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	<title><![CDATA[IoChatto: Quali sono gli interessi REALI dovuti a Equitalia]]></title>
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	<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 09:47:01 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Quali sono gli interessi REALI dovuti a Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><img src="https://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2015/05/Cartella-Equitalia-nulla-per-accertamento-firmato-dal-dirigente-decaduto-370x230.jpg" alt="interessi equitalia" width="370" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<blockquote>
<p><strong>Qual &egrave; il tasso annuale di maturazione degli interessi di mora applicato da Equitalia sulle cartelle esattoriali non pagate dal debitore?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>Dal 15 maggio 2015, il tasso annuale degli interessi di mora &egrave; pari al 4,88%. Il tasso varia ogni anno: in particolare il direttore dell&rsquo;agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, fissa il tasso annuale degli&nbsp;<strong>interessi di mora&nbsp;</strong>che Equitalia applica sulle&nbsp;<strong>somme iscritte a ruolo</strong>, escluse sanzioni e interessi, in caso di mancato o tardivo pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. In particolare, i predetti interessi si applicano dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento e possono essere calcolati secondo la seguente formula: (importo delle imposte e/o dei contributi dovuti X n. dei giorni di ritardo X tasso di interesse di mora) / 36500.</p>
<div style="text-align: center;">
<div>&nbsp;</div>
<div id="ebzNative">&nbsp;</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al momento, come appena specificato, gli interessi non si applicano sulle sanzioni e sugli altri&nbsp;<strong>interessi</strong>&nbsp;maturati in precedenza. Tuttavia, con una recente riforma in corso di approvazione, il Governo sta tentando di reintrodurre l&rsquo;<strong>anatocismo&nbsp;</strong>in favore di Equitalia: questo comporter&agrave; che gli interessi sulle cartelle esattoriali non pagate non verranno calcolati solo sulle somme iscritte a ruolo, ma anche sugli interessi pregressi (cosiddetta&nbsp;<strong>capitalizzazione degli interessi</strong>). Ad oggi, tuttavia, la norma non &egrave; stata ancora approvata. L&rsquo;eventuale accoglimento della riforma porterebbe a lievitare considerevolmente l&rsquo;ammontare degli<strong>&nbsp;interessi</strong>&nbsp;dovuti a&nbsp;<strong>Equitalia</strong>. Tant&rsquo;&egrave; vero che, per la stessa ragione, le aule di tribunale hanno pi&ugrave; volte condannato le&nbsp;<strong>banche&nbsp;</strong>a restituire gli interessi &ldquo;anatocistici&rdquo; ai clienti, perch&eacute; vietati dal codice civile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Come difendersi</strong></p>
<p>Nel caso di errori di calcolo degli&nbsp;<strong>interessi di mora</strong>, &egrave; possibile chiedere, la correzione degli importi, con un ricorso in&nbsp;<strong>autotutela&nbsp;</strong>direttamente a&nbsp;<strong>Equitalia</strong>, oppure presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Se si &egrave; gi&agrave; pagato, invece, potrebbe essere richiesto il&nbsp;<strong>rimborso</strong>&nbsp;anche se, per questa via, sussistono numerose complicazioni di ordine pratico. E questo perch&eacute;, a volte, la cartella presenta la richiesta di pagamento di pi&ugrave; tributi e/o sanzioni di natura differente, per i quali si applica una diversa competenza e giurisdizione. In particolare, la giurisdizione spetta alla&nbsp;<strong>Commissione tributaria&nbsp;</strong>(a quella provinciale, in prima istanza), se gli&nbsp;<strong>interessi di mora&nbsp;</strong>hanno riguardato un&nbsp;<strong>tributo</strong>. Vanno invece chiesti al&nbsp;<strong>Giudice di pace&nbsp;</strong>per le sanzioni di violazione del codice della strada o al&nbsp;<strong>Tribunale</strong>, sezione lavoro, per i ricorsi contro i contributi previdenziali. Questo implica la moltiplicazione dei ricorsi per somme che, a volte, non giustificano un tale dispiegamento di risorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Peraltro, le azioni di&nbsp;<strong>rimborso&nbsp;</strong>proponibili davanti al Giudice tributario (per soli crediti tributari), e le azioni di restituzione dell&rsquo;indebito (per crediti extra tributari), hanno discipline profondamente diverse, che toccano i presupposti dell&rsquo;azione, la durata della decadenza (tributi) o della prescrizione (crediti extra tributari), la perentoriet&agrave; dei termini per l&rsquo;impugnazione, l&rsquo;atto introduttivo del giudizio (ricorso, citazione)</p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/95705_quali-sono-gli-interessi-dovuti-a-equitalia">https://www.laleggepertutti.it/95705_quali-sono-gli-interessi-dovuti-a-equitalia</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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