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	<title><![CDATA[IoChatto: Equitalia class action]]></title>
	<link>https://www.iochatto.it/groups/profile/7656/equitalia-class-action?offset=10</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
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	<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 08:18:21 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/45747/rottamazione-cartelle-equitalia-prolungata-fino-al-21-aprile-2017</link>
	<title><![CDATA[Rottamazione cartelle Equitalia prolungata fino al 21 aprile 2017]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Rottamazione Equitalia 2017: per le domande di adesione alla definizione agevolata delle cartelle si fa sempre pi&ugrave; possibile una proroga della scadenza e una procedura pi&ugrave; agevole per le imprese in merito al rilascio del Durc.</p>
<p>Nello stesso giorno in cui il Governo si apre a modifiche rispetto a quanto disposto dal D.L. 193/2016 arriva la circolare n. 2/E dell&rsquo;Agenzia delle Entrate con importanti chiarimenti in merito ai carichi ammessi alla rottamazione.</p>
<p><img src="https://www.massimotonci.it/wp-content/uploads/2016/06/Cartelle-Equitalia.jpg" alt="rottamazione equitalia prorogata" width="650" style="border: 0px;"></p>
<p>Termine di invio della domanda di rottamazione Equitalia che potrebbe slittare dal 31 marzo al 21 aprile 2017 e, per il viceministro dell&rsquo;Economia Pierluigi Casero si tratterebbe di una possibilit&agrave; a tutto vantaggio sia dei contribuenti che dello Stato.</p>
<p>La proposta del Movimento 5 Stelle potrebbe essere inserita, con un emendamento, in fase di discussione del decreto terremoto. Tra le novit&agrave; anche la procedura semplificata per il rilascio del Durc a chi aderir&agrave; alla definizione agevolata dei ruoli.</p>
<p>La possibile proroga della rottamazione Equitalia 2017, di cui gi&agrave; negli scorsi giorni erano arrivate le prime richieste da parte dei Caf autorizzati all&rsquo;invio delle istanze, arriva dopo l&rsquo;aumento delle domande inviate durante gli scorsi giorni. Gli sportelli Equitalia, proprio per rispondere alle richieste di sempre pi&ugrave; contribuenti di chiarimenti in merito alla rottamazione delle cartelle, resteranno aperti due ore in pi&ugrave; nel pomeriggio.</p>
<p>I prossimi giorni saranno decisivi ma, come in realt&agrave; in molti gi&agrave; ipotizzavano, la rottamazione Equitalia &egrave; soltanto all&rsquo;inizio: lo Stato punta ad incassare 3,4 miliardi di euro in due anni, cifra che se raggiunta potrebbe comportare anche una seconda fase di condono per i debiti fiscali.</p>
<p>La notizia della possibile proroga per l&rsquo;invio delle domande di rottamazione delle cartelle Equitalia arriva nello stesso giorno in cui l&rsquo;Agenzia delle Entrate diffonde un comunicato stampa con chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei ruoli.</p>
<hr>
<p><strong>Proroga al 21 aprile 2017 e Durc semplificato.&nbsp;</strong></p>
<p><span>Ecco le novit&agrave;:&nbsp;</span>In concomitanza alla pubblicazione da parte dell&rsquo;Agenzia delle Entrate della circolare n. 2/E con importanti chiarimenti sulla rottamazione Equitalia 2017, arrivano buone notizie da parte del Governo: non soltanto la proroga della scadenza per l&rsquo;invio delle domande al 21 aprile, ma anche la semplificazione per il rilascio del Durc alle imprese che aderiranno alla sanatoria dei ruoli.</p>
<p>Arriva l&rsquo;approvazione, da parte della commissione Finanzia della Camera alla risoluzione presentata dal M5S ma per l&rsquo;ufficialit&agrave; della proroga bisogner&agrave; attendere: nonostante il parere positivo di Casero e della Commissione, &egrave; necessario che l&rsquo;emendamento, da inserire nel decreto terremoto, venga approvato e soprattutto ritenuto ammissibile. Nello stesso emendamento sar&agrave; contenuta inoltre una novit&agrave; esclusivamente per le popolazioni colpite dal terremoto: le rate non saranno 5 ma 48.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.informazionefiscale.it/rottamazione-equitalia-2017-proroga-scadenza-durc-agenzia-entrate">https://www.informazionefiscale.it/rottamazione-equitalia-2017-proroga-scadenza-durc-agenzia-entrate</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/view/45712</guid>
	<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 08:42:02 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/view/45712</link>
	<title><![CDATA[Pignoramenti]]></title>
	<description><![CDATA[<p>come funzionano i pignoramenti di Equitalia</p>
]]></description>
	<dc:creator>Tony Billow</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/blog/view/33389/non-pagare-equitalia-previsto-dalla-legge</guid>
