egrave; possibile accedervi</em>", spiega Calderone, "il rapporto Statocontribuente &egrave; all'acme della criticit&agrave;". Il Lazio (ultimi dati 2010) ha il dato di "riscossione coattiva" pi&ugrave; alto in Italia: 217,6 euro per ogni contribuente (in valore assoluto il Lazio &egrave; dietro alla Lombardia).<br><br>L'assistenza sar&agrave; gratuita, i successivi servizi a prezzi calmierati, assicura la presidente dell'associazione, Annamaria Di Lallo: "<em>Siamo in grado di dare indicazioni alle famiglie e alle imprese affinch&eacute; ristrutturino il proprio debito</em>". L'iniziativa fatta propria dal Comune ipotizza di aiutare un libero professionista con&nbsp;</span></span><span>partita Iva a trovare un equilibrio tra rischio d'impresa e carichi fiscali, carichi che troppe volte mandano in sofferenza le aziende, soprattutto le start up. Il presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Alfredo Ferrari (Pd), dice: "Su Equitalia la maggioranza presto prender&agrave; decisioni importanti e il consulente di municipio &egrave; diventata una figura necessaria perch&eacute; la materia &egrave; diventata troppo complessa e ansiogena per tutti i cittadini".</span></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26174/equitalia-come-rateizzare-il-debito</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:28:10 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26174/equitalia-come-rateizzare-il-debito</link>
	<title><![CDATA[Equitalia: come rateizzare il debito]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Sono sempre debiti, ma adesso dovrebbe diventare pi&ugrave; facile affrontarli.</p>
<p>Secondo una norma inserita nel decreto del fare infatti arrivano adesso nuove possibilit&agrave; per il contribuente per non affogare nei debiti, soprattutto quando i soldi li richiede Equitalia.</p>
<p>Si tratta di una nuova possibilit&agrave; di ratteizzare il proprio debito. Attualmente il debito che si deve nei confronti dello Stato lo si pu&ograve; suddividere in 72 rate con la possibilit&agrave; di pagare gli arretrati in sei anni.</p>
<p>Va detto che era stata la tanto contestata Equitalia ad aumentare il numero delle rate: fino a pochi mesi fa infatti il limite era costituito da 48 rate in quattro anni. Adesso invece si passa a ben 120 rate per un periodo massimo di dieci anni. Sempre secondo la nuova norma varata dal governo, &egrave; aumentato anche il limite temporale per sospendere i pagamenti che adesso arrivano fino a otto rate di "scoperto".</p>
<p>Prima invece se non si pagavano solo due rate, la possibilit&agrave; di rateizzare veniva sospesa. Non &egrave; per precisato se le otto rate debbano essere consecutive o sparse nel tempo. Non cambia invece il limite massimo del debito che si pu&ograve; suddividere in rate: 50mila euro, deciso anche questo recentemente da Equitalia, mentre in precedenza era di 20mila euro.</p>
<p>&Egrave; comunque possibile rateizzare anche debiti pi&ugrave; elevati, ma la procedura per ottenere il permesso &egrave; molto lunga e dettagliata. Per ottenere la rateizzazione il privato deve presentare la propria dichiarazione Isee, mentre le aziende devono dimostrare il valore del proprio patrimonio.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26161/equitalia-a-partite-iva-potete-compensare-i-debiti-col-fisco</guid>
	<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 08:52:26 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26161/equitalia-a-partite-iva-potete-compensare-i-debiti-col-fisco</link>
	<title><![CDATA[Equitalia a partite Iva: Potete compensare i debiti col fisco]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Compensare i debiti col fisco con i crediti vantati verso la pubblica amministrazione.<br> Lo strumento, previsto dal decreto per il pagamento dei debiti della Pa. ancora non &egrave; stato particolarmente sfruttato e l'amministratore delegato di Equitalia, <span style="text-decoration: underline;">Benedetto Mineo</span>, ha scritto a 150 mila partite Iva (<em>utilizzando gli indirizzi di posta certificata di Infocamere</em>) invitandole a usarlo.</p>
<p><strong>A DISPOSIZIONE 18 MLN DI EURO.</strong> Allo stato infatti le richieste arrivate sarebbero appena 250 per un capitale a disposizione che in totale vale 18 milioni di euro. Questo anche se, come ha detto lo stesso Mineo, si tratta di &laquo;uno strumento importante per le imprese in questo momento di difficolt&agrave; economica&raquo;.</p>
<p><strong>EVENTUALI CREDITI COMMERCIALI.</strong> &laquo;Noi gi&agrave; da mesi&raquo;, ha aggiunto, &laquo;siamo pronti a effettuarle e a oggi abbiamo ricevuto circa 250 richieste per un importo poco superiore a 18 milioni di euro. Ho voluto ricordare ai titolari di partita Iva che la legge mette a loro disposizione questa possibilit&agrave; per incassare eventuali crediti commerciali e utilizzarli per regolarizzare la loro posizione con il fisco. Una lettera che vuole essere un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei contribuenti, nell'ottica di mantenere sempre aperto quel dialogo continuo che ormai da tempo sta caratterizzando tutta l'attivit&agrave; di Equitalia&raquo;.</p>
<p><br><strong>DA COMPENSARE CON DEBITI TRIBUTARI.<br></strong><span>Nella lettera ricevuta via posta elettronica certificata &egrave; stato ricordato che la legge (decreto n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) prevede la possibilit&agrave; di compensare i debiti tributari (</span><em>dello Stato, delle Regioni e degli enti locali</em><span>), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento o altri atti (</span><em>accertamento esecutivo e avviso di addebito</em><span>) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale.</span></p>
<p><br><strong>BISOGNA COLLEGARSI AL SITO.</strong> Per poter <span style="text-decoration: underline;">compensare debiti e crediti</span>, &egrave; necessario acquisire la certificazione del credito, collegandosi alla piattaforma informatica del ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. <br>All'interno della pagina si trovano tutte le indicazioni per accreditarsi alla piattaforma e poter cos&igrave; richiedere la certificazione del proprio credito. Una volta ottenuta la certificazione &egrave; poi possibile recarsi agli sportelli Equitalia e presentarla in forma cartacea o, in alternativa, indicare semplicemente il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica.</p>
<p><br> &laquo;<em>Il personale di Equitalia</em>&raquo;, ha scrito Mineo agli imprenditori, &laquo;<em>Le fornir&agrave; tutta l'assistenza necessaria per procedere alla compensazione</em>&raquo;.</p>
<p>28 Dicembre 2013</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26160/querela-contro-attilio-befera-ed-altri-per-frode-e-danno-erariale</guid>
	<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 08:44:41 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26160/querela-contro-attilio-befera-ed-altri-per-frode-e-danno-erariale</link>
	<title><![CDATA[QUERELA CONTRO ATTILIO BEFERA ED ALTRI PER FRODE E DANNO ERARIALE]]></title>
