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	<title><![CDATA[IoChatto: Nulle tutte le cartelle dopo il 2008]]></title>
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	<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 08:35:53 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Nulle tutte le cartelle dopo il 2008]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Finalmente un po&rsquo; di ossigeno per coloro che si trovano a dover affrontare una o pi&ugrave; cartelle esattoriali di Equitalia.</p>
<p>A far tirare un sospiro di sollievo ai tanti tartassati dalla societ&agrave; pseudo statale, sono sentenze, tra cui quella della <strong>Cassazione</strong> (<span style="text-decoration: underline;">Civile tributaria</span>) <strong>n.4516 del 21 Marzo 2012</strong>, confermata dalla sentenza del<strong> T.A.R. del Lazio</strong> che annulla le cartelle d&rsquo;Equitalia non redatte o firmate da un dirigente. (<a href="https://connectu.it/blog/view/25768/equitalia-nulle-le-cartelle-dopo-il-giugno-2008" target="_blank" title="cartelle nulle dopo il 2008">ne avevamo parlato qui</a>)</p>
<p><img src="https://www.studiocerbone.com/wp-content/uploads/2013/11/equitalia-modalit%C3%A0-di-pagamento.jpg" alt="equitalia cartelle nulle" width="500" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>La sostanza della sentenza di Cassazione, &egrave; la assoluta precisione con cui DEVE essere redatta la cartella, <span style="text-decoration: underline;">non dovendosi limitare alla cifra globale</span>, ma per contro il dover dettagliare <strong>ogni singolo calcolo</strong> e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate.</p>
<p>Tutto cio' al fine di evitare la situazione in cui debba essere il contribuente a fare le indagini, al che risulterebbe una <strong>violazione del diritto di difesa</strong> che &egrave; del resto costituzionalmente garantito.</p>
<p>A seminare ogni dubbio quindi, <strong>tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime</strong> se prive dell&rsquo;indicazione della <span style="text-decoration: underline;">base di calcolo</span>.</p>
<p>A rincarare la dose inoltre, vi &egrave; &nbsp;una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con <strong>sentenza n.92 del 1&deg; Ottobre del 2012</strong>, che <span style="text-decoration: underline;">ricalca quella della Cassazione</span>, in particolare specifica che l&rsquo;atto di riscossione deve <strong>presentare tutti gli elementi</strong> che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (<em>es. metodo calcolo interessi</em>), altrimenti <strong>NON &egrave; valida</strong>, quindi a tutti gli effetti si tratta di una <strong>cartella NULLA</strong> e non va pagata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente molte persone potranno tirare un sospiro di sollievo !</p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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