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	<title><![CDATA[IoChatto: Nuova rateazione delle cartelle Equitalia: girandola di date]]></title>
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	<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 07:06:35 +0200</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/40026/nuova-rateazione-delle-cartelle-equitalia-girandola-di-date</link>
	<title><![CDATA[Nuova rateazione delle cartelle Equitalia: girandola di date]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Il decreto legislativo sulla riforma della riscossione prevede numerose novit&agrave; riguardanti la rateazione delle cartelle Equitalia. In alcuni casi la disciplina si applica anche retroattivamente, ma l&rsquo;entrata in vigore delle nuove regole &egrave; complessa ed impone l&rsquo;effettuazione di alcune distinzioni. La data di entrata in vigore della nuova disciplina non &egrave; ancora conosciuta, in quanto il decreto &egrave; in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari per poi essere approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Decorreranno poi ulteriori quindici giorni di vacatio legis e cos&igrave; seguir&agrave; la definitiva entrata in vigore. Tale data rappresenta lo spartiacque per individuare le rateazioni gi&agrave; concesse e quelle nuove al fine di applicare la regola della decadenza dopo otto rate insolute o dopo cinque rate insolute. La stessa data assumer&agrave; rilievo per verificare le decadenze intervenute nei 24 mesi precedenti con la possibilit&agrave; di essere riammessi al piano di rateazione.</span></p>
<p><span><img src="https://pinkroma.it/wp-content/uploads/2013/12/breve-vademecum-su-come-funziona-la-rateizzazione-Equitalia1.jpg" alt="equitalia reteizzazione" width="386" style="border: 0px; border: 0px;"></span></p>
<div>Nel decreto legislativo sulla riforma della riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri venerd&igrave; scorso, sono previste numerose novit&agrave; riguardanti la&nbsp;<strong>rateazione delle cartelle Equitalia</strong>.</div>
<div>In primis, la&nbsp;<strong>decadenza dalla rateazione</strong>&nbsp;si verifica qualora il numero delle rate non pagate, anche non consecutive, &egrave; pari a cinque.</div>
<div>In precedenza (in verit&agrave; la norma &egrave; ancora oggi in vigore), la decadenza era collegata al mancato pagamento di otto rate.</div>
<div>In secondo luogo il decreto delegato ha previsto a regime la possibilit&agrave; di essere&nbsp;<strong>ammesso nuovamente alla rateazione</strong>&nbsp;qualora il contribuente sia decaduto.</div>
<div>In tale ipotesi &egrave; necessario pagare preventivamente (entro la data di presentazione dell&rsquo;istanza) tutte le rate scadute ed insolute.</div>
<div>Successivamente il debito residuo potr&agrave; essere nuovamente oggetto di rateazione per un numero di rate mensili non superiore a quelle non ancora scadute alla medesima data.</div>
<div>L&rsquo;<strong>entrata in vigore</strong>&nbsp;&egrave; disciplinata dal successivo art. 15 del Decreto legislativo.</div>
<div>In particolare, si prevede che le disposizioni di cui all&rsquo;art. 19, commi 1, 1 &ndash; quater e 3 del D.P.R. n. 602/1973, come modificate &ldquo;si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto &hellip;&rdquo; .</div>
<div>Conseguentemente, al fine di verificare se il contribuente sia o meno decaduto dal piano di rateazione concesso &egrave; necessario&nbsp;<strong>verificare preventivamente la data di concessione della rateazione</strong>.</div>
<div><strong>Ad esempio</strong>&nbsp;se la rateazione &egrave; stata concessa il 7 settembre 2015, la nuova disciplina non &egrave; ancora applicabile (le nuove regole non sono ancora in vigore) e il mancato pagamento, ad esempio di sette rate, non determina la decadenza dal beneficio.</div>
<div>Ci&ograve; anche laddove il debito insoluto dovesse perdurare allorquando il Decreto legislativo sar&agrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</div>
<div>In pratica questo piano di rateazione sar&agrave; comunque soggetto, anche in futuro alle precedenti regole in tema di decadenza.</div>
<div>Viceversa, qualora la rateazione dovesse essere concessa dopo l&rsquo;&nbsp;<strong>approvazione definitiva del Decreto legislativo</strong>in rassegna (trascorso il periodo di vacatio legis), si applicher&agrave; la nuova regola delle cinque rate insolute. In questo caso tale circostanza dar&agrave; luogo alla decadenza dal beneficio.</div>
<div>Il medesimo articolo 15 prevede, sempre con&nbsp;<strong>disciplina transitoria</strong>, la possibilit&agrave; di essere riammessi alla rateazione anche per i&nbsp;<strong>piani di rateazione gi&agrave; concessi</strong>&nbsp;alla data di entrata in vigore delle novit&agrave;.</div>
<div>La previsione era necessaria in quanto, in mancanza di una disposizione espressa, applicando la vecchia normativa il contribuente, una volta decaduto, non avrebbe avuto la possibilit&agrave; di essere nuovamente ammesso alla rateazione.</div>
<div>Tuttavia, tale possibilit&agrave; &egrave; subordinata ai contribuenti che sono decaduti dai piani di rateazione&nbsp;<strong>entro i 24 mesi precedenti</strong>&nbsp;alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.</div>
<div>Se, ad esempio, il contribuente &egrave; decaduto una volta decorsi pi&ugrave; di due anni dall&rsquo;entrata in vigore del Decreto legislativo in corso di approvazione non potr&agrave; pi&ugrave; essere ammesso al beneficio della rateazione.</div>
<div>La data di entrata in vigore della nuova disciplina non &egrave; ancora conosciuta in quanto il decreto &egrave;&nbsp;<strong>in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari</strong>&nbsp;per poi essere approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.</div>
<div>Da tale momento decorreranno ulteriori quindici giorni di vacatio legis e cos&igrave; seguir&agrave; la definitiva entrata in vigore.</div>
<div>Tale data rappresenta lo spartiacque per individuare le rateazioni gi&agrave; concesse e quelle nuove al fine di applicare la regola della decadenza dopo otto rate insolute o dopo cinque rate insolute.</div>
<div>La stessa data assumer&agrave; rilievo, come ricordato, per verificare le decadenze intervenute nei 24 mesi precedenti con la possibilit&agrave; di essere riammessi al piano di rateazione.</div>
<div>In questo caso, per&ograve;, la regola della decadenza subisce ancora un&rsquo;eccezione.</div>
<div>In pratica se il&nbsp;<strong>contribuente &egrave; decaduto nei due anni precedenti</strong>&nbsp;rispetto alla data di entrata in vigore delle novit&agrave;, pu&ograve; essere&nbsp;<strong>nuovamente ammesso al beneficio</strong>, ma il&nbsp;<strong>mancato pagamento</strong>&nbsp;anche di sole due rate (non consecutive) dar&agrave; luogo ancora una volta alla&nbsp;<strong>decadenza</strong>.</div>
<div>In tale ipotesi il legislatore ha previsto la decadenza dopo il pagamento di sole due rate (anzich&eacute; cinque) in quanto la riammissione al beneficio &egrave; stata resa possibile nonostante si trattasse di un &ldquo;vecchio&rdquo; piano, cio&egrave; nonostante la dilazione sia stata concessa prima dell&rsquo;entrata in vigore delle ultime novit&agrave;.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a rel="nofollow" href="https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2015/09/10/nuova-rateazione-delle-cartelle-equitalia-uno-slalom-di-date" target="_blank" title="fonte">Fonte</a></div>
<p><span><br></span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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