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	<title><![CDATA[IoChatto: Equitalia accertamento esecutivo: nuovi termini di riscossione]]></title>
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	<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 15:07:26 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia accertamento esecutivo: nuovi termini di riscossione]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Scattano dal <strong>22 ottobre</strong> i nuovi termini di riscossione per l&rsquo;accertamento esecutivo. Sostanzialmente gli accertamenti da parte dell&rsquo;Agenzia delle Entrate per imposte dirette ed IVA sono immediatamente esecutivi, ovvero non &egrave; richiesto l&rsquo;invio della cartella esattoriale di Equitalia, ma l&rsquo;attivit&agrave; di riscossione verr&agrave; comunque espletata dall&rsquo;Ente di riscossione. <strong>L&rsquo;Agenzia delle Entrate</strong> affida infatti ad Equitalia le somme da riscuotere, procedura che sostituisce l&rsquo;iscrizione a ruolo.</p>
<p><strong>Accertamento esecutivo</strong><br>L&rsquo;articolo 5 del D. Lgs. 159/2015 recentemente emanato dal Governo ha tuttavia cambiato i termini entro i quali Equitalia pu&ograve; avviare la riscossione successivamente a un avviso di accertamento esecutivo, con effetto a partire dagli avvisi emessi dal 22 ottobre 2015 in poi. Si tratta del Decreto Legislativo contenente &ldquo;Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell&rsquo;articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23&rdquo; pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233/2015. Questo significa che gli accertamenti dell&rsquo;Agenzia delle Entrate non diventano pi&ugrave; esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, ma una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso: a partire da tale termine <strong>Equitalia pu&ograve; procedere ad espropriazione forzata senza bisogno della previa notifica della cartella di pagamento</strong>.</p>
<p>In altre parole <strong>l&rsquo;accertamento esecutivo</strong> intima a pagare le somme dovute entro 60 giorni, termine entro il quale il contribuente pu&ograve; proporre ricorso al giudice. In caso contrario dopo 30 giorni il carico tributario viene inviato a Equitalia che procede alla riscossione senza bisogno di notificare la cartella esattoriale. Equitalia <strong>deve comunque comunicare al contribuente l&rsquo;avviso di presa in carico e la notifica pu&ograve; essere inviata anche tramite posta elettronica</strong>, non necessariamente certificata.</p>
<p><strong>Pignoramento</strong><br>Tra le altre novit&agrave; il pignoramento di Equitalia immediato (<em>blocco del conto, stipendio, pensioni, ecc</em>.): una volta avvenuto il passaggio di consegne dall&rsquo;Agenzia delle Entrate a Equitalia, in caso di accertamento divenuto definitivo, <strong>non si applica pi&ugrave; la sospensione di 180 giorni</strong> per l&rsquo;espropriazione forzata.</p>
<p><strong>Termini di decadenza</strong><br>Non &egrave; inoltre pi&ugrave; previsto alcun termine di decadenza per l&rsquo;inizio dell&rsquo;espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo, al di l&agrave; dei termini di prescrizione. Ovvero &egrave; stato soppresso il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitivit&agrave; dell&rsquo;accertamento entro il quale devono essere avviate le azioni esecutive. Questo significa che per il recupero coattivo valgono i classici termini di <strong>prescrizione</strong>, di norma <strong>10 anni</strong>.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/104088/equitalia-accertamento-esecutivo-termini-riscossione.html">https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/104088/equitalia-accertamento-esecutivo-termini-riscossione.html</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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