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	<title><![CDATA[IoChatto: Moratoria interessi per cartelle Equitalia]]></title>
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	<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 12:26:46 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Moratoria interessi per cartelle Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>In data 27 novembre 2013 il Senato ha approvato il <strong>disegno di legge n.1120, c.d. Legge di Stabilit&agrave;.</strong><br> Tra le molteplici disposizioni previste nel testo, rientra anche il condono degli interessi di mora delle cartelle esattoriali, ovvero la possibilit&agrave; per il contribuente di pagare le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione senza interessi.<br> <br> Tale disposizione &egrave; prevista dal comma 424, di cui si riporta integralmente il testo:<br> <br> <em><strong>"424.</strong> Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione <strong>fino al 31 ottobre 2013</strong>, i debitori possono estinguere il debito <strong>senza corrispondere interessi</strong> e con il pagamento:<br> a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo;<br> b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."</em><br> <br> Il successivo comma 425, stabilisce l'onere informativo a carico degli Agenti della Riscossione, che dovranno <strong>informare mediante posta ordinaria i contribuenti</strong> sulla possibilit&agrave; del pagamento agevolato.<br> Stabilisce, altres&igrave;, <strong>le modalit&agrave; di pagamento:</strong> il contribuente dovr&agrave; sottoscrivere un <strong>apposito atto, entro il 30 giugno 2014</strong>, in cui dichiara di avvalersi della facolt&agrave; di pagare il proprio debito senza interessi.<br> I pagamenti dovranno avvenire in <strong>due momenti</strong>: un primo pagamento, pari al 50% del dovuto, da versarsi contestualmente alla presentazione del suddetto atto, <strong>entro il 30 giugno 2014</strong>; il secondo pagamento, pari alla restante met&agrave;, da versarsi entro il <strong>16 settembre 2014</strong>.<br> <br> Si riporta il testo integrale del comma:<br> <em><strong>"425.</strong> Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 424 che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolt&agrave; attribuita dal citato comma 424, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 424. Il residuo importo &egrave; versato entro il 16 settembre 2014."</em><br> <br> Di seguito, gli ultimi tre commi riguardanti la misura in esame:<br> <em><strong>"426</strong>. Restano comunque <strong>dovute per intero</strong> le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti."<br> <br> <strong>"427</strong>. La definizione di cui al comma 424 si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 424 e 425. In tal caso, l'agente della riscossione &egrave; <strong>automaticamente discaricato</strong> delle somme residue e <strong>contestualmente sono eliminati</strong> dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate."<br> <br> <strong>"428.</strong> Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze &egrave; <strong>approvato il modello dell'atto di cui al comma 425</strong> e sono stabilite le modalit&agrave; di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi."</em><br> <br> Dott. Gennaro Esposito</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.dirittoitaliano.com/attualita/articolo.php?Moratoria-interessi-per-cartelle-Equitalia-138">fonte</a></p>
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