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	<title><![CDATA[IoChatto: Storica sentenza della CORTE COSTITUZIONALE (37/2015), le cartelle di Equitalia dopo il 2008 sono nulle]]></title>
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	<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 08:13:59 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Storica sentenza della CORTE COSTITUZIONALE (37/2015), le cartelle di Equitalia dopo il 2008 sono nulle]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>E ora chi lo dice alle famiglie di quelli che si sono suicidati che lo STATO &egrave; il primo ad NON essere in REGOLA !</strong></p>
<p>I fatti</p>
<p>Dopo la sentenza di due giorni fa&nbsp;della Corte Costituzionale (<span><strong>C.Cost.sent.n.37 del 17.03.2015</strong>) &nbsp;</span><span>che ha sostanzialmente dichiarato l&rsquo;<strong>illegittimit&agrave;</strong> della legge &ldquo;sanatoria&rdquo; del 2012, con cui erano state &ldquo;<em>convalidate</em>&rdquo; le nomine dei funzionari dell&rsquo;Agenzia delle Entrate a ruolo di dirigenti senza per&ograve; un pubblico concorso, &egrave; legittimo chiedersi quale sar&agrave; la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti - scrive l'avvocato <strong>Angelo Greco</strong> sul suo ottimo sito web "La legge per tutti".</span></p>
<p><span><img src="https://www.globalproject.info/public/resources/images/max/562243_10150959350666125_53939586124_12163952_1949831486_n.jpg" alt="suicidi equitalia" width="500" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span>Partiamo da un punto ormai fermo per la giurisprudenza: gli atti dell&rsquo;Agenzia delle Entrate devono essere firmati dal direttore dell&rsquo;ufficio e non da altri soggetti, a meno che non siano muniti di procura (e quest&rsquo;ultima venga prodotta agli atti). In passato &egrave; capitato pi&ugrave; volte che gli avvisi di accertamento dell&rsquo;Agenzia delle Entrate siano stati firmati da funzionari privi dei poteri previsti dalla legge o sprovvisti della delega da parte del direttore dell&rsquo;ufficio. In tutti questi casi, la Cassazione e i giudici di merito non hanno fatto altro che ribadire l&rsquo;illegittimit&agrave; dell&rsquo;atto.</span></p>
<p><span>In pratica, se la sottoscrizione non &egrave; quella del capo dell&rsquo;ufficio titolare, incombe all&rsquo;amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.</span></p>
<p><span>Ora la medesima questione, sotto il profilo di diritto, si pone oggi: perch&eacute; alla situazione in cui il funzionario sia sprovvisto di delega da parte del capo ufficio &egrave; perfettamente equiparabile quella (<em>oggetto della sentenza della Corte Costituzionale</em>) in cui il dirigente sia, in realt&agrave;, un funzionario &ldquo;facente funzioni&rdquo;, temporaneamente adibito al ruolo di dirigente, ma con rinnovi periodici, tanto da farlo ritenere, nei fatti, &ldquo;a tempo indeterminato&rdquo;.</span></p>
<p><span>Insomma, se &egrave; nullo l&rsquo;accertamento firmato dal funzionario privo di procura o dei poteri, non pu&ograve; che esserlo quello del dirigente che, in realt&agrave;, non &egrave; dirigente, ma semplice funzionario perch&eacute; la sua nomina &egrave; stata ritenuta illegittima.</span></p>
<p><span>Il punto, ora, &egrave; quanto questa circostanza possa influire sugli avvisi di accertamento mai impugnati e sulle conseguenti cartelle esattoriali.</span></p>
<p><span>Innanzitutto, ci sentiamo di suggerire ancora un atteggiamento prudente che, in questi casi, &egrave; sempre necessario e opportuno, specie quando una sentenza &ndash; cos&igrave; come quella di avantieri &ndash; potrebbe avere una portata tanto dirompente da mettere in crisi l&rsquo;erario.</span></p>
<p><span>Si pensi infatti che, ad essere coinvolti nello scandalo, sono pi&ugrave; della met&agrave; dei dirigenti attualmente in ruolo: il che significa che oltre il 50% delle cartelle esattoriali, notificate sulla scorta di un avviso dell&rsquo;Agenzia delle Entrate, sarebbero illegittime.</span></p>
<p><span>Secondo le stime delle sigle sindacali di settore, sarebbero circa 1.200 incarichi dirigenziali affidati a funzionari senza concorso tra agenzia delle Entrate e Dogane a fronte di meno di 400 dirigenti di ruolo in via di estinzione per pensionamento.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il secondo aspetto &egrave; quello dei &ldquo;tempi&rdquo; del ricorso.</span></p>
<p><span>La giurisprudenza ha sempre detto che quando l&rsquo;atto &egrave; firmato da un <strong>soggetto privo dei poteri</strong>, si configura una causa di inesistenza (<em>che &egrave;, tra tutti i vizi, la categoria pi&ugrave; grave e insanabile</em>). Risultato: <span style="text-decoration: underline;">l&rsquo;inesistenza pu&ograve; essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio e anche d&rsquo;ufficio</span>.</span></p>
<p><span>Il che significa che quanti non hanno mai impugnato la cartella esattoriale o l&rsquo;atto dell&rsquo;Agenzia, e hanno lasciato scadere i termini, dovrebbero essere ancora in tempo per far valere tale eccezione. Cos&igrave; come chi ha gi&agrave; intrapreso il ricorso, ma sulla scorta di ulteriori e differenti contestazioni, potrebbe sempre allargare il tema della decisione anche al difetto del potere del dirigente.</span></p>
