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	<title><![CDATA[IoChatto: Perchè le cartelle di Equitalia sono inesistenti]]></title>
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	<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 08:41:36 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Perchè le cartelle di Equitalia sono inesistenti]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Come i contribuenti ben sanno, Equitalia procede ad inviare a mezzo posta raccomandata le famigerate cartelle di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per&ograve; &egrave; bene sapere anche che questo modo di procedere &egrave; totalmente errato e la sua adozione e causa di inesistenza dell&rsquo;atto spedito in questo modo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo perch&egrave;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando il legislatore ha voluto autorizzare determinati enti ad usare direttamente il mezzo postale, lo ha detto a chiare e precise lettere, come emerge dall&rsquo;esegesi normativa che evidenziano le diverse formulazioni giuridiche dell&rsquo;art. 26 DPR 602/1973.</p>
<p style="text-align: justify;">La stesura originaria della norma cos&igrave; disponeva:</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;<em><span><strong>La notificazione della cartella al contribuente &egrave; eseguita dai messi notificatori dell&rsquo;esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari</strong></span></em><em>&nbsp;e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l&rsquo;esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell&rsquo;esattoria che ha in carico il ruolo.&nbsp;</em><em><span><strong>La notificazione pu&ograve; essere e</strong></span></em><em><span><strong>seguita anche mediante invio, DA PARTE DELL&rsquo;ESATTORE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento</strong></span></em><em>. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell&rsquo;avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.&rdquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della modifica legislativa dell&rsquo;art. 12 comma I&deg;, D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, spariva dalla norma l&rsquo;inciso&nbsp;<em><span><strong>&ldquo;da parte dell&rsquo;esattore&rdquo;</strong></span></em>&nbsp;riferita alla notificazione mediante invio a mezzo posta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vigente art. 26 del DRP 602/1973 &egrave; stato successivamente modificato con D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 con<em><span><strong>conferma della rimozione dell&rsquo;inciso &ldquo;da parte dell&rsquo;esattore</strong></span></em><em>&rdquo;</em>:&nbsp;<span><em>&ldquo;1.&nbsp;</em></span><em><span><strong>La cartella &egrave; notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge</strong></span></em><em>&nbsp;ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.</em><em><span><strong>La notifica pu&ograve; essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento</strong></span></em><em>; in tal caso, la cartella &egrave; notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell&rsquo;avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove &egrave; l&rsquo;abitazione, l&rsquo;ufficio o l&rsquo;azienda [...]&rdquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, come detto, &egrave; stato eliminato dal legislatore ogni riferimento e ogni locuzione originariamente stabiliti in merito&nbsp;<em>&ldquo;all&rsquo;esattore&rdquo;,&nbsp;</em>soppressione alla quale non si pu&ograve; non attribuire il preciso senso di una esplicita volont&agrave; del legislatore di escludere la facolt&agrave;, precedentemente riconosciuta, dell&rsquo;esattore ad eseguire direttamente la notificazione della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;avvenuta cancellazione ex lege di tale soggetto come titolare del potere di notifica mediante uso della posta con le citate modalit&agrave; esecutive non lascia campo ad alcuna discussione sul fatto che&nbsp;<em><span><strong>la notificazione a norma dell&rsquo;art. 26 DPR 602/1973 non pu&ograve; essere effettuata dal concessionario se non avvalendosi dell&rsquo;intermediazione di uno dei soggetti ai quali la stessa norma attribuisce in via tassativa il potere di notifica</strong></span></em>tout court, cio&egrave; in ogni forma normativamente prevista, inclusa quella con il mezzo della posta.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span><strong>Equitalia non rientra tra tali soggetti autorizzati.</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Alla stessa ineludibile conclusione porta, peraltro, anche la piana lettura dell&rsquo;art. 14 L. n. 890/1982 che dispone testualmente che:&nbsp;<em>&ldquo;La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l&rsquo;impiego di plico sigillato e&nbsp;</em><em><span><strong>pu&ograve; eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari</strong></span></em><em>&rdquo;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ergo Equitalia, quale mera concessionaria della riscossione o agente della riscossione, non &egrave; soggetto abilitato alla notifica a mezzo posta, Equitalia non &egrave; un ufficio finanziario.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span><strong>Equitalia &egrave; preposta unicamente alla riscossione mentre la norma suindicata &egrave; riservata unicamente agli uffici che esercitano la potest&agrave; impositiva</strong></span></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce del predetto rilievo normativo e come confermato da copiosa giurisprudenza, l&rsquo;agente della riscossione Equitalia non &egrave; legittimata a notificare direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento la cartella di pagamento in oggi impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">La notifica compiuta da un soggetto non abilitato non pu&ograve; che essere considerata inesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Fortunatamente la giurisprudenza sul punto &egrave; confortante e segue la corretta interpretazione delle norme (Comm. Trib. Veneto Vicenza 37/2012; Comm. Trib. Genova 125/2008; Cass. Civ. 398/2012)&nbsp;nonostante Equitalia proceda incessantemente a &ldquo;notificare&rdquo; le cartelle di pagamento a mezzo posta raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify;">Emblematica e tranciante sul punto &egrave; la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (organo di secondo grado) che ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato l&rsquo;inesistenza della cartella spedita a mezzo posta.<a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalemarcomori.it/wp-content/uploads/2014/05/Comm-Trib-Reg-Genova-150-2013.pdf">Comm Trib Reg Genova 150-2013</a></p>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti hanno un&rsquo;arma in pi&ugrave; per contrastare l&rsquo;illegittimo e temerario modo di agire di Equitalia nella sua qualit&agrave; di longa manus di uno Stato che ormai non difende pi&ugrave; i suoi cittadini ma esclusivamente i grandi capitali,mandando sul lastrico milioni di famiglie.</p>
<p style="text-align: justify;">NDR: <span>C<em>hi rischia in prima persona di pagare le sanzioni portando avanti una battaglia di libert&agrave;, deve&nbsp;</em></span><em>cercare un Avvocato disposto a fare altrettanto e quindi non chiedervi nulla pi&ugrave; delle spese vive. Sappiate che esistono</em></p><p>URL del Link: <a href="https://www.studiolegalemarcomori.it/perche-cartelle-equitalia-inesistenti/">https://www.studiolegalemarcomori.it/perche-cartelle-equitalia-inesistenti/</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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