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	<title><![CDATA[IoChatto: Ipoteca sulla prima casa: quali sono gli obblighi di Equitalia]]></title>
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	<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 07:29:51 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Ipoteca sulla prima casa: quali sono gli obblighi di Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Equitalia pu&ograve; iscrivere l&rsquo;ipoteca anche sulla prima casa, a condizione che:<br><br>&ndash; il debito accumulato dal contribuente per cartelle non pagate (anche se oggetto di opposizione in tribunale) sia non inferiore a 20mila euro;<br><br>&ndash; venga prima inviata al contribuente un preavviso, con cui gli si assegna un termine di 30 giorni per difendersi. La mancata notifica di tale comunicazione rende nulla l&rsquo;ipoteca. <br>&Egrave; quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].<br><br>Ovviamente, salvo il caso di accertamenti immediatamente esecutivi, il preavviso di ipoteca deve essere a sua volta preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.<br><br>&nbsp;<img src="https://www.fisco7.it/wp-content/uploads/2014/11/equitalia-1024x512.jpg" alt="ipoteca obblighi equitalia" width="500" style="border: 0px;"><br><br>Il contribuente, quindi, non potrebbe vedersi iscrivere ipoteca sui propri beni senza aver mai ricevuto, prima di allora, alcuna comunicazione con l&rsquo;avvio della riscossione o, prima ancora, la notifica di una cartella di pagamento. Diversamente verrebbe violato il suo legittimo diritto di difesa e del contraddittorio.<br><br>Pertanto, come chiarito dalla Cassazione, in tema di riscossione coattiva delle imposte, Equitalia, prima di iscrivere l&rsquo;ipoteca su beni immobili di propriet&agrave; del contribuente, deve comunicare a quest&rsquo;ultimo che proceder&agrave; alla suddetta iscrizione attraverso la notifica del cosiddetto avviso di iscrizione ipotecaria. Nella comunicazione in questione deve anche concedergli 30 giorni di tempo per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. Inoltre, la comunicazione deve contenere l&rsquo;avviso che, se nel termine di 30 giorni non si provveder&agrave; al pagamento delle somme iscritte dovute, avr&agrave; luogo l&rsquo;iscrizione ipotecaria. Insomma, il contribuente deve essere posto nella condizione di comprendere che, in caso di inadempimento, l&rsquo;ipoteca scatter&agrave; senza bisogno di ulteriori solleciti.<br><br>Equitalia notifica il preavviso di iscrizione ipotecaria con le modalit&agrave; previste per la cartella di pagamento: ossia, notifica a mani proprie o a mezzo del postino, con consegna &ndash; se il destinatario &egrave; assente dall&rsquo;abitazione &ndash; a (secondo l&rsquo;ordine) un familiare convivente, persona addetta alla casa o al portiere dello stabile. <br><br>Non &egrave; previsto che l&rsquo;AdR effetti altra successiva comunicazione, neppure dell&rsquo;avvenuta iscrizione ipotecaria.<br><br>L&rsquo;obbligo di preventiva comunicazione e concessione del termine di 30 giorni affinch&eacute; il contribuente possa esercitare il diritto di difesa, presentando opportune osservazioni o provvedere al pagamento del dovuto, si applica anche ai procedimenti iniziati prima del 13 luglio 2011 (<em>quando l&rsquo;obbligo non era previsto per legge</em>) con conseguente nullit&agrave; dell&rsquo;ipoteca iscritta in assenza della preventiva comunicazione<br><br></p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/98564_ipoteca-equitalia-nulla">https://www.laleggepertutti.it/98564_ipoteca-equitalia-nulla</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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