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	<title><![CDATA[IoChatto: Ennesima mazzata per Equitalia]]></title>
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	<pubDate>Mon, 18 May 2015 15:04:47 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Ennesima mazzata per Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La questione dei&nbsp;<strong>termini entro cui Equitalia pu&ograve; far valere il proprio credito</strong>&nbsp;riportato nella cartella esattoriale notificata al contribuente, ma da questi mai opposta, non smette di dividere gli interpreti.</p>
<p><img src="https://mattinopadova.gelocal.it/polopoly_fs/1.10778930.1422802356!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/detail_558/image.jpg" alt="equitalia prescrizione" width="518" height="512" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>Da un lato, infatti,&nbsp;<strong>l&rsquo;amministrazione finanziaria</strong>&nbsp;(sul filone di alcuni tribunali) sostiene puntualmente, nei propri atti difensivi, che l&rsquo;Agente per la Riscossione ha&nbsp;<strong>dieci anni</strong>&nbsp;di tempo (dalla data di consegna della cartella al debitore) per agire con un pignoramento. Ma diverse sentenze sono di tutt&rsquo;altro avviso e ritengono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (pi&ugrave; breve) di&nbsp;<strong>cinque anni</strong>. Tra queste pronunce ve n&rsquo;&egrave; una recente, del 30 marzo 2015, della&nbsp;<strong>Commissione Tributaria Provinciale di Pavia</strong>.</p>
<p>PAVIA &ndash; Se il contribuente, pur ricevendo correttamente la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, ma disinteressandosi di impugnarla davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), subisce un&rsquo;esecuzione forzata (per es. il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, l&rsquo;espropriazione della casa, ecc.) potr&agrave; far valere la prescrizione &ndash; e quindi opporsi al pignoramento &ndash; se, nel frattempo, sono trascorsi, dalla notifica, cinque anni.</p>
<p><strong>CODICE CIVILE</strong> &ndash; Equitalia si richiama a una norma del&nbsp;<strong>codice civile</strong>&nbsp;che, in via generale, stabilisce che la prescrizione &egrave; di dieci anni tutte le volte in cui il creditore <strong>agisce in forza</strong> di una sentenza di condanna. Il punto da verificare &egrave; dunque se la cartella di Equitalia possa essere&nbsp;<strong>equiparata o meno a una sentenza</strong>&nbsp;di condanna come quella emessa da un giudice. L&rsquo;orientamento di alcuni giudici, tra cui appunto la CTP di Pavia, &egrave; che la <span style="text-decoration: underline;">prescrizione decennale non pu&ograve; applicarsi alle cartelle di Equitalia</span> per<strong>&nbsp;impossibilit&agrave; di equiparazione</strong>&nbsp;tra le due fattispecie. La cartella di pagamento ha valenza di atto di precetto, e sbocca poi nell&rsquo;esecuzione forzata.</p>
<p>Dunque, la&nbsp;<strong>prescrizione decennale</strong>&nbsp;&egrave; applicabile, nei confronti di Equitalia, soltanto quando il suo diritto di credito sia divenuto definitivo non gi&agrave; in forza di una cartella notificata e non opposta, ma&nbsp;<strong>a seguito di una causa</strong>&nbsp;contro il contribuente e della&nbsp;<strong>successiva sentenza</strong>&nbsp;passata in giudicato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.firenzepost.it/2015/05/06/tasse-equitalia-il-credito-della-cartella-esattoriale-si-prescrive-in-5-anni-e-non-in-10/" target="_blank" title="prescrizione cartelle in 5 anni">Fonte</a></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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