	<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 15:29:23 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/blog/view/33389/non-pagare-equitalia-previsto-dalla-legge</link>
	<title><![CDATA[NON pagare Equitalia è previsto dalla legge]]></title>
	<description><![CDATA[<h2><strong>INVECE DI SUICIDARTI INFORMATI,NESSUNO TI DIR&Agrave; QUESTE COSE,DEVI TROVARTELE DA SOLO,TI VOGLIONO IGNORANTE PER FARTI PAGARE QUANDO ESISTE LA LEGGE PER NON PAGARE!</strong></h2>
<p><strong><img src="https://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/11/Le-cartelle-di-Equitalia-non-necessitano-di-firma.jpg" alt="image" width="380" style="border: 0px; border: 0px;"></strong></p>
<p>Fortunatamente ora le cose sono cambiate! Ora puoi decidere arbitrariamente di<strong>&nbsp;sospendere il pagamento della Cartella Esattoriale Equitalia</strong>&nbsp;presentando una valida motivazione. Grazie alle novit&agrave; introdotte dall&rsquo;ultima legge di stabilit&agrave;, &egrave; possibile procedere alla&nbsp;<strong>sospensione della cartella esattoriale.</strong>&nbsp;L&rsquo;Ifel, l&rsquo;Istituto per la finanza e l&rsquo;economia locale, con una nota del 4 febbraio scorso &egrave; intervenuta sulla &nbsp;disciplina relativa alla&nbsp;<strong>sospensione della riscossione</strong>&nbsp;coattiva&nbsp;presso soggetti abilitati alla riscossione di entrate per conto di terzi. Con l&rsquo;ultima legge di stabilit&agrave;, il legislatore ha disciplinato normativamente il procedimento di sospensione immediata della attivit&agrave; di riscossione in caso di&nbsp;presentazione di una dichiarazione motivata del debitore.</p>
<p><strong>Opposizione Cartella Esattoriale, le motivazioni</strong></p>
<p>Le motivazioni per le quali &egrave; possibile chiedere la<strong>&nbsp;sospensione della Cartella esattoriale</strong>&nbsp;sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;</li>
</ul>
<ul>
<li>provvedimento di sgravio emesso dall&rsquo; ente creditore;</li>
</ul>
<ul>
<li>sospensione amministrativa (dell&rsquo;ente creditore) o&nbsp;giudiziale</li>
</ul>
<ul>
<li>sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell&rsquo;ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;</li>
</ul>
<ul>
<li>un pagamento effettuato,&nbsp;prima della formazione del ruolo,</li>
</ul>
<ul>
<li>qualsiasi altra causa di non esigibilit&agrave; del credito.</li>
</ul>
<hr>
<p><strong>Opposizione Cartella Esattoriale, quando presentare la dichiarazione</strong></p>
<p>Grazie a una delle condizioni suddette, il contribuente potr&agrave; ricorrere alla&nbsp;<strong>sospensione della cartella esattoriale</strong>, presentando al concessionario per la riscossione, anche in via telematica, una dichiarazione entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento,&nbsp;<strong>provvedimento di sgravio</strong>, sentenza etc) e da un documento di riconoscimento.</p>
<p><strong>Cartella Esattoriale, procedura di sospensione<br></strong><br><strong>Qualora dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di</strong>&nbsp;sospensione della cartella Equitalia, l&rsquo;ente creditore non dovesse inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto. L&rsquo;Agente della riscossione precisa che nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell&rsquo;ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.</p>
<p>Saranno gli enti creditori, titolari delle somme richieste, a verificare la regolarit&agrave; della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l&rsquo;esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a<strong>&nbsp;Equitalia</strong>, inviando l&rsquo;eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito. In caso di documentazione non idonea, l&rsquo;ente informer&agrave; Equitalia per la ripresa dell&rsquo;attivit&agrave; di riscossione</p>
<p><strong>Dove trovare il modello di presentazione per la sospensione della&nbsp; Cartella Esattoriale?</strong><br>Il modello di dichiarazione &egrave; disponibile presso gli sportelli di Equitalia. Per scaricare il modello on-line basta cliccare sul sito&nbsp;<strong><a rel="nofollow" href="https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/" target="_blank">Equitalia.</a></strong></p>
<p><strong>Come inviare la documentazione?<br></strong><br>La domanda pu&ograve; essere presentata agli sportelli di<strong>&nbsp;Equitalia</strong>, inviata via fax&nbsp;o via email agli indirizzi indicati nel modello, tramite raccomandata &nbsp;oppure<strong><a rel="nofollow" href="https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/sospensioneonline/sospensioneRiscossione.html" target="_blank">&nbsp;online</a></strong></p>