	<description><![CDATA[<p>ROMA, 28/12/2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Alla Stazione Carabinieri &ldquo;La Storta&rdquo;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Via Cassia, 1781 &ndash; 00123&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla&nbsp;&nbsp; Procura Della Repubblica&nbsp; Competente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E, p.c.&nbsp; Ad&nbsp; Altri</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUERELA/DENUNCIA&nbsp; CONTRO :</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Presidente di Equitalia S.p.A sig.r Attilio Befera</p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Vice Presidente&nbsp; Equitalia sig.r Antonio Mastrapasqua;</p>
<p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&rsquo;Amministratore Delegato di Equitalia sig.r Benedetto Mineo;</p>
<p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere di Equitalia sig.ra Giuseppina angela Barbato;</p>
<p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere di Equitalia sig.r Mario Bertolissi;</p>
<p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilit&agrave; risultante dalle indagini.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://www.lozzodicadore.eu/blog/wp-content/uploads/2012/01/6714375867_23aa5f452b.jpg" width="400" alt="image" style="border: 0px;"></p>
<p><strong>Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);</p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);</p>
<p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);</p>
<p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corruzione per un atto contrario ai doveri d&rsquo;ufficio (art.319 c.p.);</p>
<p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);</p>
<p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abuso d&rsquo;ufficio (art.323 c.p.);</p>
<p>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Omissione di atti d&rsquo;ufficio (art.328 c.p.);</p>
<p>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Associazione a delinquere (art.416 bis);</p>
<p>9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 640-bis c.p.);</p>
<p>10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Appropriazione indebita (art.646 c.p.);</p>
<p>11)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-<br> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale<br> TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa &egrave; l&rsquo;ennesima analisi/denuncia/querela esaminata in relazione alla assoluta ed inarrivabile truffa messa in atto dal mondo bancario/economico/finanziario a danno dello Stato e dei cittadini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il FATTO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;Agenzia delle Entrate&hellip;. &Egrave; costretta a nominare avvocati esterni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(<a rel="nofollow" href="https://www.liberoquotidiano.it/news/1309839/Equitalia-ci-costa-1-miliardo-all-anno.html">https://www.liberoquotidiano.it/news/1309839/Equitalia-ci-costa-1-miliardo-all-anno.html</a> )&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il "mostro" <strong>Equitalia </strong>ci costa pi&ugrave; di <strong>1 miliardo all'anno</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'Agenzia di recupero crediti nel 2012 per le sole spese aministrative ha speso <strong>886 milioni di euro</strong>. &nbsp;All&rsquo;interno di questa cifra, per&ograve;, 506 milioni rappresentano le spese per il personale (salari, stipendi, oneri sociali e Tfr), mentre 379 milioni rappresentano le &ldquo;altre spese amministrative&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tra le diverse uscite, 119 milioni di euro se ne sono andati per &ldquo;servizi esattoriali&rdquo;, 69 milioni per &ldquo;servizi informatici&rdquo; e 51 milioni per &ldquo;servizi professionali&rdquo;. Di questi 51 milioni di euro, la fetta pi&ugrave; grande &egrave; costituita dalle spese legali per contenzioso esattoriale, che come spiega il bilancio &ldquo;si</p>
<p>riferiscono agli oneri relativi a spese legali e derivanti da eventali soccombenze&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Insomma le beghe legali del colosso del fisco costano allo Stato circa<strong> 50 milioni di euro all&rsquo;aqnno</strong>, una cifra record (in potenziale crescita).<br> <br> A godere del bottino &egrave; un esercito di <strong>collaboratori e consulenti</strong>composto da circa 5.700 persone. La maggior parte delle quali &egrave; costituita da avvocati a cui il Fisco si deve rivolgere per difendere in giudizio le sue ragioni. Il tutto pagando una maxi-parcella da quasi <strong><span>51 milioni di euro. </span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pagare &egrave; Equitalia. La societ&agrave; &egrave; pubblica ed &egrave; controllata dall&rsquo;Agenzia delle Entrate e INPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quindi a pagare le parcelle agli avvocati che difendono il fisco siamo noi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'esercito dei consulenti &egrave; sconfinato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ed &egrave; difficile capire, GIUSTIFICARE ED ACCETTARE perch&eacute; mai con ben 8.167 dipendenti, Equitalia abbia bisogno di ben altri 5.678 professionisti legali esterni.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come racconta <em>la Notizia</em>, da Equitalia fanno sapere che le spese per l'esercito di avvocati &nbsp;&ldquo;varia a seconda dell&rsquo;andamento del contenzioso e delle relative soccombenze&rdquo;. Ma a quanto pare, visti i numeri da capogiro i contenziosi tra Equitalia e i contribuenti sono davvero tanti. E a sorridere sono solo i consulenti, gli unici a guadagnare sulle spalle del fisco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo particolare paradosso non avviene inaspettatamente ed imprevedibilmente&hellip; tutto nasce&nbsp; dal fatto che i Dirigenti del Fisco, gli unici abilitati a sottoscrivere gli accertamenti e a difendere in giudizio l'amministrazione finanziaria davanti alle Commissioni&nbsp;Tributarie e davanti alla Magistratura Ordinaria &nbsp;Civile e Penale sono stati &nbsp;decapitati dal&nbsp;1992.