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	<title><![CDATA[IoChatto: Novità 2015, no anatocismo, cartelle più leggere e via PEC]]></title>
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	<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 11:22:53 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Novità 2015, no anatocismo, cartelle più leggere e via PEC]]></title>
	<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong><em>Decreti attuativi della delega fiscale: gli interessi di mora si applicano solo sulla tassa, l&rsquo;aggio scende al 6%, nuove notifiche per PEC, maggiore indulgenza verso i ritardi nel pagamento in caso di rateazione.</em></strong></div>
</blockquote>
<p>&nbsp;<img src="https://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2015/05/Cartella-Equitalia-nulla-per-accertamento-firmato-dal-dirigente-decaduto-370x230.jpg" alt="novit&agrave; equitalia 2015" width="370" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>Non ci sar&agrave; pi&ugrave; l&rsquo;<strong>anatocismo </strong>sulle <strong>cartelle di Equitalia </strong>che, peraltro, potranno essere notificate anche tramite <strong>posta elettronica certificata </strong>alle persone fisiche che ne faranno richiesta. Sono queste le novit&agrave; dell&rsquo;ultimo minuto sui decreti attuativi della delega fiscale che oggi dovrebbero ottenere l&rsquo;ok definitivo del Consiglio dei ministri e tornare in Parlamento per l&rsquo;ultimo giro di pareri da approvare entro il 25 settembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La questione dell&rsquo;<strong>anatocismo sulle cartelle </strong>era rimbalzata come un fulmine a ciel sereno, quando, quest&rsquo;estate, fu annunciata dall&rsquo;esecutivo (leggi &ldquo;<strong><a rel="nofollow" href="https://www.laleggepertutti.it/94036_reintrodotto-lanatocismo-a-favore-di-equitalia-cartelle-piu-salate">Reintrodotto l&rsquo;anatocismo per Equitalia</a></strong>&rdquo;). E ci&ograve; non solo perch&eacute; la previsione si sarebbe inserita in un periodo &ldquo;incandescente&rdquo; per i contribuenti italiani &ndash; gi&agrave; in affanno nel pagamento del capitale &ndash; ma soprattutto perch&eacute; in contraddizione con altre due mosse del Governo: da un lato quella di ridurre l&rsquo;aggio sulle cartelle medesime e, dall&rsquo;altro, la scelta diametralmente inversa nei confronti delle <strong>banche </strong>(per le quali l&rsquo;<strong>anatocismo </strong>&egrave; diventato fuorilegge dal 1&deg; gennaio 2014).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il dietrofront, allora, fa guadagnare tanto in immagine agli autori del provvedimento, tanto in coerenza al nuovo decreto legislativo che, a giorni, insieme a numerose altre modifiche (leggi: &ldquo;<strong><a rel="nofollow" href="https://www.laleggepertutti.it/96276_cartella-fermo-e-ipoteca-equitalia-la-mediazione-diventa-obbligatoria">Cartelle, fermo e ipoteca Equitalia: la mediazione diventa obbligatoria</a></strong>&rdquo;) dovrebbe essere approvato in via definitiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viene allora soppressa definitivamente la previsione secondo cui gli <strong>interessi di mora </strong>si producono anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi. Una mossa che, specie nei casi di <strong>rateazione </strong>del debito con <strong>Equitalia</strong>, avrebbe fatto lievitare il conto in modo considerevole.</p>
<p>Resta invece in vita l&rsquo;attuale normativa secondo cui, dopo <strong>60 giorni dalla notifica </strong>della cartella, in caso di mancato pagamento, scattano gli <strong>interessi di mora </strong>sulle somme iscritte a ruolo applicati solo alla tassa non pagata (e non anche alle sanzioni pecuniarie e agli interessi). Interessi moratori che ammontano attualmente al 4,88%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&Egrave; confermata la riduzione dell&rsquo;<strong>aggio </strong>(il compenso dovuto a Equitalia per la sua attivit&agrave; di riscossione e che incamera essa stessa sommandolo automaticamente agli importi nella