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	<title><![CDATA[IoChatto: Nuovi termini di scadenza per le Cartelle di Equitalia]]></title>
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	<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 21:20:51 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Nuovi termini di scadenza per le Cartelle di Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Equitalia</strong>: scattano, a partire dal 22 ottobre 2015, nuovi termini di <strong>decadenza </strong>per la notifica della <strong>cartella di pagamento</strong>, che si aggiungono alla normale <strong>prescrizione</strong>. In questo articolo spiegheremo quali sono, caso per caso, tutti i <strong>termini</strong> entro cui la <strong>cartella esattoriale </strong>deve essere spedita al contribuente: si parla, a riguardo, di <strong>termini di decadenza</strong> per distinguerli, invece, dai <strong>termini di prescrizione</strong> che costituiscono invece il tempo massimo di validit&agrave; della cartella. In pratica:</p>
<p>&nbsp;<img src="https://www.investireoggi.it/fisco/files/2014/03/scadenze-fiscali.jpg" alt="nuovi termini equitalia 2015" width="304" style="border: 0px;"></p>
<p><strong>Nuovi termini di decadenza</strong></p>
<p>Si tratta di ipotesi previste per alcuni casi particolari che vanno a integrare quelli, invece, previsti dalla disciplina generale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In caso di contribuente che abbia ottenuto da Equitalia la <strong>dilazione </strong>(cosiddetta <strong>rateazione</strong>) del debito, qualora questi sia successivamente <strong>decaduto </strong>dal beneficio (per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive) per somme dovute a seguito di controllo e accertamento, Equitalia deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell&rsquo;ultima rata del piano <strong>[8]</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In caso di <strong>procedure per la risoluzione della crisi d&rsquo;impresa</strong>, Equitalia deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ndash; alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata approvazione del concordato preventivo, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l&rsquo;annullamento del concordato, per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l&rsquo;ammissione al concordato;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ndash; alla pubblicazione della sentenza che dichiara l&rsquo;annullamento, per i crediti rientranti negli <strong>accordi di ristrutturazione dei debiti </strong>non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ndash; alla pubblicazione del decreto che dichiara la <strong>risoluzione o l&rsquo;annullamento dell&rsquo;accordo </strong>o della proposta di <strong>piano del consumatore</strong>, per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione dell&rsquo;accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TERMINI DI PRESCRIZIONE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conoscere la prescrizione della <strong>cartella di Equitalia </strong>equivale, un po&rsquo;, a rispondere alla domanda: &ldquo;<em>Dopo quanto tempo <strong>scade</strong> la cartella di pagamento dalla sua notifica?</em>&rdquo;. Ebbene, anche in questo caso la risposta non &egrave; la stessa, ma tutto dipende dal tributo iscritto a ruolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Imposte locali </strong></p>
<p>Per le imposte locali come quella sui rifiuti (oggi la Tari), l&rsquo;Imu, l&rsquo;Ici, la tosap, la prescrizione &egrave; di cinque anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contributi Inps</strong></p>
<p>Anche per i contributi dovuti all&rsquo;Istituto di previdenza la prescrizione &egrave; di cinque anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Multe</strong></p>
<p>Parimenti, per le cartelle notificate a seguito di contravvenzioni stradali la prescrizione &egrave; di cinque anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bollo auto</strong></p>
<p>La prescrizione, in questo caso, &egrave; breve e corrisponde a tre anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Imposte sui redditi, Irap e IVA</strong></p>
<p>Per Irpef, Ires, Irap e IVA la prescrizione &egrave; di 10 anni.</p>
<p>&Egrave; decennale anche la prescrizione tutte le volte in cui la cartella esattoriale sia stata emessa a seguito di un giudizio in tribunale con condanna del contribuente.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/99456_cartella-di-pagamento-equitalia-notifica-nuovi-termini">https://www.laleggepertutti.it/99456_cartella-di-pagamento-equitalia-notifica-nuovi-termini</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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