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>La&nbsp;DIRSTAT con nota del 23 giugno 2011 prot. 279, pi&ugrave;&nbsp; volte&nbsp; reiterata,da ultimo&nbsp; in data 23.11.2011, chiese l&rsquo;intervento&nbsp; del Ministro&nbsp; dell&rsquo;Economia&nbsp; e del&nbsp; Ministro&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; F.P., sedenti&nbsp;&nbsp; nella&nbsp; passata&nbsp; legislatura, v&ograve;lto a rimuovere con atti significativi&nbsp; il comportamento&nbsp; dell&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate relativamente&nbsp; al conferimento&nbsp; di&nbsp; incarichi&nbsp; dirigenziali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Motivo&nbsp;&nbsp; della&nbsp; doglianza &egrave; la contestazione&nbsp; mossa&nbsp; all&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate&nbsp; secondo&nbsp;cui il requisito&nbsp; dell&rsquo;autonomia gestionale di cui&nbsp; essa gode&nbsp; implica&nbsp; ex&nbsp; se&nbsp; la&nbsp; possibilit&agrave;&nbsp; di&nbsp; collocare le risorse&nbsp; umane&nbsp; disponibili , senza&nbsp; alcun controllo&nbsp; governativo,e superando&nbsp; pure il&nbsp; rigore delle norme che non consentono di accedere alla dirigenza, se non per pubblico&nbsp; concorso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In presenza&nbsp; di&nbsp; tale granitica&nbsp; ed&nbsp; intransigente&nbsp; posizione&nbsp; assunta&nbsp;&nbsp; dall&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate e ribadita&nbsp; in&nbsp; pi&ugrave;&nbsp; incontri ,&nbsp; la&nbsp; DIRSTAT si&nbsp; &egrave; spesa&nbsp; in&nbsp; atti&nbsp; di diffida&nbsp; e comunicati&nbsp; stampa, ma&nbsp; con esito&nbsp; negativo per&nbsp; il&nbsp; perdurante&nbsp; silenzio&nbsp; dell&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate. Aliunde proposto, &egrave;&nbsp; sorto per&ograve;&nbsp; apposito&nbsp; contenzioso&nbsp; dinanzi&nbsp; al&nbsp; competente Giudice&nbsp; Amministrativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;esito&nbsp; vittorioso&nbsp; dei&nbsp; giudizi&nbsp;&nbsp; non&nbsp; &egrave;&nbsp; valso&nbsp; per&ograve;&nbsp; a&nbsp; far recedere&nbsp; l&rsquo;Agenzia delle&nbsp; Entrate&nbsp; dalla&nbsp; propria&nbsp; <strong><span>fragile</span></strong>&nbsp; posizione, anzi&nbsp; le&nbsp; sentenze del&nbsp; TAR-LAZIO sono state&nbsp; impugnate&nbsp; dinanzi&nbsp; al&nbsp; Consiglio&nbsp; di&nbsp; Stato&nbsp; che&nbsp; con&nbsp; ordinanza&nbsp; del 29.11.2011 ne&nbsp; ha sospeso&nbsp; la&nbsp; eseguibilit&agrave;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; attesa&nbsp; che&nbsp; la&nbsp; controversia&nbsp; sia&nbsp; decisa&nbsp;&nbsp; nel merito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giova&nbsp; qui&nbsp; indugiare&nbsp; sui&nbsp;&nbsp; punti&nbsp; nodali&nbsp; delle&nbsp; pronunzie&nbsp; del&nbsp; Giudice Amministrativo&nbsp;&nbsp; per capire&nbsp; quanto&nbsp; speciosa&nbsp; sia&nbsp; la posizione dell&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate&nbsp; e&nbsp; per&nbsp; ricordare&nbsp; che</p>
<p>purtroppo&nbsp; vige&nbsp; ancora&nbsp; un&nbsp; antico&nbsp; malvezzo, ormai&nbsp; incancrenito&nbsp; dal tempo,&nbsp; che&nbsp; ha&nbsp; impedito</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>la&nbsp; formazione&nbsp; dei&nbsp; quadri dirigenziali, cos&igrave; come li aveva&nbsp; disegnati&nbsp; la legge&nbsp; 748/1972,&nbsp;&nbsp; istitutiva della dirigenza.&nbsp; Per troppo&nbsp; tempo&nbsp; i&nbsp; dirigenti&nbsp; sono stati nominati&nbsp; con il criterio &ldquo;intuitu&nbsp; personae&rdquo;, in assenza&nbsp; cio&egrave;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; preventiva&nbsp;&nbsp; verifica&nbsp; riguardante&nbsp; la professionalit&agrave;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ogni&nbsp;&nbsp; altro&nbsp; guasto&nbsp; &egrave;&nbsp; stato poi&nbsp; prodotto&nbsp; dalle&nbsp; reggenze&nbsp; divenute&nbsp; necessarie&nbsp; per&nbsp; sopperire&nbsp; ai&nbsp; vuoti&nbsp; creatisi&nbsp; nel&nbsp; ruolo&nbsp; dei dirigenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oggid&igrave; per&ograve; la giustizia amministrativa vede&nbsp; l&rsquo;istituto&nbsp; della&nbsp;&nbsp; reggenza&nbsp;&nbsp; sine die&nbsp;&nbsp; come&nbsp; una&nbsp; vistosa anomalia, anzi un escamotage addirittura elusivo delle norme che regolano&nbsp; l&rsquo;accesso&nbsp; alla dirigenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TAR&nbsp; LAZIO&nbsp; -&nbsp; n.6884&nbsp; del &nbsp;&nbsp;1.8.2011&nbsp; -&nbsp; E&rsquo;&nbsp; illegittima&nbsp; la&nbsp; modifica&nbsp; all&rsquo;art.24&nbsp; c.2&nbsp; del Regolamento di&nbsp; Amministrazione&nbsp; posta&nbsp; in&nbsp; essere&nbsp; dal Comitato&nbsp; di gestione&nbsp; dell&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate, perch&eacute; tale&nbsp; modifica&nbsp; consente&nbsp;&nbsp; di&nbsp; coprire&nbsp; le vacanze&nbsp; nel&nbsp;&nbsp; ruolo&nbsp; dei&nbsp; dirigenti&nbsp; mediante&nbsp; il&nbsp; conferimento di&nbsp; incarichi&nbsp;&nbsp; a&nbsp; funzionari&nbsp; privi&nbsp; della&nbsp; qualifica&nbsp; dirigenziale. IL&nbsp; TAR&nbsp; censura&nbsp; cotale&nbsp; operato, dichiarandolo&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp; aperto&nbsp; contrasto&nbsp; con&nbsp; i&nbsp; principi&nbsp; fissati&nbsp; dagli&nbsp; artt.19&nbsp; e&nbsp; 52&nbsp; del&nbsp; dlgs.165/2001.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rileva&nbsp; altres&igrave;&nbsp;&nbsp; il&nbsp;&nbsp; TAR&nbsp; che&nbsp; proprio&nbsp; grazie&nbsp; alla&nbsp; contestata&nbsp; modifica&nbsp; &egrave;&nbsp; stato&nbsp; possibile&nbsp; coprire 1143&nbsp; posti, dei&nbsp; quali&nbsp; per&ograve;&nbsp; soltanto&nbsp; 376 con&nbsp; dirigenti&nbsp; vincitori&nbsp; di&nbsp; concorso, mentre i&nbsp; restanti&nbsp; 767&nbsp; posti&nbsp; sono stati&nbsp; coperti&nbsp; mediante&nbsp; affidamento&nbsp; dei&nbsp; posti&nbsp; in&nbsp; reggenza&nbsp; sine&nbsp; die.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ad avviso&nbsp; del TAR&nbsp; la&nbsp; novella&nbsp; apportata&nbsp; all&rsquo;art.24&nbsp; del Regolamento&nbsp;&nbsp; &egrave;&nbsp; in&nbsp; dispregio&nbsp; con&nbsp; le&nbsp; norme di&nbsp; cui&nbsp; al dlgs. 165/2001 ove&nbsp; &egrave;&nbsp; vero&nbsp; che&nbsp;&nbsp; &egrave;&nbsp; previsto&nbsp; il&nbsp; conferimento&nbsp; di&nbsp; incarichi dirigenziali, ma&nbsp; solo&nbsp; a&nbsp; condizione&nbsp;&nbsp; che&nbsp; sussistano&nbsp;&nbsp; circostanze&nbsp; straordinarie&nbsp; ed&nbsp; eccezionali&nbsp; e&nbsp; previa&nbsp; verifica&nbsp;&nbsp; dei&nbsp;&nbsp; requisiti&nbsp; di&nbsp; professionalit&agrave;&nbsp; dei nominandi.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TAR&nbsp; LAZIO&nbsp; -&nbsp; n.7636&nbsp; del&nbsp; 30.9.2011 - Nel&nbsp; confermare&nbsp; il&nbsp; proprio&nbsp; orientamento&nbsp; il&nbsp; Giudice Amministrativo&nbsp; denuncia&nbsp; l&rsquo;inerzia&nbsp;&nbsp; dell&rsquo;Agenzia&nbsp;&nbsp; delle&nbsp; Entrate&nbsp; che&nbsp; non&nbsp; provvede&nbsp; a&nbsp; bandire concorsi&nbsp; per&nbsp; coprire&nbsp; le&nbsp; vacanze&nbsp; nel&nbsp; ruolo&nbsp; dei dirigenti&nbsp; e&nbsp; vuole&nbsp; invece&nbsp; insistere&nbsp; con&nbsp; il ricorso&nbsp; alle&nbsp; reggenze&nbsp; senza&nbsp; limiti&nbsp; di tempo&nbsp;&nbsp; e&nbsp; prorogabili&nbsp; di&nbsp; anno&nbsp; in&nbsp;&nbsp; anno. Il&nbsp;&nbsp; TAR&nbsp; nega che&nbsp; ci&ograve;&nbsp; possa&nbsp; ancora&nbsp; avvenire&nbsp; ed&nbsp; annulla&nbsp; la&nbsp; selezione-concorso&nbsp; a&nbsp; 175&nbsp; posti&nbsp; dirigenziali di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp; bando&nbsp; del&nbsp; Direttore&nbsp; dell&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp;&nbsp; Entrate&nbsp; promosso&nbsp; ai&nbsp; sensi&nbsp; del&nbsp; DM&nbsp; 10.9.2010 ed&nbsp;&nbsp; in&nbsp; applicazione&nbsp; dell&rsquo;art.1&nbsp; c. 530&nbsp; della&nbsp;&nbsp; Legge&nbsp; 27.12.2006 n.196.