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	<title><![CDATA[IoChatto: Come annullare il proprio debito con Equitalia, tramite una semplice lettera.]]></title>
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	<pubDate>Tue, 02 May 2017 15:59:02 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Come annullare il proprio debito con Equitalia, tramite una semplice lettera.]]></title>
	<description><![CDATA[<p>I giudici riconoscono questo diritto ai cittadini (per l'ennesima volta).</p>
<p>In pratica, come spiegato dal legale del contribuente, l&rsquo;Avv. Matteo Sances &ldquo;&egrave;<em> bastata una semplice istanza del mio assistito al concessionario della riscossione, indicante i motivi di illegittimit&agrave; della pretesa, per sospendere immediatamente l&rsquo;azione del Fisco ma non solo. A seguito della mancata risposta da parte di quest&rsquo;ultimo entro 220 giorni, il debito &egrave; stato definitivamente annullato</em>&rdquo;.</p>
<p><img src="https://static2.blastingnews.com/media/photogallery/2016/9/28/660x290/b_586x276/giuridicamente-parlando-equitalia-se-sbaglia-risarcisce-il-danno-blogspot-com_892025.jpg" alt="equitalia annullare il debito" width="600" style="border: 0px;"></p>
<p>E&rsquo; questo il principio ribadito anche in appello dalla <strong>Commissione Tributaria Regionale della Lombardia</strong> che in questi giorni ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano &ndash; che vedeva come Presidente il Dott. Piercamillo DAVIGO &ndash; &nbsp;e dunque ribadito l&rsquo;annullamento del debito tributario di un imprenditore lombardo per oltre <strong>100.000,00 euro</strong> (sentenza n.1531/05/2017 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Presidente Dott. Mario VENDITTI).</p>
<p>I giudici milanesi, infatti, condividendo totalmente le motivazioni sostenute dai giudici di primo grado hanno dichiarato &ldquo;&hellip;del tutto infondata e priva di pregio la eccezione avanzata dalla Equitalia Servizi di Riscossione con la conseguenza che il termine di 220 giorni, periodo entro il quale l&rsquo;Agenzia delle Entrate di Milano doveva rispondere alle istanze presentate dal contribuente, non &egrave; stato rispettato. Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che, a fronte dell&rsquo;istanza depositata il 09.10.2013 &hellip; l&rsquo;Agenzia delle Entrate ha risposto solo in data 17.12.2014 e cio&egrave; a dire ad oltre un anno di distanza&rdquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso specifico, il contribuente in questione, dopo aver ricevuto alcuni atti esattoriali, aveva inviato a Equitalia una dichiarazione (ai sensi dell&rsquo;art.1 comma 538 della legge n.228/2012) con la quale contestava la legittimit&agrave; delle pretese.</p>
<p>A seguito di ci&ograve;, Equitalia, invece di sospendere la sua attivit&agrave; per verificare quanto dichiarato dal contribuente, provvedeva a notificare a quest&rsquo;ultimo una comunicazione di ipoteca.</p>
<p>Per tale motivo, dunque, il contribuente si vedeva costretto a impugnare tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e i sottostanti atti esattoriali, sottolineando come il debito tributario fosse venuto meno a causa della mancata risposta, da parte del Fisco, all&rsquo;istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell&rsquo;art.1, commi 537 e seguenti, della Legge n.228/2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come anticipato in precedenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano adita accoglieva integralmente il ricorso con la sentenza n.5667/40/2015 (Presidente il Dott. Piercamillo DAVIGO) che pertanto veniva appellata da Equitalia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ebbene, anche i giudici d&rsquo;appello hanno sottolineato il comportamento corretto del contribuente e il diritto di quest&rsquo;ultimo a vedersi annullato il presunto debito col Fisco poich&eacute; la presentazione dell&rsquo;istanza rientra tra i diritti riconosciuti per legge ai contribuenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ci si augura, dunque, che il Fisco riconosca immediatamente tali diritti senza costringere i contribuenti a lunghi e onerosi processi.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/il-debito-con-equitalia-si-annulla-se-il-fisco-non-risponde-476708.html">https://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/il-debito-con-equitalia-si-annulla-se-il-fisco-non-risponde-476708.html</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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