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	<title><![CDATA[IoChatto: Cartelle Equitalia prescrizione - suggerimenti]]></title>
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	<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 07:48:46 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Cartelle Equitalia prescrizione - suggerimenti]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Tutte le cartelle notificate da Equitalia</span> <strong>sono soggette alla prescrizione</strong>, cio&egrave; all&rsquo;estinzione a seguito dell&rsquo;inerzia della stessa Equitalia protratta per il numero di anni stabiliti dalla legge e, di conseguenza, non devono essere pagate.</p>
<p><img src="https://connectu.it/groupicon/7656/large/1291715110.jpg" width="200" alt="image" style="border: 0px;"></p>
<p>La disciplina della prescrizione in discorso &egrave;, tuttavia, diversa a seconda che si riferisca a sanzioni amministrative o a tributi e tasse.<br> Rimandando ai prossimi articoli la prescrizione in materia di tributi e tasse, <span style="text-decoration: underline;">di seguito illustro la prescrizione delle cartelle di Equitalia per sanzioni amministrative.</span></p>
<p>Per fugare ogni dubbio &egrave; opportuno <strong>riassumere le prescrizioni</strong> di queste sanzioni cos&igrave; come previste dalla legge.<br> Innanzi tutto preciso che l&rsquo;ente impositore di cui si parler&agrave; nel proseguo &egrave; l&rsquo;ente che richiede il pagamento della sanzione amministrativa (<em>per esempio: se si tratta di una sanzione elevata dalla Polizia Municipale, l&lsquo;ente impositore normalmente &egrave; il Comune</em>).<br> In ogni caso l&rsquo;ente impositore deve essere indicato nel verbale che viene notificato.</p>
<p>Per chiarezza, vediamo il procedimento ed i rispettivi termini di prescrizione: <br> <strong>1) verbale di accertamento.</strong> Entro 90 giorni dal giorno della violazione l&rsquo;ente impositore deve notificare il verbale di accertamento. <br> Se ritarda, la sanzione si estingue in forza dell&rsquo;art. 14 della legge n. 689 del 1981 (o nel caso di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 201 Cds). <br> <strong>2) ordinanza ingiunzione. </strong>Entro i successivi cinque anni dalla notifica del verbale, l&rsquo;Ente impositore deve notificare un ulteriore atto chiamato tecnicamente ordinanza ingiunzione a meno che il debitore/trasgressore non proponga impugnazione e non paghi. <br> In questo caso la prescrizione di cinque anni decorrer&agrave; dalla notifica dell&rsquo;ordinanza ingiunzione.<br> N.B. Nel caso di violazioni al codice della strada,&nbsp; l'ordinanza ingiunzione viene emessa solo nel caso in cui si faccia ricorso al Prefetto, che deve emetterla entro 210 giorni dal ricevimento del ricorso.<br> <strong>3) </strong><strong>cartella esattoriale. </strong>Entro i cinque anni successivi alla notifica dell&rsquo;ordinanza ingiunzione, oppure del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, Equitalia su incarico dell&rsquo;Ente Impositore deve notificare una cartella che ingiunga il pagamento. In alternativa, l'ente impositore pu&ograve; emettere direttamente, senza incaricare Equitalia, una ingiunzione di pagamento.<br> Anche questa cartella di Equitalia (o l'ingiunzione di pagamento) va in prescrizione in cinque anni decorrenti dalla data di notifica della cartella medesima se non &egrave; seguita dalla notifica di un ulteriore atto chiamato <strong>avviso di mora</strong>.</p>
<p>Se, tuttavia, viene notificato detto avviso di mora, la prescrizione della cartella decorre dalla data di notifica dell&rsquo;avviso di mora ed &egrave; sempre di cinque anni.<br> A proposito della prescrizione delle cartelle per sanzioni amministrative &egrave; importante segnalare che Equitalia sostiene - a torto, secondo la giurisprudenza pi&ugrave; recente e ormai consolidata - che il termine di prescrizione sia di dieci anni a decorrere dalla notifica della cartella o dell&rsquo;ultimo avviso di mora e, pertanto, costringe il cittadino a rivolgersi al Giudice al fine di far valere i suoi diritti.<br> <br> <strong>Come difendersi se la cartella di Equitalia &egrave; prescritta? <br> </strong>Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l'impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa (fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, etc.). Ma &egrave; sempre possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l'esecuzione forzata.<br> Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall&rsquo;avviso di mora, <em>senza che nel frattempo sia iniziata l'esecuzione (es., fermo amministrativo, pignoramento etc.)</em>, preciso il comportamento da adottare dal cittadino:<br> <strong>A)&nbsp;istanza di sgravio ad Equitalia. </strong>Prima di rivolgersi ad un giudice, &egrave; possibile fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Di seguito, il modulo di istanza di sgravio.<br> <strong>B) opposizione all'esecuzione. </strong>Se Equitalia non provvede allo sgravio, sar&agrave; necessario citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione. Preciso che in caso in cui l&rsquo;importo dovuto sia inferiore a &euro; 1.100,00 &egrave; possibile rivolgersi al Giudice di Pace senza l&rsquo;assistenza di un difensore (attraverso una citazione orale oppure utilizzando uno schema di atto di citazione).<br> Nel caso in cui l&rsquo;importo sia superiore a &euro; 1.100,00 sar&agrave; necessaria l&rsquo;assistenza di un avvocato ma il Giudice di pace, dopo aver visto la copia della lettera con istanza di sgravio, potr&agrave; porre le spese processuali a carico di Equitalia.<strong><br> </strong><br> <br> *****<br> <strong><em>Modulo dell'istanza di sgravio da inviare per racc. a/r, allegando fotocopia (e non l'originale!) della cartella esattoriale e, se notificato, dell'avviso di mora.</em></strong><br> *****<br> <br> Spett.le EQUITALIA &hellip;&hellip;&hellip;.&nbsp; s.p.a. <br> Agente della riscossione per la Provincia di &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; <br> con sede in&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..<br> <strong>Istanza di sgravio </strong><br> Il sottoscritto ..... , nato ......., residente ........., Codice fiscale<br> <strong>espone: </strong><br> - che in data&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. gli &egrave; stata notificata la cartella n. &hellip;&hellip;&hellip;..che si allega in fotocopia;<br> - [che in data &hellip;&hellip;&hellip;.. gli &egrave; stato notificato l&rsquo;avviso di mora che si allega in fotocopia;]<br> - che sono decorsi cinque anni dalla notifica;<br> - che il credito &egrave; prescritto.<br> Per quanto sopra il sottoscritto<br> <strong>chiede</strong><br> che EQUITALIA s.p.a. Agente della riscossione per la provincia di &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. <strong>Voglia</strong> effettuare lo sgravio di detta cartella per intervenuta prescrizione successivamente alla notifica.<br> Allega la fotocopia della cartella [e dell'avviso di mora]<br> LUOGO, DATA E FIRMA (in originale per esteso)</p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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