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giova&nbsp; qui&nbsp; ricordare&nbsp; che&nbsp; il&nbsp; contenzioso&nbsp; promosso&nbsp;&nbsp; dinanzi&nbsp; al&nbsp; TAR consta di&nbsp; ben&nbsp; otto&nbsp; motivi&nbsp; di&nbsp; gravame, tutti&nbsp; sostanzialmente&nbsp; accolti&nbsp; dal&nbsp; Giudice Amministrativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alle sentenze del&nbsp; TAR&nbsp; LAZIO&nbsp; si&nbsp; rimanda comunque&nbsp; per&nbsp; ogni&nbsp; altro&nbsp; approfondimento, e&nbsp; parimenti&nbsp; si&nbsp; richiama la nota&nbsp; n. 279&nbsp; del&nbsp; 23.6.2011&nbsp; della&nbsp; scrivente&nbsp; Organizzazione Sindacale, rimasta &ndash; &egrave;&nbsp; bene&nbsp; ribadirlo - senza&nbsp; risposta, salvo&nbsp; che&nbsp; da parte dell&rsquo;Ispettorato della&nbsp; F.P. che con&nbsp; nota&nbsp; del&nbsp; 6.12.2011 ha&nbsp; avuto&nbsp; la&nbsp; cortesia&nbsp; di&nbsp; far&nbsp; sentire&nbsp; la&nbsp; propria&nbsp; voce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al&nbsp; riguardo&nbsp; di&nbsp; tale&nbsp; riscontro&nbsp; viene&nbsp; per&ograve;&nbsp; da&nbsp; rilevare&nbsp; che&nbsp; l&rsquo;autorevole&nbsp; Dipartimento interviene&nbsp; soltanto&nbsp; per &nbsp;far&nbsp; sapere&nbsp; che&nbsp; la&nbsp;&nbsp; vicenda&nbsp; degli&nbsp; incarichi&nbsp; dirigenziali&nbsp; &egrave; questione&nbsp;&nbsp; sottratta&nbsp; alle&nbsp; proprie&nbsp; competenze. E&rsquo; un pleonasmo&nbsp; richiamare le attribuzioni&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; F.P.,che&nbsp; sono&nbsp; ben&nbsp; note, n&eacute;&nbsp; vi&nbsp; &egrave;&nbsp; chi&nbsp; neghi&nbsp; l&rsquo;autonomia&nbsp; funzionale dell&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate. Appare&nbsp; per&ograve;&nbsp; eccessivo&nbsp; che&nbsp; la&nbsp; F.P. si&nbsp; defili&nbsp; sic&nbsp; et&nbsp; simpliciter, n&eacute;&nbsp; pu&ograve;&nbsp; accadere&nbsp; che&nbsp; l&rsquo;autonomia&nbsp; funzionale,e con essa&nbsp; il&nbsp; potere&nbsp; discrezionale&nbsp; scadano in&nbsp; comportamenti&nbsp; elusivi&nbsp; di&nbsp; norme&nbsp; cogenti (&egrave;&nbsp; il&nbsp; TAR Lazio&nbsp; a sostenerlo!), fino&nbsp; a&nbsp;&nbsp; diventare vero&nbsp; e&nbsp;&nbsp; proprio&nbsp; arbitrio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&rsquo; anche&nbsp; vero&nbsp; che&nbsp; la&nbsp; vicenda&nbsp; degli&nbsp; incarichi&nbsp; dirigenziali&nbsp; &egrave;&nbsp; ora al&nbsp;&nbsp; vaglio&nbsp; del&nbsp;&nbsp; Consiglio&nbsp; di&nbsp; Stato,&nbsp; dopo&nbsp; le&nbsp; pronunce del TAR che ne ha&nbsp; stigmatizzato la illegittimit&agrave;. Pur&nbsp; tuttavia,se&nbsp; l&rsquo;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate,a&nbsp; torto&nbsp; o&nbsp; a&nbsp; ragione, difende&nbsp; le proprie&nbsp; posizioni; se la&nbsp; F.P. sceglie&nbsp; la&nbsp; neutralit&agrave;, ritenendo&nbsp; di&nbsp; non&nbsp; dovere&nbsp; incorrere in&nbsp; indebita&nbsp;&nbsp; invasione&nbsp; di&nbsp; campo, dall&rsquo;altra&nbsp; parte,e&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>cio&egrave;&nbsp; a&nbsp; bordo&nbsp; campo, c&rsquo;&egrave;&nbsp; gente direttamente&nbsp; interessata&nbsp; il&nbsp; cui&nbsp; crescente&nbsp; disagio&nbsp; certamente&nbsp; non&nbsp; giova, anzi&nbsp; mette a&nbsp; rischio&nbsp; efficacia&nbsp; ed&nbsp; efficienza&nbsp; dell&rsquo;azione&nbsp; amministrativa&nbsp; alla&nbsp; cui&nbsp; vigilanza&nbsp; &egrave;&nbsp; deputata proprio&nbsp; la&nbsp; F.P., come&nbsp; essa&nbsp; stessa&nbsp; riconosce,e&nbsp; che quindi&nbsp; la&nbsp; chiama&nbsp; direttamente&nbsp; in&nbsp; causa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In questo contesto noi Cittadini ci ritroviamo con l&rsquo;Amministrazione Finanziaria con un contenzioso&nbsp;interno che appare&nbsp; senza&nbsp; sbocchi&nbsp; e&nbsp; presenta&nbsp; il&nbsp; rischio&nbsp; di&nbsp; appesantire&nbsp; ulteriormente&nbsp; la macchina&nbsp; fiscale&nbsp; che gi&agrave; non gode&nbsp; di buona&nbsp; salute che per di pi&ugrave; per tutelarsi legalmente dalle proprie pesanti responsabilit&agrave; amministrative, civili e penali deve avvalersi di pletore di legulei costantemente perdenti&hellip; ma che pretendono il pagamento delle salatissime parcelle che &hellip;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che vincano o perdano paghiamo noi Cittadini&hellip; ovviamente ai normalmente aggiuntivi risarcimento dei a danni a quegli audaci contribuenti che hanno l&rsquo;ardire di pretendere posizione contro le angherie e vessazioni del mostro Equitalia condotto e cavalcato da quel valoroso condottiero quale &egrave; Attilio Befera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>A sostegno di questa nostra fondatissima tesi aggiungiamo anche la nota del <em>Dr. Pietro Paolo Boiano, vice segretario Generale della </em>Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese indirizzata al MINISTRO DELL&rsquo;ECONOMIA E DELLE FINANZE</p>
<p>DR. FABRIZIO SACCOMANNI e al MINISTRO DEL DIPARTIMENTO PER LA P.A. E PER LA SEMPLIFICAZIONE ON. AVV. GIANPIERO D&rsquo;ALIA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che testualmente dice :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con nota del 21.12.2011 n.381, estensiva della precedente n.279 del 23.6.2011,la DIRSTAT chiese l&rsquo;intervento dei ministri dell&rsquo;Economia e della F.P.,allora in carica, al fine che di concerto rimuovessero vistose anomalie in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali da parte dell&rsquo;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel richiamare integralmente il petitum di cui alla succitata nota n.381, che ad ogni buon fine qui si allega, e facendo presente che alcun riscontro &egrave; mai pervenuto dai Dicasteri interessati, la DIRSTAT intende novellare presso le SS.LL. le proprie doglianze, ampliandole alla luce di nuovi accadimenti che ad avviso di questa Organizzazione Sindacale producono pesanti disfunzioni alla gi&agrave; complicata gestione della macchina fiscale. In effetti il Governo Monti, lungi dal rimuovere i guasti rivenienti dalla precedente legislatura, ne ha prodotto altri di non minore negativit&agrave;. In tal guisa perdura e si aggrava l&rsquo;anomalia riguardante gli incarichi dirigenziali che continuano ad essere conferiti in totale dispregio delle norme che regolano l&rsquo;accesso alla dirigenza, anche perch&eacute; vi &egrave; stato un intervento legislativo che in pratica sana il pregresso e non vieta che il malvezzo continui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ad occuparsi di tanto &egrave; la Legge n.44/2012 di conversione del DL 16/2012- art.8 c.24. Ci&ograve; stante, &egrave; indifferibile che i Ministri dell&rsquo;Economia e della F.P. riesaminino tutta la problematica, prendendo atto che l&rsquo;autonomia gestionale di cui gode non pu&ograve; significare che l&rsquo;Agenzia delle Entrate operi contra legem, come ha gi&agrave; sancito il TAR Lazio e si aspetta che decida in via definitiva il Consiglio di Stato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ci&ograve; stesso appare quanto meno affrettato l&rsquo;intervento del legislatore che non si &egrave; neppure preoccupato del rischio che corre l&rsquo;Erario quando gli Uffici delle Entrate emanano atti a firma di funzionari non aventi qualifica dirigenziale, cos&igrave; esponendoli alla declaratoria di nullit&agrave;, come &egrave; gi&agrave; accaduto. Il che non vuol dire che la reggenza di uffici dirigenziali sia preclusa in assoluto, ma l&rsquo;incarico pu&ograve; essere affidato nel rispetto del DPR 266/1987-art.20, ove &egrave; previsto che pu&ograve; essere nominato il funzionario pi&ugrave; elevato in grado, al quale non compete per&ograve; la retribuzione dirigenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche al riguardo esiste consolidata giurisprudenza. A parte poi le tante diatribe sull&rsquo;operato del Governo Monti, non in discussione nel contesto che quivi interessa, va tuttavia segnalato che anche l&rsquo;operazione pur necessaria di tagliare la spesa pubblica ha prodotto ancora un guasto alla macchina fiscale. Con legge n. 135/2012-art.23/quater, di conversione del DL 95/2012, &egrave; avvenuta</p>
