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	<title><![CDATA[IoChatto: Novembre 2014]]></title>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/group/7656/archive/1414796400/1417388400</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/34446/equitalia-riforma-in-arrivo-importante</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 15:18:46 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/34446/equitalia-riforma-in-arrivo-importante</link>
	<title><![CDATA[Equitalia Riforma in arrivo - IMPORTANTE]]></title>
	<description><![CDATA[<h3>S&igrave; del Governo al piano pluriennale fino al 2031 per cancellare i crediti affidati agli agenti della riscossione e dichiarati inesigibili.</h3>
<p>&nbsp;<img src="https://2.bp.blogspot.com/-FTMuKEj10I0/UpSkhfQl76I/AAAAAAAAAYY/Dqic657kGRk/s1600/imagesCAVDNN00.jpg" alt="condono equitalia" width="348" style="border: 0px;"></p>
<p>Grosse novit&agrave; in arrivo riguardo la riscossione dei crediti cosiddetti &ldquo;<em>inesigibili</em>&rdquo; da parte di <strong>Equitalia</strong>. <br>In primis il Governo ha annunciato che, con la nuova <strong>legge di Stabilit&agrave;</strong>, verranno riaperti i termini per chi &egrave; <strong>decaduto</strong> entro il 30 ottobre scorso dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali di Equitalia. Per ottenere un nuovo piano di rateazione in 72 mesi bisogner&agrave; <strong>presentare domanda entro il 30 giugno 2015</strong>.<br>&nbsp;<br>La novit&agrave; pi&ugrave; interessante, invece, riguarda tutti i crediti inesigibili, ovvero quelli che,&nbsp; l&rsquo;Agenzia diriscossione non &egrave; riuscita a riscuotere e che costituiscono oramai la massa critica del totale per un importo di <strong>545 miliardi mai incassati</strong> dai contribuenti. Equitalia si appresta ad effettuare <strong>una verifica</strong> su tali arretrati, ma la mole di lavoro &egrave; tale da minacciare il blocco di tutti gli uffici.<br>&nbsp;<br>Per evitare ci&ograve;, si vorrebbe scadenzare i tempi di lavoro. Secondo un&rsquo;idea contenuta in un <strong>emendamento</strong> alla legge di Stabilit&agrave; di prossima approvazione si potrebbe invertire il calendario, avviando <strong>PRIMA</strong> il procedimento per le cartelle pi&ugrave; recenti, e poi procedendo a ritroso con quelle pi&ugrave; VECCHIE.</p>
<p>Entro il <strong>2017</strong>, dunque, verrebbero gestite le cartelle inviate nel 2014 e poi, ogni dodici mesi, si ritorner&agrave; indietro di un anno. In questo modo, per esempio, le cartelle del 2013 verranno affrontate nel <strong>2018</strong>, quelle del 2012 nel <strong>2019</strong> e cos&igrave; via, fino a chiudere nel 2031 le partite risalenti al 2000.<br>&nbsp;<br>Non tutte le cartelle arretrate, per&ograve;, verranno passate al setaccio. Nel rispetto, infatti, del principio di &ldquo;economicit&agrave; dell&rsquo;azione amministrativa&rdquo;, gli enti creditori (<em>per es. Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.</em>) si limiteranno a effettuare verifiche a <strong>campione</strong>, in genere sul 5% delle vecchie cartelle, concentrandosi principalmente su quelle pi&ugrave; <strong>pesanti</strong> (<em>si stima che l&rsquo;80% delle mancate riscossioni fino al 2012 si riferisce a contribuenti che hanno un debito col Fisco di oltre 500mila euro a testa</em>).<br>&nbsp;<br>Effettuata quindi la verifica della inesigibilit&agrave; delle cartelle vecchie, ci sar&agrave; la definitiva &ldquo;<strong>rinuncia alla pratica</strong>&rdquo; da parte di Equitalia che &ldquo;restituir&agrave;&rdquo; il <strong>credito</strong> all&rsquo;ente titolare. E probabilmente, il contribuente che chieder&agrave; un estratto di ruolo riguardante la propria posizione, presso gli uffici di Equitalia, si trover&agrave; con la bella sorpresa della &ldquo;<strong>fedina fiscale&rdquo; immacolata.</strong><br><br></p>
]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/34271/equitalia-rateizzazione-semplificata-per-tutti</guid>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 07:30:36 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/34271/equitalia-rateizzazione-semplificata-per-tutti</link>
	<title><![CDATA[Equitalia rateizzazione semplificata per tutti]]></title>
	<description><![CDATA[<h1>Equitalia, cambiano le modalit&agrave; per pagare a rate le cartelle.</h1>
