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	<title><![CDATA[IoChatto: Facebook in ufficio: SI o NO ?]]></title>
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	<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 09:10:10 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Facebook in ufficio: SI o NO ?]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Quante volte vi siete trovati a sbirciare il vostro profilo Facebook mentre siete in ufficio? Ebbene,<strong> l'azienda pu&ograve; licenziare il dipendente perditempo che durante le ore di lavoro naviga sul social network</strong>. Sottrarre tempo e strumenti che devono essere rivolti all'azienda per scopi puramente personali, ricorda il portale 'laleggepertutti.it', come chattare o guardare le foto postate dagli amici, <strong>viola il patto di fiducia che lega il dipendente all'azienda</strong>. <span style="text-decoration: underline;">Nei casi pi&ugrave; gravi, e se le ore spese su Facebook sono numerose, anche a seguito di richiami precedenti, il licenziamento &egrave; legittimo.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://www.senseimarketing.com/wp-content/uploads/2015/03/no_facebook.png" alt="facebook" width="550" style="border: 0px;"></p>
<p><br>A metterlo nero su bianco &egrave; una sentenza della Cassazione di ieri che indica un possibile limite di accessi ai social network. <strong>Il datore di lavoro &egrave; autorizzato a controllare la cronologia della navigazione su internet e stamparla, senza per questo ledere la privacy del lavoratore, che non pu&ograve; opporsi</strong>. In questo modo <span style="text-decoration: underline;">non si pu&ograve; neanche ricorrere alle 'libert&agrave;' introdotte dal Jobs Act</span>: il nuovo testo che regola il rapporto di lavoro fissa paletti pi&ugrave; ampi all'imprenditore, che pu&ograve; controllare pc, smartphone e tablet di lavoro.<br><br>La sentenza della Cassazione parla chiaro: <strong>il licenziamento disciplinare</strong> per giusta causa a carico del dipendente che sta troppo tempo su Facebook, sottraendo ore di lavoro alle attivit&agrave; aziendali e utilizzando in modo improprio il suo strumento di lavoro <strong>&egrave; legittimo</strong>. Questa condotta &egrave; grave solo nel caso in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare che il tempo trascorso sul social &egrave; stato elevato.<br><br>Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la 'gravit&agrave;' della violazione posta dal dipendente va valutata caso per caso, senza valutazioni in astratto. Valutazioni che spettano al giudice. Nel caso in analisi si era trattato di 6.000 accessi a internet per motivi privati in 18 mesi e di questi accessi, ben 4.500 erano stati effettuati solo su Facebook, una media di circa 16 accessi al giorno su tre ore di lavoro.<br><br>Secondo la Suprema Corte, investigare nella cronologia dalla postazione per stampare i relativi risultati e dimostrare gli accessi indiscriminati non lede la privacy del dipendente. Non si tratta, in effetti, di un controllo a distanza dell'attivit&agrave; del lavoratore, vietato dallo Statuto dei lavoratori, poich&eacute; il controllo &egrave; rivolto solo a stanare condotte illecite e potenzialmente dannose per l'impresa.<br><br></p>
<p>&nbsp;</p><p>URL del Link: <a href="https://goo.gl/QI3xc3">https://goo.gl/QI3xc3</a></p>]]></description>
	<dc:creator>laibach</dc:creator>
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