<p>la fusione per incorporazione dell&rsquo;Agenzia del Territorio nell&rsquo;Agenzia delle Entrate e dei Monopoli di Stato nell&rsquo;Agenzia delle Dogane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Va senza dire che se la ratio di cotale operazione si proponeva un risparmio di spesa, il risultato che ne sta derivando &egrave; misurabile soltanto in termini di un pesante ingolfamento del lavoro e di un enorme disagio per i cittadini utenti dei servizi ipo-catastali. Non serviva di allora una particolare cultura amministrativa per intuire che attivit&agrave; tra di loro diametralmente diverse non si prestano ad una gestione comune e va poi ricordato che la fusione delle due Agenzie non &egrave; avvenuta fisicamente, tant&rsquo;&egrave; che le Agenzie del Territorio continuano ad aver sede nelle loro strutture, <span>tutte tenute in affitto</span>. Non si vedono quindi quali risparmi possono conseguirsi, e si constata invece che ne &egrave; nata una gran confusione a tutto scapito del contrasto all&rsquo;evasione fiscale, non certamente praticabile con il solo redditometro o con altri mezzi occasionali e quindi privi della necessaria incisivit&agrave;. Ma si rivela pure fuori dalla logica e non in consonanza con una sana politica di sistema che l&rsquo;intero apparato fiscale sia concentrato nelle mani di un unico soggetto che per forza di cose si trova a gestire non una megastruttura, ma evidentemente un potentato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eppure sarebbe bastata una preventiva indagine conoscitiva per sconsigliare una operazione tanto impropria quanto rischiosa. C&rsquo; &egrave; tempo e modo per&ograve; per correre ai ripari, partendo magari da un dato di fatto che da solo indica quanto risibile sia un improbabile risparmio di pochi spiccioli al cospetto di una spesa pubblica complessiva da capogiro. Gli attuali ministri dell&rsquo;Economia e della F.P. hanno competenza e sagacia per approfondire le problematiche che ne occupano. Possono farlo, ma serve la necessaria determinazione e soprattutto la volont&agrave; politica, sia pure nell&rsquo;immanente contesto dagli equilibri assai precari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si auspica quindi un interessamento rapido ed incisivo, utile a constatare che nell&rsquo;attuale assetto le due massime Agenzie Fiscali non possono assicurare una corretta gestione dell&rsquo;immane lavoro che sono chiamate a svolgere. Non si pu&ograve; immaginare un&rsquo;Amministrazione Finanziaria efficace ed efficiente creando ibride ammucchiate che inevitabilmente devono poi affidarsi alla improvvisazione, se non addirittura al ristagno delle attivit&agrave;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il rinnovamento della P.A. &egrave; improcrastinabile, ma per realizzarlo serve che la macchina pubblica abbia un motore capace di affrontare anche percorsi accidentati e servono pure abili piloti. Serve, in una parola,che la P.A. faccia della meritocrazia la sua arma vincente.</p>
<p>In attesa di sollecito riscontro si inviano cordiali saluti.</p>
<p><em>Dr. Pietro Paolo Boiano</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Nel frattempo il Consiglio di Stato si &egrave; espresso con la sentenza con cui il Consiglio di Stato stesso rimette alla Corte Costituzionale la "vexata quaestio" degli atti d'accertamento firmati da funzionari e non da dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (Cons. St., Sez. IV, sentenza 18 novembre 2013 n. 5451).</h3>
<p><a rel="nofollow" href="https://amministrativista20.blogspot.it/2013/11/tributario-il-consiglio-di-stato.html">https://amministrativista20.blogspot.it/2013/11/tributario-il-consiglio-di-stato.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span>Insomma non se ne esce pi&ugrave;&hellip;</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutto questo ha comunque condotto al punto che :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agenzia delle Entrate ed Equitalia S.p.A. nelle persone dei loro responsabili &nbsp;e quant&rsquo;altri stanno agendo in totale, aperta e manifesta azione contro legge &hellip;&hellip; e a causa di ci&ograve;&hellip;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span>sono Nulli gli accertamenti (per la stragrande maggioranza) &nbsp;notificati dall'Agenzia </span></strong></p>
<p><strong><span>delle Entrate a partire dal 1992;</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>e perci&ograve; <span>sono Nulli gli accertamenti (per la stragrande maggioranza) notificati da Equitalia e tutte le altre agenzie di esazione e recupero dei crediti dalla data della loro istituzione operativa&nbsp; ad oggi;</span></strong></p>
<p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p>
<p><strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span>motivo per cui l&rsquo;Agenzia delle Entrate &egrave; costretta a sostenere esorbitanti spese in consulenze e patrocini, nonch&eacute; in&nbsp; ingentissimi risarcimenti danni ESSENDO IN PALESE ED INDIFENDIBILE FLAGRANZA DI REATO;</span></strong></p>
<p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p>
<p><strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span>costringendo lo Stato e tutti i Cittadini contribuenti a subire questo ulteriore affronto e danno sia individuale che collettivo;</span></strong></p>
<p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p>
<p><strong>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span>Nel contempo creando allo Stato notevoli danni erariali e realizzando cos&igrave; una frode pi&ugrave; o meno intenzionale (poco importa) ai danni dello Stato stesso.</span></strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>CHIEDIAMO PERCIO&rsquo;</strong></p>
