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	<title><![CDATA[IoChatto: Equitalia: “ Inesistente” la cartella di pagamento inviata direttamente a mezzo posta]]></title>
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	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:59:40 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia: “ Inesistente” la cartella di pagamento inviata direttamente a mezzo posta]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Lo possiamo dire a gran voce perch&eacute; si tratta di un vero e proprio &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">scacco matto</span>&rdquo; nei&nbsp; confronti di <span style="text-decoration: underline;">Equitalia</span>, l&rsquo;esito dell&rsquo;importante ed interessante <strong>sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre</strong> scorso, della <span style="text-decoration: underline;">Commissione Tributaria Regionale di Bari &ndash; Sez. 23 &ndash; Sezione Staccata di Lecce</span> (<em>Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del Sol</em>e) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall&rsquo;avvocato Maurizio Villani ed ha <strong>totalmente annullato la cartella esattoriale notificata</strong> da Equitalia S.p.a. per posta.</span></p>
<p><span><img src="https://news.you-ng.it/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/nulle-notifiche-a-mezzo-posta-equitalia-420x270.jpg" width="420" alt="image" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span>Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l&rsquo;inesistenza della cartella esattoriale &egrave; stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poich&eacute; si tratta per l&rsquo;appunto d&rsquo;&rdquo;<strong>inesistenza</strong>&rdquo;, pu&ograve; essere rilevata d&rsquo;ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno cos&igrave; stabilito correttamente che, ai sensi dell&rsquo;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, <strong>Equitalia S.p.a. non pu&ograve; notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma</strong>.</span></p>
<p><span>Si legge nella sentenza che &ldquo;<em>&egrave; di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &ldquo;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&rdquo;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma</em>&rdquo;. Ma v&rsquo;&egrave; di pi&ugrave;.&nbsp; Ricordano i giudici &ldquo;<em>che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire&nbsp; il risultato del ricevimento dell&rsquo;atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all&rsquo;esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale</em>&rdquo;.</span></p>
<p><span>La corte ha quindi accolto l&rsquo;appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l&rsquo;inesistenza della notificazione della cartella.</span></p>
<p><span>Per Giovanni D&rsquo;Agata, presidente e fondatore dello &ldquo;<a rel="nofollow" href="https://www.sportellodeidiritti.org/" target="_blank">Sportello dei Diritti</a>&rdquo;, trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza, molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica se notificate da Equitalia direttamente per posta.</span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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