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	<title><![CDATA[IoChatto: Equitalia: pignoramento della casa nel fondo patrimoniale]]></title>
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	<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 10:36:10 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia: pignoramento della casa nel fondo patrimoniale]]></title>
	<description><![CDATA[<div id="stcpDiv">
<p>Se non sono passati cinque anni dalla costituzione del fondo patrimoniale, esso pu&ograve; essere <strong>revocato </strong>(cosiddetta &ldquo;<em>Azione revocatoria</em>&rdquo;) da parte di qualsiasi creditore purch&eacute; dimostri che il fondo sia stato costituito in frode ai creditori e per sottrarre il bene alle loro garanzie.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://www.100news.it/site/wp-content/uploads/2012/01/100news-equitalia1-600x378.jpg" width="400" alt="image" style="border: 0px;"></p>
<p>Viceversa, <strong>anche dopo i cinque anni</strong> dalla costituzione del fondo, esso &egrave; aggredibile solo in caso di debiti contratti per bisogni della famiglia. O meglio, i beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti (solo) dai creditori per debiti &ldquo;<strong>che il creditore conosceva</strong>&rdquo; essere estranei ai bisogni della famiglia. La prova della &ldquo;conoscenza&rdquo; da parte del creditore spetta &ndash; peraltro &ndash; al debitore oggetto di esecuzione forzata: &egrave; il debitore, cio&egrave;, a dover provare che il creditore sapeva che il debito era contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il debito verso <strong>Equitalia</strong> rientra in questa regola. Infatti, in caso di debiti verso l&rsquo;agente della riscossione, il debitore deve riuscire a provare che il debito &egrave; stato contratto per uno <strong>scopo estraneo</strong> <strong>ai bisogni</strong> della famiglia e che Equitalia era a conoscenza di ci&ograve; <strong>[1]</strong>. La Cassazione, in parole povere, esclude la pignorabilit&agrave; dei beni costituiti in fondo patrimoniale solo per debiti contratti &ldquo;per esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi&rdquo; <strong>[2]</strong>: il che presuppone un&rsquo;<strong>obbligazione</strong> contratta &ldquo;volontariamente&rdquo; dalle parti. Ebbene, tale caratteristica non s&rsquo;addice alle obbligazioni tributarie, che non sorgono certo per volont&agrave; delle parti, ma scaturiscono dalla legge.</p>
<p>Il che significa che sar&agrave; molto difficile, per il contribuente, dimostrare che il debito con Equitalia era sorto per bisogni estranei alla famiglia e, pertanto, sar&agrave; altrettanto difficile escludere il pignoramento del Fondo patrimoniale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non resta che aggrapparsi alle nuove regole introdotte dal Decreto &ldquo;del Fare&rdquo; <strong>[3]</strong> ed entrate in vigore dal 22 giugno 2013: se la casa costituita in fondo patrimoniale &egrave; l&rsquo;abitazione principale, ed anche anagrafica, del proprietario e della sua famiglia, ed &egrave; anche l&rsquo;unico immobile posseduto, non &egrave; pignorabile da parte dell&rsquo;agente della riscossione.</p>
<p>Se, invece, non si tratta dell&rsquo;abitazione principale, Equitalia pu&ograve; procedere all&rsquo;espropriazione quando il debito supera <strong>120.000 euro</strong>, e l&rsquo;espropriazione &egrave; stata preceduta dall&rsquo;iscrizione di ipoteca anteriore di almeno <strong>sei mesi al pignoramento</strong>.</p>
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	<dc:creator>lilian</dc:creator>
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