<p><br> di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; impedire la continuazione dei reati;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>B)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assicurare la solvibilit&agrave; dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito l&rsquo;ingente ed immane <strong><span>danno erariale, concreto, cagionato</span></strong> con i comportamenti che si sono descritti.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>C)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Richiedere la restituzione dei milioni di euro di spese, stipendi, consulenze di ogni tipo e natura sostenute dai succitati e addebitate allo Stato nel corso degli anni.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l&rsquo; obbligatoriet&agrave; dell&rsquo;azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l&rsquo;altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altres&igrave; il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l&rsquo;operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant&rsquo;altro ravvisabile nell&rsquo;esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalit&agrave;, della giustizia e le pi&ugrave; severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell&rsquo;instaurando procedimento penale;</p>
<p>e, <span>ai sensi dell&rsquo;ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.</span></p>
<p><span>IN FEDE.&nbsp;</span></p>
<p><span><br></span></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.albamediterranea.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=311%3Aquerela-contro-attilio-befera-ed-altri-per-frode-e-danno-erariale-di-orazio-fergnani&amp;Itemid=113"><span>Fonte</span></a></p>
]]></description>
	<dc:creator>avatar</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26154/i-rapporti-falliscono-non-perch-abbiamo-smesso-di-amare-ma-perch-abbiamo-smesso-di-immaginare</guid>
	<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 08:01:17 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26154/i-rapporti-falliscono-non-perch-abbiamo-smesso-di-amare-ma-perch-abbiamo-smesso-di-immaginare</link>
	<title><![CDATA[“I rapporti falliscono non perchè abbiamo smesso di amare, ma perchè abbiamo smesso di immaginare”]]></title>
	<description><![CDATA[<p>&nbsp;&rdquo;Se il carattere di una persona &egrave; una complessit&agrave; di immagini, allora per conoscerti devo immaginarti, assorbire le tue immagini. Per mantenermi in contatto con te, devo mantenere un interesse immaginativo non per il processo del nostro rapporto o per i miei sentimenti nei tuoi confronti, ma per le immagini che ho di te.<br>Il contatto attraverso l&rsquo;immaginazione produce un&rsquo;intimit&agrave; straordinaria.<br>Quando l&rsquo;immaginazione si concentra intensamente sul carattere dell&rsquo;altro&hellip;l&rsquo;amore&nbsp;segue presto.<br>Pu&ograve; ben darsi che i rapporti umani traggano beneficio della ripetuta esortazione ad amarsi l&rsquo;un l&rsquo;altro, ma perch&egrave; un rapporto continui a vivere, l&rsquo;amore da solo non basta. Senza l&rsquo;immaginazione, l&rsquo;amore ammuffisce in sentimentalismo, dovere, noia.<br>I rapporti falliscono non perch&egrave; abbiamo smesso di amare, ma perch&egrave;, prima ancora, abbiamo smesso di immaginare&rdquo;.<br>(James Hillman, La forza del carattere, p.255)</p>
<p><img src="https://carljungitalia.files.wordpress.com/2013/12/hillman-tribute-effect2.jpg?w=497" alt="image" width="328" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p><strong><em>&laquo;Muore solo<br>un amore che ha smesso di essere sognato<br>fatto materia e che si cerca sulla terra.&raquo;<br></em><em>(Pedro Salinas)</em></strong></p>
]]></description>
	<dc:creator>Luana Mattia</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26153/taormina-attacca-kyenge-e-alfano</guid>
	<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 16:36:08 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26153/taormina-attacca-kyenge-e-alfano</link>
	<title><![CDATA[TAORMINA ATTACCA KYENGE E ALFANO]]></title>
	<description><![CDATA[<h1>Taormina spara sulla Kyenge: &ldquo;Prendiamo le armi contro lo ius soli&rdquo;</h1>
<h2>L&rsquo;avvocato impallina il ministro su twitter: &ldquo;Contro lo ius soli bisogna usare le armi&rdquo;. Poi chiede pure la testa di Alfano: &ldquo;Deve dimettersi&rdquo;</h2>
<p>&ldquo;<em>Alle armi contro lo ius soli</em>&rdquo;.&nbsp;<strong>Carlo Taormina&nbsp;</strong>&egrave; scatenato.</p>
<p>Su <strong>Twitter</strong> cinguetta contro&nbsp;<strong>Cecile Kyenge</strong>&nbsp;e vuole imbracciare il fucile contro la proposta di legge del ministro dell&rsquo;Integrazione.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://piovegovernoladro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/12/145054-thumb-full-taormina.jpg"><img src="https://piovegovernoladro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/12/145054-thumb-full-taormina.jpg" alt="145054-thumb-full-taormina" width="550" height="280" style="border: 0px;"></a></p>
<p>A far scattare la rabbia di Taormina &egrave; stata una dichiarazione della Kyenge di qualche giorno fa: &ldquo;<em>Il 2014 sar&agrave; l&rsquo;anno dello ius soli</em>&rdquo;, ha affermato il ministro. Scatta cos&igrave; la furia di Taormina che cinguetta: &ldquo;<em>Se non avessimo dato la cittadinanza alla Kyenge non sarebbe ministro per parlare dello schifo dello ius soli</em>.</p>
<p>Alle armi su ius soli. Il 2014 deve essere l&rsquo;anno della cacciata della Kyenge non perch&eacute; nera ma perch&eacute; ha rotto le scatole come tutti gli immigrati&rdquo;. Insomma l&rsquo;avvocato &egrave; un fiume in piena.</p>
<p>Prova a frenare la sua rabbia Francesco Storace che ribatte: &ldquo;<em>Dai Carlo, le &lsquo;armi&rsquo;? Non esagerare</em>&rdquo;. Ma niente da fare. Anzi Taormina rincara la dose e chiude il discorso cos&igrave;: &ldquo;D<em>i fronte a quel che accade nei centri di immigrazione un qualsiasi ministro dell&rsquo;interno si sarebbe dimesso e invece Alfano e&rsquo; per ius soli</em>&rdquo;.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://bastacasta.altervista.org/p8155/">Fonte</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Giulia Freddi</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26139/fermo-amministrativo-auto-come-difendersi</guid>
	<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 08:04:55 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26139/fermo-amministrativo-auto-come-difendersi</link>
	<title><![CDATA[Fermo Amministrativo Auto: come difendersi]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Il fermo amministrativo &egrave; un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti provvedono, tramite concessionari, alla riscossione coattiva di crediti insoluti &ldquo;fermando&rdquo; un bene mobile dell&rsquo;obbligato.</p>
<p>Tipicamente l&rsquo;atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60gg), ed interessa beni mobili come l&rsquo;automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta &ldquo;iscrizione a ruolo&rdquo; del debito, possono riferirsi a tributi o tasse (canone Rai, contributi Inps, bollo auto,Tarsu, Ici,Irpef, I.V.A. etc.) oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada (che, se non pagate entro 60gg dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo come avviene normalmente per le imposte).</p>
<p><img src="https://www.dedoimedo.com/images/life/cars_fiat_500.jpg" width="400" alt="image" style="border: 0px;"></p>