cartella) che, dall&rsquo;8%, dovrebbe passare al 6%. Sempre in un&rsquo;ottica di restyling, non si chiamer&agrave; pi&ugrave; <strong>aggio </strong>bens&igrave; &ldquo;<strong>oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione</strong>&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per compensare la perdita di entrate di Equitalia, l&rsquo;<strong>Agenzia delle Entrate </strong>(sua controllante al 51%) le dovr&agrave; erogare per il triennio 2016-2018 &ldquo;un contributo non superiore a 40 milioni di euro per il 2016, 45 milioni per il 2017, e 40 milioni per il 2018 (l&rsquo;importo complessivo potrebbe arrivare quindi a 125 milioni)&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cartelle notificate tramite PEC</strong></p>
<p>Altra novit&agrave; riguarda le <strong>procedure di notifica </strong>che si potranno avvalere della posta elettronica certificata anche per le persone fisiche (attualmente, la PEC viene utilizzata solo nei confronti di professionisti iscritti in albi o elenchi, imprenditori individuali e societ&agrave;). In sostanza, la notifica della cartella pu&ograve; essere eseguita con posta elettronica certificata (Pec), all&rsquo;indirizzo risultante dagli elenchi anche ai contribuenti persone fisiche che ne faranno richiesta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La PEC diventa invece la regola (e non l&rsquo;eccezione, come attualmente &egrave;) per le notifiche rivolte a imprese individuali o costituite in forma societarie ma anche per i professionisti iscritti in albi o elenchi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rateazione</strong></p>
<p>Verr&agrave; inoltre chiuso un occhio nei confronti dei contribuenti che, avendo in corso una <strong>rateazione</strong>, ritardino il pagamento della singola rata: infatti un ritardo di solo sette giorni nel pagamento della rata di una cartella fiscale non comporter&agrave; la decadenza dalla rateizzazione.</p>
<p>In particolare, viene ampliato il periodo di tolleranza del ritardo nel pagamento della prima rata ai fini della sussistenza del <strong>lieve inadempimento.</strong> Quest&rsquo;ultimo si verifica con riguardo alle dilazioni degli <strong>avvisi bonari</strong> e degli <strong>atti di accertamento,</strong> qualora si ometta il pagamento di una rata successiva alla prima per un importo non superiore al 3% della rata e comunque a 10mila euro. Se si tratta della prima rata, non si decade dalla dilazione qualora il pagamento intervenga con un ritardo non superiore a 7 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dall&rsquo;altro lato, sempre in tema di <strong>rateazione</strong> &ndash; ma questa volta nei confronti di <strong>Equitalia</strong> &ndash; la riforma consente inoltre di rimettere in termini i debitori decaduti, in precedenza, dai piani di dilazione per i debiti nei confronti di <strong>Equitalia</strong>. A tale scopo occorre pagare per intero l&rsquo;importo delle rate scadute. In tal caso, per&ograve;, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla nuova rateazione.</p>
<p>Tale facolt&agrave; &egrave; estesa alle rateazioni scadute nei 24 mesi precedenti l&rsquo;entrata in vigore del decreto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Altre modifiche</strong></p>
<p>Il pagamento della dilazione dell&rsquo;agente della riscossione pu&ograve; inoltre avvenire anche con domiciliazione bancaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per richiedere la procedura &ldquo;<strong>cartelle pazze</strong>&rdquo; <strong>[1]</strong>, ossia la sospensione automatica della riscossione in presenza di un grave e palese vizio della cartella, la domanda non andr&agrave; pi&ugrave; fatta entro 90 giorni dalla notifica della cartella, ma entro 60.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/96330_cartelle-equitalia-no-anatocismo-notifica-via-pec-le-novita">https://www.laleggepertutti.it/96330_cartelle-equitalia-no-anatocismo-notifica-via-pec-le-novita</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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