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	<title><![CDATA[IoChatto: Cartelle: non tutte sono da pagare]]></title>
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	<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:22:35 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Cartelle: non tutte sono da pagare]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve&nbsp;<strong>verificare se ha in precedenza ricevuto notifica</strong>&nbsp;del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa &egrave; riferita oppure dell&rsquo;ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.</p>
<p><strong>Se cos&igrave; non fosse</strong>, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi s<strong>i potr&agrave; richiedere l&rsquo;annullamento della cartella</strong>.<br>A tal proposito &egrave; opportuno rivolgersi all&rsquo;ente creditore indicato nella cartella chiedendo di&nbsp;<strong>esibire l&rsquo;originale della c.d. &ldquo;relata di notifica&rdquo;</strong>&nbsp;che nella maggior parte dei casi &egrave; costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione per&ograve;: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti,&nbsp;<strong>controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi</strong>&nbsp;(es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.)&nbsp;<strong>e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza</strong>.</p>
<p><span></span><br>Una volta effettuati gli opportuni controlli, se risulta che il verbale di accertamento oppure l&rsquo;ordinanza prefettizia di ingiunzione sono stati notificati correttamente e non sono stati tempestivamente impugnati, si sar&agrave; formato un valido titolo esecutivo che giustifica la pretesa di pagamento, pertanto l&rsquo;emissione della cartella esattoriale sar&agrave; del tutto legittima. Tuttavia, anche in questi casi, possono esserci altri motivi di opposizione, quali&nbsp;<strong>vizi formali</strong>&nbsp;oppure&nbsp;<strong>errori di notifica della cartella</strong>&nbsp;stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda il primo ordine di vizi, bisogna controllare che nella cartella sia riportata tutta una serie di informazioni e di dati obbligatori (es. ente creditore, data di iscrizione a ruolo del debito, norma del codice della strada violata, data dell&rsquo;infrazione, ecc.).<br>Per gli errori di notifica della cartella, invece, &egrave; necessario verificare che siano stati<strong>rispettati</strong>&nbsp;i&nbsp;<strong>termini prescrizionali</strong>&nbsp;stabili dalla legge.</p>
<p>In base all&rsquo;art. 28 della Legge n. 689/81&nbsp;<strong>il diritto a riscuotere le somme dovute per le multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui &egrave; stata commessa la violazione</strong>, a meno che, nel frattempo, non siano intervenuti atti/fatti idonei ad interrompere tale termine di prescrizione (es. la notifica di avvisi di mora e in genere ogni atto di esercizio della pretesa sanzionatoria).</p>
<p>Questo significa che&nbsp;<strong>la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente-debitore entro cinque anni da quando &egrave; stata commessa l&rsquo;infrazione oppure da quando gli &egrave; stato notificato il verbale di accertamento</strong>. Qualora la notifica della cartella avvenga successivamente alla scadenza di tale termine, la cartella non potr&agrave; considerarsi valida, pertanto sar&agrave; possibile richiederne&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dirittosemplice.it/component/breezingforms/ff_name/annullamento_cartella?view=form&amp;ff_name=annullamento_cartella&amp;Itemid=143" target="_blank">l&rsquo;annullamento&nbsp;e sgravio&nbsp;</a>&nbsp;oppure impugnarla davanti al giudice.</p>
<p>Sul punto &egrave; utile sapere che per il mittente (ente creditore o agente della riscossione) la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l&rsquo;atto (verbale o cartella di pagamento) all&rsquo;ufficio postale o all&rsquo;ufficiale giudiziario. Invece, per il destinatario il termine per pagare o per fare impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui riceve l&rsquo;atto oppure dal giorno in cui si realizza la compiuta giacenza.</p>
<p>Un altro termine il cui mancato rispetto costituisce un buon motivo di opposizione &egrave; quello previsto dall&rsquo;art. 1 della Legge n. 244/07 che vieta agli agenti della riscossione di svolgere attivit&agrave; finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo e riferite a infrazioni al codice della strada, se sono passati pi&ugrave; di&nbsp;<strong>due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento</strong>.</p>
<p>E quando la&nbsp;<strong>notifica</strong>&nbsp;viene eseguita tempestivamente per&ograve;&nbsp;<strong>al vecchio indirizzo</strong>del destinatario? In questi casi, se il soggetto ha provveduto ad effettuare la variazione anagrafica in Comune, la notifica al vecchio indirizzo sar&agrave;&nbsp;<strong>valida soltanto entro trenta giorni dal momento della variazione</strong>, altrimenti si considerer&agrave; come non avvenuta. &Egrave; valida, invece, la notifica fatta al vecchio indirizzo anche a distanza di tempo dal cambio di indirizzo, quando l&rsquo;interessato non ha provveduto ad effettuarne la variazione anagrafica.</p>
<p>In definitiva, si pu&ograve; dire che la notifica &egrave; un passaggio fondamentale di tutta la procedura di recupero delle somme dovute all&rsquo;ente creditore e la sua mancanza/tardivit&agrave; costituisce il principale motivo di contestazione da parte del cittadino-contribuente.<br>Esistono, per&ograve;, anche&nbsp;<strong>altri validi motivi di impugnazione della cartella esattoriale</strong>, ad esempio quando il ricorso al Prefetto &egrave; stato accolto per mancata risposta, oppure quando la multa &egrave; gi&agrave; stata pagata, oppure ancora quando il trasgressore &egrave; deceduto (in base all&rsquo;art. 7 della Legge n. 689/81 l&rsquo;obbligazione di pagare la multa non si trasmette agli eredi).</p>
<p>In conclusione, se riscontrate almeno uno dei tanti motivi di annullabilit&agrave; di una cartella esattoriale, la prima &ldquo;mossa&rdquo; da fare &egrave; sicuramente&nbsp;<strong>agire in autotutela</strong>, richiedendo&nbsp;con raccomandata a/r&nbsp; l&rsquo;annullamento del debito iscritto a ruolo esponendo i motivi che giustificano la vostra pretesa (per i nostri associati, tra i modelli,&nbsp;&egrave; gi&agrave; disponibile l&rsquo;apposito&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.casadelconsumatore.it/modelli-dettaglio?catid=49" target="_blank">modello</a>). Questa &egrave; la via pi&ugrave; semplice e immediata, senza costi, e vi evita di dovervi rivolgere a giudici&nbsp;e avvocati.</p>
<p>Da ultimo vi segnaliamo che,<strong>&nbsp;se avete dubbi sulla validit&agrave; della cartella o su eventuali prescrizioni</strong>&nbsp;e volete farla controllare, sappiate che potete chiedere la<strong>verifica gratuita della vostra cartella di pagamento</strong>&nbsp;o di altri atti di Equitalia utilizzando questo&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dirittosemplice.it/altri-servizi/verifica-cartelle-equitalia">servizio</a>.</p>
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	<dc:creator>Giovanni Piccoli</dc:creator>
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