<p><strong>La procedura</strong><br>La procedura inizia con la notifica della cartella esattoriale. Decorsi 60 giorni dalla notifica , il concessionario puo&rsquo; disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA).<br>La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi prima dell&rsquo;iscrizione (anche se solitamente,, gli agenti della riscossione emettono un preventivo &ldquo;preavviso di fermo&rdquo; cosi&rsquo; come raccomandato anche dall&rsquo;Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003).<span><span></span></span></p>
<p>Tuttavia Equitalia ha delineato -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita&rsquo; operative dei vari esattori, stabilendo l&rsquo;invio di solleciti e preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo puo&rsquo; riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.<br>E&rsquo; bene sapere che si tratta di circolari interne e pertanto il loro eventuale mancato rispetto non puo&rsquo; essere contestato in giudizio come &ldquo;vizio procedurale&rdquo;.</p>
<p><strong>Direttiva Equitalia</strong>:<br>- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l&rsquo;invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo&rsquo; riguardare un solo veicolo;</p>
<p>- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e&rsquo; necessario, ma occorre l&rsquo;invio del preavviso di fermo, che puo&rsquo; riguardare un solo veicolo;</p>
<p>- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e&rsquo; necessario ma occorre il preavviso<br>di fermo. Il fermo puo&rsquo; riguardare piu&rsquo; veicoli (massimo dieci);</p>
<p>- debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l&rsquo;ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili puo&rsquo; essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall&rsquo;invio del preavviso.</p>
<p>Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l&rsquo;importo dovuto nonche&rsquo; l&rsquo;anno di riferimento (se presente nel ruolo).<br>Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.</p>
<p>A questo punto l&rsquo;unico modo per evitare il fermo e&rsquo; pagare, e visto che la procedura e&rsquo; gia&rsquo; iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l&rsquo;iscrizione del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione.</p>
<p><strong>Classificazione di debito</strong><br>Per &ldquo;debito&rdquo; si intende il debito complessivo, che puo&rsquo; quindi riguardare piu&rsquo; cartelle esattoriali (che, a loro volta, possono essere riepilogative).</p>
<p>Per debiti superiori ai 500 euro, nel caso in cui il fermo non sortisse il suo effetto, potrebbe seguirvi l&rsquo;iscrizione di un&rsquo;ipoteca sulla casa, previa notifica di una diffida, fino al doppio dell&rsquo;importo complessivamente dovuto. Ad essa potrebbe anche seguire il pignoramento, se l&rsquo;importo complessivo dovuto superasse gli 8.000 euro (fissato a tale cifra dal d.l.203/05 art.3 comma 40).</p>
<p>Tale espropriazione, se il debito non superasse il 5% del valore dell&rsquo;immobile, potrebbe avvenire solo dopo sei mesi dall&rsquo;iscrizione dell&rsquo;ipoteca.</p>
<p>Inoltre, al fermo del mezzo puo&rsquo; seguire il pignoramento dello stesso nel caso in cui si circoli con il mezzo fermato. Cio&rsquo; come sanzione accessoria al pagamento della multa pecuniaria (vedi sotto).</p>
<p>Se il fermo &egrave; applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, invece, la procedura si attiva al momento dell&rsquo;accertamento della violazione, l&rsquo;obbligato &egrave; nominato custode e tenuto a custodire l&rsquo;auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto &ndash;per tutto il periodo del fermo- dall&rsquo;organo di polizia. Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell&rsquo;organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, art.214);</p>
<p>La circolazione con mezzi sottoposti a fermo &egrave; vietata e sanzionata, come previsto dall&rsquo;art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 ad euro 2.859 (dal 1/1/09) nonche&rsquo; con la confisca del mezzo;</p>
<p>Se il mezzo &egrave; stato venduto prima dell&rsquo;iscrizione del fermo (la data dev&rsquo;essere certa, certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l&rsquo;ACI deve entro 10 gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.<br>Viceversa, se la vendita avviene dopo l&rsquo;iscrizione del fermo questo non &egrave; cancellabile, e la responsabilit&agrave; ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col compratore (se quest&rsquo;ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potr&agrave;, ovviamente, rivalersi sul venditore con un&rsquo;azione di rimborso del danno).</p>
<p>Parimenti, il veicolo sottoposto a fermo non pu&ograve; essere rottamato, a meno che non sia molto danneggiato (a causa di incendi o calamita&rsquo; naturali) o gia&rsquo; a disposizione della pubblica amministrazione. Cio&rsquo; anche se e&rsquo; stato emesso un certificato di rottamazione.<br>Fonte: D.M.503/98 art.5 e Circolari ACI del 1/9/2009 (10649) e del 16/9/2009 (11454).</p>
<p><strong>Cancellazione a seguito di pagamento</strong><br>In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, il concessionario entro 20gg deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi 20 gg deve emettere un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.<br>Questi deve poi recarsi al PRA munito di detto provvedimento per farsi cancellare il fermo, corrispondendo le relative spese.</p>
<p><strong>Contestazione Fermo Amministrativo</strong><br>Nonostante sia spesso sbandierata la possibilit&agrave; di ottenere con facilit&agrave; annullamenti del provvedimento o rimborsi danni, la questione &egrave; molto dibattuta e complessa, e la &ldquo;giurisprudenza&rdquo; abbonda, a volte in modo contraddittorio.<br>Il. fatto e&rsquo; che la legge non &egrave; sufficientemente chiara in molti punti, a partire dall&rsquo;identificazione della natura dell&rsquo;atto (cautelare, esecutivo, amministrativo &ndash;vincolato o discrezionale- od addirittura &ldquo;misto&rdquo;) fino ad arrivare, di conseguenza, alla determinazione dell&rsquo;organo competente a gestire i ricorsi. A cio&rsquo; si aggiunge una discussa carenza normativa, nel senso che manca un chiaro ed adeguato decreto attuativo alla norma che prevede il fermo, ovvero precise ed attendibili disposizioni pratiche rigu<br>ardo alla procedura. Diciamo discussa perch&egrave; il legislatore &egrave; recentemente intervenuto in materia ed ha &ldquo;sconvolto&rdquo; quelli che parevano punti fermi stabiliti da varie sentenze, anche piuttosto autorevoli. Cio&rsquo; di fatto rende ancora pi&ugrave; incerto l&rsquo;esito di un ricorso fatto su tali basi. Molte contestazioni e sentenze riguardano poi la sproporzione che spesso c&rsquo;e&rsquo; tra l&rsquo;importo dovuto ed il danno che il provvedimento causa all&rsquo;obbligato (per esempio il fermo di un auto che serve per lavorare a causa di un debito di importo piuttosto basso o comunque inferiore al danno causato al debitore). In tutti i casi e&rsquo; determinante, se si pensa ad un ricorso, approfondire la questione a livello giuridico.</p>
