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	<title><![CDATA[IoChatto: Equitalia costretta a pagare le spese processuali - non ha diritto al rimborso delle spese legali]]></title>
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	<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:38:29 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia costretta a pagare le spese processuali - non ha diritto al rimborso delle spese legali]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><em>Equitalia non ha diritto al rimborso delle spese legali per l&rsquo;avvocato tutte le volte in cui viene rappresentata in causa da un suo funzionario</em></strong></p>
<p>Nel caso si perda una causa contro Equitalia non &egrave; detto che debba pagare anche le spese processuali per la soccombenza: infatti, come giustamente ricorda una sentenza della Cassazione di poche ore fa, tutte le volte in cui l&rsquo;agente della riscossione si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario dipendente (il che capita spesso), non sostiene costi per l&rsquo;onorario di un avvocato; pertanto, se dovesse vincere il giudizio, non avrebbe diritto a ottenere il rimborso per spese legali mai sostenute.</p>
<p>Il contribuente che perde il ricorso potrebbe essere, tutt&rsquo;al pi&ugrave;, condannato dal giudice a rimborsare solo i costi vivi sostenuti da Equitalia, che per&ograve; dovrebbero essere dimostrati in una nota da allegare al fascicolo di parte. Si pensi al caso di appello introdotto da Equitalia, a seguito di una sentenza di primo grado favorevole al cittadino; in tal caso l&rsquo;esattore ha pagato le spese di contributo unificato (<em>ossia le tasse per il giudizio</em>), che sono spese vive e vanno quindi rimborsate comunque.</p>
<p><img src="https://www.pazzoweb5stelle.it/wp-content/uploads/2015/07/arton28247.jpg" alt="equitalia costretta a pagare le spese processuali" width="550" style="border: 0px;"></p>
<p>Se il giudice dovesse quindi, con la sentenza di rigetto del ricorso avanzato dal contribuente, condannare quest&rsquo;ultimo a rimborsare le spese processuali a Equitalia, tale parte di sentenza sarebbe viziata e quindi appellabile o ricorribile in Cassazione.</p>
<p>La legge consente, in via eccezionale, alle pubbliche amministrazioni di stare in causa senza bisogno di un avvocato. &Egrave; uno di quei pochi casi in cui &egrave; consentita la deroga all&rsquo;obbligo della cosiddetta &ldquo;difesa tecnica&rdquo;, quella cio&egrave; assistita da un professionista del foro. Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, tutte le volte in cui una P.A. &ndash; a cui Equitalia &egrave; equiparata per via della sua funzione pubblica rivolta alla riscossione delle imposte &ndash; sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non ha diritto al pagamento, da parte del soccombente, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato. Del resto il funzionario amministrativo che sta in giudizio per conto di Equitalia non &egrave; neanche equiparabile a un legale.</p>
<p>Per cui, in tal caso, Equitalia pu&ograve; accampare solo il diritto al rimborso delle spese vive concretamente sostenute in quel giudizio e purch&eacute; risultino da apposita nota.</p>
<p>In ogni caso, Equitalia usa anche difendersi talvolta con avvocati esterni (<em>per le cui basse tariffe peraltro il CNF ha avviato una contestazione</em>). In tal caso le spese legali sono dovute. Anche se, alla luce delle tariffe applicate, bisognerebbe che il giudice tenga conto del pi&ugrave; basso importo pagato da Equitalia rispetto al mercato.</p>
<p><strong><em><br></em></strong></p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/118972_se-perdi-una-causa-con-equitalia-non-paghi-le-spese-processuali">https://www.laleggepertutti.it/118972_se-perdi-una-causa-con-equitalia-non-paghi-le-spese-processuali</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
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