<p>La proposta del ministro<strong> Pier Carlo Padoan</strong>&nbsp;subisce alcune modifiche. <br>Le modifiche riguardano alcuni aggiustamenti soprattutto sul Tfr e sui Fondi pensione. A quanto pare il governo vorebbe mettere mano ad alcune modifiche a<span>nche sul regime dei minimi Iva&nbsp;</span>. <br><strong>L'aliquota forfettaria</strong> dovrebbe scendere dal 15 al <strong>10 per cento</strong> mentre il reddito che consente di accedere al sistema agevolato salir&agrave; da 15 mila a 30 mila euro. Altre modifiche interessano i fondi pensione. Il rialzo del prelievo fiscale era stato deciso al 20 per cento. Ora potrebbe <strong>scendere al 15</strong>, comunque ben oltre l'11 per cento attuale.</p>
<p><img src="https://tutorcasa.it/wp-content/uploads/2013/05/crediti-iva2.jpg" alt="rate equitalia" width="460" style="border: 0px;"></p>
<p><strong>Cambiano le rate per Equitalia</strong>&nbsp;- Novit&agrave; in arrivo nel testo della legge di stabilit&agrave; anche sul fronte Equitalia. Chi ha debiti con il fisco potr&agrave; presentare domanda di&nbsp;<strong>rateizzazione</strong>&nbsp;semplificata, senza alcun onere di dimostrare con documenti la propria situazione di difficolt&agrave;, e accedere per un periodo fino a dieci anni.</p>
<p>Dovrebbe venir applicato, un tasso di interesse annuo lordo del 3,69 per cento, pi&ugrave; basso di quello erariale che &egrave; al 4,5 per cento. Per le rate &egrave; previsto un importo minimo di 100 euro. A questa facilitazione di pagamento sar&agrave; ammesso anche chi ha perso il diritto alla rateizzazione. Equitalia sino a oggi ha applicato questa procedura solo per i debiti <strong>fino a 50mila euro</strong>, mentre al di sopra di questa soglia la domanda viene accolta solo se la documentazione &egrave; convincente, da ora in poi questo limite verr&agrave; a cadere.&nbsp;</p>
<p>Staremo a vedere cosa accadr&agrave; veramente !</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/34170/immobile-in-compropriet-equitalia-puo-venderlo-</guid>
	<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 07:35:33 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/34170/immobile-in-compropriet-equitalia-puo-venderlo-</link>
	<title><![CDATA[Immobile in comproprietà: Equitalia puo' venderlo ?]]></title>
	<description><![CDATA[<h3><span>Nel caso di ipoteca e pignoramento per debiti di uno solo dei contitolari, l&rsquo;esecuzione forzata &egrave; possibile previa divisione naturale dell&rsquo;immobile, se possibile.</span></h3>
<p>L&rsquo;<strong>esecuzione forzata&nbsp;</strong>su un immobile in compropriet&agrave; tra pi&ugrave; soggetti &egrave; possibile anche se ad essere debitore &egrave; solo uno dei contitolari. Ma la particolare situazione in cui si trova il bene richiede il rispetto di alcune condizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innanzitutto, bisogna fare delle precisazioni se il creditore &egrave;&nbsp;<strong>Equitalia</strong>. In tali casi, come ormai noto, il cosiddetto &ldquo;<strong>Decreto del Fare</strong>&rdquo;&nbsp;<strong>[1]</strong>&nbsp;ha reso impignorabile la prima casa. Ma a determinate condizioni. Vediamole in concreto.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://cdn.blogosfere.it/mutui/images/pignoramento-fallimento-individuale-anteprima-600x450-623452.jpg" alt="pignoramento prima casa" width="460" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p><strong>1 |</strong>&nbsp;<strong>Quando il pignoramento di Equitalia sulla prima casa non &egrave; possibile</strong></p>
<p>Il pignoramento di Equitalia sulla casa non &egrave; possibile solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>a) l&rsquo;immobile deve essere adibito ad uso abitativo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>b) il debitore vi deve risiedere anagraficamente;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>c) non si deve trattare di abitazioni di lusso o di categorie catastali A/8 e A19;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>d) deve essere l&rsquo;unico immobile posseduto dal debitore. Non rileva il fatto che il debitore possieda anche unit&agrave; immobiliari pertinenziali all&rsquo;abitazione principale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In questi casi, Equitalia pu&ograve; solo iscrivere l&rsquo;<strong>ipoteca</strong>&nbsp;(ma solo per debiti superiori a 20mila euro&nbsp;<strong>[2]</strong>), ma non pu&ograve; mai avviare un&rsquo;esecuzione forzata. In pratica, pu&ograve; far annotare nei pubblici registri la propria garanzia, ma non le &egrave; consentito avviare il procedimento in tribunale per la vendita all&rsquo;asta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, se ad intraprendere il procedimento di esecuzione forzata &egrave; un altro creditore (per esempio la&nbsp;<strong>banca</strong>), Equitalia pu&ograve; intervenire e partecipare alla distribuzione del ricavato secondo il grado della propria ipoteca. Ma se il creditore procedente dovesse, per qualsiasi ragione, rinunciare alla procedura esecutiva in corso (per esempio, se il debitore estingue il debito con quest&rsquo;ultimo), Equitalia, rimasta orami sola nel procedimento in tribunale, dovr&agrave; rinunciare all&rsquo;esecuzione forzata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2 |</strong>&nbsp;<strong>Quando il pignoramento di Equitalia &egrave; possibile</strong></p>
