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	<title><![CDATA[IoChatto: Valide tutte le cartelle firmate dai falsi dirigenti !]]></title>
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	<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 07:35:25 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Valide tutte le cartelle firmate dai falsi dirigenti !]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Sono validi gli <strong>accertamenti fiscali</strong> firmati dai <strong>dirigenti illegittimi dell&rsquo;Agenzia delle Entrate </strong>e notificati prima dell&rsquo;ormai famosa sentenza della <strong>Corte costituzionale</strong>. Lo ha appena affermato la <strong>Cassazione [1] </strong>in una sentenza che dovrebbe porre fine alla diatriba sulla questione dei cosiddetti &ldquo;<strong>falsi dirigenti</strong>&rdquo;: uno scandalo scoperchiato dalla pronuncia della Consulta che aveva dichiarato, con effetto retroattivo, la decadenza di 767 funzionari del fisco perch&eacute; promossi senza concorso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Salvi tutti gli atti</strong>: nonostante le diverse interpretazioni di gran parte delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, capitanate in particolar modo dai giudici di <strong>Milano </strong>(secondo cui gli accertamenti erano da considerare inesistenti e la nullit&agrave; rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d&rsquo;ufficio), secondo invece la sezione tributaria della Cassazione il principio corretto &egrave; quello opposto. La Corte, pronunciatasi cos&igrave; per la prima volta sullo scottante tema dei <strong>dirigenti illegittimi</strong>, fa tramontare il sogno di tutti quei contribuenti che, sino ad oggi, avevano sperato di ottenere l&rsquo;annullamento non solo degli atti fiscali, ma anche delle conseguenti <strong>cartelle di pagamento di Equitalia </strong>emesse in conseguenza degli accertamenti illegittimi (il principio, del resto, era stato gi&agrave; sposato da qualche giudice che ora dovr&agrave; necessariamente ricredersi).</p>
<p>&nbsp;<img src="https://1.bp.blogspot.com/-4UXojX4urvs/VTpjJnCb_xI/AAAAAAAAAKQ/5t96gCmaxWk/s1600/Falsi%2BDirigenti%2BAgenzia%2BEntrate%2Bcartelle.jpg" alt="falsi dirigenti agenzia delle entrate" width="370" style="border: 0px;"></p>
<p>In verit&agrave;, nel caso di specie, il contribuente ha sollevato il vizio di illegittimit&agrave; dell&rsquo;atto solo con il ricorso in Cassazione e pertanto la Corte ne dichiara la tardivit&agrave;, sostenendo &ndash; come gi&agrave; fatto in casi simili negli scorsi giorni &ndash; che, in materia tributaria, la <strong>nullit&agrave;</strong> non pu&ograve; essere eccepita in ogni stato e grado, o rilevata d&rsquo;ufficio, ma va contestata con il primo atto di ricorso (cio&egrave; in primo grado). Tuttavia, i giudici supremi si spingono oltre e, questa volta &ndash; a differenza del passato &ndash; arrivano comunque a toccare il merito della questione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare, ecco quanto si legge nella sentenza: &ldquo;In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d&rsquo;ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullit&agrave; che l&rsquo;atto sia sottoscritto dal &ldquo;<strong>capo dell&rsquo;ufficio</strong>&rdquo; o &ldquo;<strong>da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato</strong>&ldquo;, senza richiedere che il capo dell&rsquo;ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale&rdquo;. Tuttavia, prosegue la Corte, &ldquo;se l&rsquo;atto impositivo pu&ograve; essere sottoscritto anche da un &ldquo;altro&rdquo; impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell&rsquo;ufficio, e se tale &ldquo;altro&rdquo; impiegato pu&ograve; essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appunto l&rsquo;impiegato ex nono livello), per la propriet&agrave; transitiva &egrave; logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell&rsquo;ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria ma anche sufficiente ai fini specifici della validit&agrave; degli atti.</p>
<p>La conclusione &egrave; che la legge consente che anche il capo dell&rsquo;ufficio sia, al pari del delegato, e al fine di sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un <strong>semplice impiegato</strong> della carriera direttiva. Ebbene, l&rsquo;espressione &ldquo;<strong>impiegato della carriera direttiva</strong>&rdquo; &egrave; stata coniata in un contesto che gi&agrave; conosceva le qualifiche funzionali della dirigenza pubblica, al punto da doversi considerare utilizzata dalla legge non riferendosi a un requisito specifico qual &egrave; quello inerente al non richiamato possesso della &ldquo;qualifica dirigenziale&rdquo;. Del resto, la figura del dirigente nelle p.a. &egrave; stata introdotta solo nel 1972.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dunque, la sorte degli accertamenti formati anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di <strong>capo dell&rsquo;ufficio</strong>, oppure da <strong>funzionari della carriera direttiva </strong>appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi di legge <strong>[3]</strong>, non &egrave; condizionata dalla validit&agrave; o meno della qualifica dirigenziale. <strong>Gli unici atti affetti da nullit&agrave; sono quelli emessi a seguito di delega impersonale, che riporti cio&egrave; solo la qualifica del delegato e non anche il suo nominativo. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gli impatti della sentenza</strong></p>
<p>Che la Cassazione avrebbe deciso a favore della <strong>validit&agrave; degli atti </strong>era un sentore non solo collegato al tenore delle ultime sentenze (secondo cui la nullit&agrave; assoluta deve essere contestata entro 60 giorni dall&rsquo;accertamento &ndash; situazione di certo paradossale per chi aveva ricevuto l&rsquo;atto firmato dal dirigente decaduto molto tempo prima che lo scandalo venisse fuori con l&rsquo;ufficiale dichiarazione della Corte Costituzionale), ma anche alle proporzioni che avrebbe assunto, in termini di mancata riscossione (con conseguente danno erariale), l&rsquo;annullamento di centinaia di migliaia di accertamenti fiscali e cartelle esattoriali. Con conseguente ammanco per le casse dello Stato. Insomma, una sentenza annunciata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma attenzione: quando il contribuente contesta la legittimazione di chi ha sottoscritto l&rsquo;accertamento a suo carico sta all&rsquo;amministrazione provare che il soggetto avesse le carte in regola.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/103887_falsi-dirigenti-per-la-cassazione-gli-accertamenti-sono-validi">https://www.laleggepertutti.it/103887_falsi-dirigenti-per-la-cassazione-gli-accertamenti-sono-validi</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fai Informazione</dc:creator>
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