<p><strong>Ricorsi, Motivazione</strong><br>Molta giurisprudenza si e&rsquo; occupata della questione della natura dell&rsquo;atto, a cui consegue la diatriba sull&rsquo;organo competente per i ricorsi nonche&rsquo; sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto cio&rsquo; sembravano aver messo la parola &ldquo;fine&rdquo; due recenti sentenze di Cassazione (n.2053/2006 e 14701/2006) che hanno fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la leicita&rsquo; del provvedimento il Giudice Ordinario.</p>
<p>La recente legge 248/2006 (che ha convertito il cosiddetto &ldquo;decreto Bersani&rdquo;), in vigore dal 12/8/2006, ha invece stabilito che tale competenza e&rsquo; del giudice tributario, ovvero delle commissioni provinciali tributarie.</p>
<p>Una importante sentenza della Cassazione Civile (n.14831 del 5/6/2008) ha chiarito in ogni caso (ed a chiusura, si spera, di molte incertezze ed interpretazioni discordanti) che la competenza dipende dalla natura del debito per il quale e&rsquo; stata emessa la cartella esattoriale e, di conseguenza, il preavviso di fermo. In caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, tributi vari, etc.) ci si deve rivolgere al giudice tributario, mentre negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.) ci si deve rivolgere al giudice ordinario. La sentenza precisa anche che nel caso si sbagli organo, questo deve trasmettere il ricorso all&rsquo;organo competente, valutando appunto la natura del debito. Nel caso in cui il preavviso di fermo si riferisca ad una pluralita&rsquo; di debiti vanno presentati ricorsi separati.<br>Oltre a motivi specifici (atto o procedura viziata, notifiche irregolari, etc.) molti ricorsi hanno riguardato temi piu&rsquo; generali, come la carenza normativa gia&rsquo; citata.<br>Vediamo in breve, i riferimenti delle sentenze piu&rsquo; autorevoli riguardanti queste &ldquo;carenze&rdquo;:<br>- La mancanza, o comunque l&rsquo;inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso e&rsquo; stata pronunciata la sentenza 392/2004 del Tar della Puglia.<br>- Lo stesso concetto e&rsquo; ripreso in un&rsquo;altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che e&rsquo; sospendibile il provvedimento con il quale e&rsquo; stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l&rsquo;importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall&rsquo;esecuzione del fermo amministrativo impugnato.</p>
<p><strong>RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE</strong><br>In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l&rsquo;agenzia delle entrate (risoluzione N. 92/2004) e l&rsquo;Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell&rsquo;Avvocatura generale dello Stato.<br>Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedenteN. 2/2006 idando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio&rsquo; non vuol necessariamente dire che un&rsquo;opposizione in tal senso non sia piu&rsquo; possibile, ma essa diventa indubbiamente piu&rsquo; difficoltosa.</p>
<p><strong>IMPUGNAZIONE PREAVVISO DI FERMO</strong><br>Recentemente la Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) ha definitivamente sancito che l&rsquo;atto di preavviso di fermo e&rsquo; impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell&rsquo;esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell&rsquo;autoveicolo. Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell&rsquo;avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/26138/bonus-elettrico-e-gas-2014</guid>
	<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 07:41:29 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/26138/bonus-elettrico-e-gas-2014</link>
	<title><![CDATA[Bonus Elettrico e Gas 2014]]></title>
	<description><![CDATA[<p>L&rsquo;Italia sta attraversando uno dei periodi pi&ugrave; complicati degli ultimi 40 anni: la disoccupazione &egrave; salita alle stelle, cos&igrave; come la&nbsp;<strong>quantit&agrave; di aziende che ogni giorno chiudono i battenti in tantissime citt&agrave; italiane&nbsp;</strong>a causa dell&rsquo;elevata tassazione&hellip;</p>
<p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Interruttore_enel_monofase.jpg/452px-Interruttore_enel_monofase.jpg" alt="image" width="250" style="border: 0; border: 0px;"></p>
<p><span></span>Ecco che per&ograve; il governo ha deciso di stanziare un nuovo quantitativo di denaro per aiutare le famiglie in difficolt&agrave;, fornendo loro&nbsp;<strong>un Bonus Elettrico e un Bonus Gas.</strong></p>
<h3><strong>BONUS ELETTRICO 2014</strong></h3>
<p>Ecco chi pu&ograve; usufruire di questo contributo:</p>
<ul>
<li>coloro che fanno parte di un nucleo familiare con indicatore&nbsp;<strong>ISEE non superiore a 7500 euro</strong>;</li>
<li>coloro che fanno parte di un nucleo familiare con&nbsp;<strong>pi&ugrave; di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro</strong></li>
<li>persone che vivono con&nbsp;<strong>un malato grave che utilizza macchine elettromedicali per restare in vita</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Oggi il Bonus vale per ogni singolo caso:</strong></p>
<p>- 71 euro per una famiglia di massimo 2 persone<br>- 91 euro per un massimo di 4 persone<br>- 155 euro per pi&ugrave; di 4 persone</p>
<p>Per ottenere maggiori informazioni sul Bonus Elettrico 2014 basta<a rel="nofollow" href="https://www.bonusenergia.anci.it/?q=Bonus-Elettrico" target="_blank">cliccare qua</a>; una volta collegati all&rsquo;interno della pagina, potete consultare tutte le sezioni che desiderate e chiarire ogni vostro dubbio.<br>Inoltre,&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.bonusenergia.anci.it/?q=documentazione/nuovi-moduli-per-la-richiesta-di-bonus-elettrico" target="_blank">cliccando qua</a>, potete scaricare tutta la documentazione necessaria e utile per poter richiedere il bonus elettrico 2014.</p>
<h3><span><strong>BONUS GAS 2014</strong></span></h3>
<p>Oltre al Bonus Elettrico, il governo ha deciso di stanziare altri soldi utili per fornire un &ldquo;bonus Gas&rdquo; alle famiglie in difficolt&agrave;.<br>Questo tipo di bonus pu&ograve; essere richiesto da cittadini che si servono del gas cittadino o proveniente da enti privati solo in presenza di un indicatore ISEE come questo:</p>
<p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non superiore a 7.500 euro<br>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non superiore a 20.000 euro per le famiglie che contano pi&ugrave; di 3 figli a carico</p>
<p>Per ottenere maggiori informazioni sul Bonus Gas 2014 basta&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.bonusenergia.anci.it/?q=Bonus-Gas" target="_blank">cliccare qua</a>; una volta collegati all&rsquo;interno della pagina, potete consultare tutte le sezioni che desiderate e chiarire ogni vostro dubbio.<br>Inoltre,&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.bonusenergia.anci.it/?q=documentazione/nuovi-moduli-per-la-richiesta-di-bonus-gas" target="_blank">cliccando qua</a>,&nbsp;<strong>potete scaricare tutta la documentazione necessaria</strong>&nbsp;e utile per poter richiedere il bonus Gas 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
</item>

</channel>
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