<p>In tutti gli altri casi in cui non ricorrono le condizioni viste al precedente punto, Equitalia pu&ograve; procedere all&rsquo;espropriazione immobiliare ma a tre condizioni:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>a) il debito maturato dal contribuente deve essere superiore a&nbsp;<strong>120 mila euro</strong>;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>b) prima di avviare l&rsquo;espropriazione deve essere stata&nbsp;<strong>iscritta l&rsquo;ipoteca&nbsp;</strong>nei pubblici registri (circostanza che, per gli altri creditori non &egrave; necessaria) e, di tale iscrizione, deve essere stato dato&nbsp;<strong>preavviso al contribuente&nbsp;</strong>almeno 30 giorni prima;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>c) devono essere trascorsi sei mesi dopo la data di iscrizione dell&rsquo;ipoteca e il debitore non ha pagato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3 | L&rsquo;immobile &egrave; in compropriet&agrave;</strong></p>
<p>La legge consente l&rsquo;esecuzione forzata su un immobile in compropriet&agrave; (per esempio tra coniugi in comunione dei beni), tuttavia ci&ograve; non deve pregiudicare gli interessi dei contitolari non debitori. In buona sostanza, bisogna procedere a dividere, laddove possibile, il bene. Ecco dunque cosa succede in questi casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il pignoramento viene notificato da parte di Equitalia anche&nbsp;<strong>agli altri comproprietari</strong>, ai quali &egrave; fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice&nbsp;<strong>[3]</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il giudice, per prima cosa, verifica se &egrave; possibile&nbsp;<strong>vendere la quota &ldquo;indivisa&rdquo; del bene</strong>. Per esempio, in caso di due proprietari, il 50% &ldquo;immateriale&rdquo;, cio&egrave; non identificato su singole parti dell&rsquo;immobile. Si tratta di un&rsquo;ipotesi davvero rara, perch&eacute; nessuno &egrave; disposto ad acquistare una quota di un bene non delimitata materialmente e, quindi, sulla quale non potrebbe mai esercitare nessun potere di esclusiva (e di esclusione degli altri contitolari).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Allora il giudice passa a verificare se l&rsquo;immobile in compropriet&agrave; pu&ograve; essere facilmente&nbsp;<strong>diviso in natura</strong>. Si pensi, per esempio, a due piani di identico valore e metratura di un villino, da divedere tra due soggetti, titolari entrambi del 50% dell&rsquo;immobile. Si provveder&agrave;, per esempio, a disporre due entrate diverse con servizi autonomi. In pratica, si separa la quota del debitore da quelle degli altri comproprietari. In questo caso, ad essere venduta all&rsquo;asta non sar&agrave; pi&ugrave; la quota indivisa e immateriale del debitore, ma una quota che esiste fisicamente, individuata dal giudice a seguito di separazione del bene immobile. In questo modo, si procede a mettere all&rsquo;asta solo la parte dell&rsquo;immobile separato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ogni caso, il codice prevede sempre che il tribunale debba favorire un&nbsp;<strong>eventuale accordo&nbsp;</strong>tra il creditore procedente e i contitolari dell&rsquo;immobile&nbsp;<strong>[4]</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell&rsquo;esecuzione dovr&agrave; vendere all&rsquo;asta l&rsquo;<strong>intero bene&nbsp;</strong>e, all&rsquo;esito dell&rsquo;esecuzione forzata, dovr&agrave; suddividere il ricavato tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A riguardo si segnala un precedente assai interessante. Il tribunale di Napoli&nbsp;<strong>[5]</strong>&nbsp;ha ritenuto che, se nonostante i ribassi del prezzo di asta, l&rsquo;immobile non viene venduto per assenza di offerte, il giudice deve estinguere definitivamente il procedimento di esecuzione forzata quando il valore del bene pignorato &egrave; notevolmente superiore rispetto a quello ormai risultate dall&rsquo;ultimo ribasso. Ci&ograve; perch&eacute; una vendita a un prezzo eccessivamente pi&ugrave; basso del valore effettivo pregiudicherebbe le ragioni del debitore e degli eventuali comproprietari</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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