<p><span>Insomma, uno scenario che apre dei profili sconvolgenti per i contenziosi con <strong>Equitalia</strong> e <strong>l&rsquo;Agenzia delle Entrate</strong>. N&eacute; &egrave; possibile pensare, al momento, a una nuova legge che sani questa situazione, posto che anch&rsquo;essa, come la prima, sarebbe <strong>incostituzionale</strong>.</span></p>
<p>In pratica,&nbsp;<span>la sentenza della Corte dichiara incostituzionale l&rsquo;articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie delle Entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. Il risultato &egrave; che tali soggetti, ormai desautorati con effetto retroattivo dei relativi poteri, non potevano neanche firmare gli accertamenti fiscali che, pertanto, sarebbero non nulle bens&igrave; del tutto inesistenti. Anche le cartelle esattoriali subirebbero la stessa sorte.</span></p>
<p>Premessa - quindi - &nbsp;la dovuta e <strong>necessaria prudenza</strong> (<em>nel nostro Paese, l&rsquo;entusiasmo per le applicazioni &ldquo;meccaniche&rdquo; e scontate del diritto non ha mai premiato)</em>, anche alla luce del fatto che la giurisprudenza ancora non si &egrave; pronunciata sulla questione e non ha chiarito se, e in quale misura, la pronuncia di incostituzionalit&agrave; potr&agrave; determinare conseguenze anche sulle cartelle di Equitalia, proponiamo qui di seguito una bozza di &ldquo;eccezione&rdquo; da sollevare nel caso in cui si voglia ricorrere contro la cartella di Equitalia.</p>
<p><span><strong>Attenzione: l&rsquo;eccezione, basandosi su un difetto di potere da parte del dirigente dell&rsquo;Agenzia delle Entrate, potr&agrave; essere fatta valere solo nei confronti delle cartelle di Equitalia che sono la diretta conseguenza di atti appunto dell&rsquo;Agenzia stessa. Non potr&agrave;, quindi, essere utilizzata per il caso di recupero di sanzioni amministrative, contributi previdenziali dell&rsquo;Inps, imposte locali, ecc.</strong></span></p>
<p><span>Ecco, dunque, la formula che potr&agrave; essere inserita all&rsquo;interno dell&rsquo;atto di ricorso, insieme ad eventuali ed ulteriori eccezioni, da presentare alla Commissione Tributaria provinciale.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><strong>CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL &ldquo;DIRIGENTE&rdquo; CHE HA SOTTOSCRITTO L&rsquo;ATTO</strong> &nbsp;</span></p>
<p><em>Violazione ed eccesso di potere in relazione all&rsquo;art. 42, comma 1 &ndash; DPR 600/1973 e dell&rsquo;art. 7 &ndash; L. 212/2000: inesistenza giuridica dell&rsquo;atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l&rsquo;avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. &nbsp;</em></p>
<p><em>Il ricorrente contesta l&rsquo;assenza di poteri in capo al dirigente, dott. _________, che ha sottoscritto l&rsquo;atto prodromico (avviso di accertamento del _______ ) dal quale &egrave; scaturita l&rsquo;impugnata cartella esattoriale. Questi, infatti, non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli atti dell&rsquo;Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poich&eacute; semplicemente &ldquo;incaricato di funzioni dirigenziali&rdquo; e non &ldquo;dirigente&rdquo; a seguito di concorso pubblico, cos&igrave; come risulta da istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (all. n. 1).</em></p>
<p><em>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), la nomina a dirigente del dott. _______ che ha firmato l&rsquo;atto prodromico deve ritenersi nulla con effetto retroattivo. Ne consegue che, alla data in cui &egrave; stato formato e firmato l&rsquo;atto prodromico, il dott. _______ era privo dei poteri per poter impegnare e rappresentare l&rsquo;Ufficio territoriale dell&rsquo;Agenzia delle Entrate.</em></p>
<p><em>Per come pi&ugrave; volte chiarito dalla giurisprudenza unanime, l&rsquo;avviso di accertamento &egrave; nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell&rsquo;ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (articolo 42 del Dpr 600/1973). Se la sottoscrizione non &egrave; quella del capo dell&rsquo;ufficio titolare, incombe all&rsquo;amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione (cos&igrave; Cass. sent. n. 14942/2013).</em></p>
<p><em>Peraltro, in caso di imposte sui redditi e Iva (cfr. rinvio all&rsquo;articolo 42 del Dpr 600/1973 operato dall&rsquo;articolo 56 del Dpr 633/ 1972) deve essere invece dichiarata la nullit&agrave; dell&rsquo;avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell&rsquo;ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cassazione 18758/2014).</em></p>
<p><em>In questo contesto, ora la sentenza 37/2015 della Consulta dichiara incostituzionale l&rsquo;articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni.</em></p>
<p>La conseguenza &egrave; che l&rsquo;atto prodromico &egrave; <strong>inesistente</strong> perch&eacute; emesso da soggetto privo di qualifica e di poteri. L&rsquo;inesistenza dell&rsquo;atto prodromico trascina con s&eacute; anche l&rsquo;inesistenza della conseguente cartella esattoriale oggi impugnata. Circostanza che il giudice dovr&agrave; dichiarare anche d&rsquo;ufficio, stante la sentenza della Corte Costituzionale che qui si allega (all. n. 2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La fonte del testo &egrave; di propriet&agrave;&nbsp;<span>dell'avvocato Angelo Greco - pubblicato sul sito&nbsp;"<a rel="nofollow" href="https://www.laleggepertutti.it/" target="_blank" title="Fonte">La legge per tutti</a>"</span></p>
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