<p><strong><br></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.vstyle.it/bookmarks/view/45409/come-liberarsi-di-equitalia-e-dei-debiti" title="non pagare equitalia">Vedi anche questo articolo</a>&nbsp;</strong></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/45409/come-liberarsi-di-equitalia-e-dei-debiti</guid>
	<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 08:57:12 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/45409/come-liberarsi-di-equitalia-e-dei-debiti</link>
	<title><![CDATA[Come liberarsi di Equitalia e dei debiti]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La crisi economica che ha travolto l&rsquo;Italia in questi ultimi anni ha generato numerose situazioni di sovraindebitamento per molte famiglie e piccole imprese che, sommerse dai debiti <strong>non riescono pi&ugrave; a far fronte alle spese</strong>.</p>
<p><strong>Esiste per&ograve; dal 2012 una legge, pressoch&eacute; sconosciuta</strong>, il cui obiettivo &egrave; proprio quello di mettere a disposizione di alcune categorie di debitori diversi strumenti che permettono di ridurre i debiti verso societ&agrave; finanziarie, banche, <strong>Fisco</strong>, <strong>Equitalia</strong> e qualsiasi altro tipo di creditore, in relazione alle concrete possibilit&agrave; patrimoniali del soggetto.</p>
<p><strong>Che cos&rsquo;&egrave; il sovraindebitamento</strong></p>
<p>Secondo l&rsquo;art. 6 della legge 3/2012 &ldquo;per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, <strong>nonch&eacute; la definitiva incapacit&agrave; del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni</strong>&rdquo;. Si tratta insomma di una situazione di forte scompenso in cui l&rsquo;ammontare del debito &egrave; tale da non permettere al debitore di risanarlo con le proprie attivit&agrave;, prontamente liquidabili.</p>
<p>Una situazione di sovraindebitamento pu&ograve; essere ad esempio quella di chi ha accumulato migliaia di euro di debiti a causa di rate arretrate di mutuo e di finanziamenti, tasse, bollette da pagare, ecc. e per pagare i propri creditori dovrebbe liquidare parte del suo patrimonio costituito da immobili oppure l&rsquo;unico lavoratore di un nucleo familiare che viene improvvisamente licenziato.</p>
<p><img src="https://www.ialla.it/media/k2/items/cache/3d10c9c21f6f61faeefd4aa27b190def_XL.jpg" alt="liberarsi di Equitalia e dei debiti" width="600" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p><strong>In che cosa consiste la legge sul sovraindebitamento</strong></p>
<p>La legge consente di accedere ad una procedura che facilita il risanamento dei debiti. Ci si rivolge ad un professionista abilitato, denominato O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi, che presenta per nostro conto ad un giudice un piano di rientro per i debiti che sono stati contratti: se il giudice approva l&rsquo;accordo il debitore potr&agrave; beneficiare dell&rsquo;esdebitazione, che gli permetter&agrave; di ridurre il debito secondo quanto, rispetto alle sue disponibilit&agrave;, &egrave; in grado di pagare, mentre il resto del debito viene cancellato.<br>Se invece il giudice non approva si potr&agrave; procedere alla liquidazione dei beni.</p>
<p><strong>Chi pu&ograve; usufruire della legge</strong></p>
<p>La legge sul sovraindebitamento, chiamata anche &ldquo;<strong>legge salva suicidi</strong>&ldquo;, pu&ograve; essere utilizzata da un soggetto debitore che, con un patrimonio e/o un reddito, anche piccolo, possa comunque fronteggiare la propria situazione debitoria.</p>
<p><strong>La legge si applica a:</strong></p>
<ul>
<li>i consumatori (solo persone fisiche);</li>
<li>i lavoratori autonomi;</li>
<li>i professionisti;</li>
<li>piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;</li>
<li>le start up innovative, ex art. 3122 D.L. 179/12;</li>
<li>gli enti non commerciali (fondazioni e associazioni);</li>
<li>gli imprenditori agricoli.</li>
</ul>
<p>E&rsquo; importante sottolineare che, in questa <strong>nuova procedura, rivolta a soggetti non fallibili</strong>, siano stati inclusi i <strong>consumatori</strong>, <strong>persone fisiche</strong> che hanno contratto debiti al di fuori dell&rsquo;attivit&agrave; imprenditoriale.</p>
<p><strong>A chi rivolgersi</strong></p>
<p><span style="font-size: 12.8px;">Il debitore, per poter accedere alla procedura, deve rivolgersi all&rsquo;Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) che pu&ograve; essere un professionista: avvocato, commercialista, notaio.</span></p>
<p>Famiglie e piccole imprese possono rivolgersi anche al Codacons attraverso il quale potranno ottenere l&rsquo;aiuto di uno staff di legali ed esperti dell&rsquo;associazione che valuteranno le singole posizioni e assisteranno consumatori e aziende nell&rsquo;iter da avviare per ottenere la riduzione fino al 50% dei debiti accumulati.</p>
<p><strong>Quali sono le procedure</strong></p>
<p>A favore dei soggetti sovraindebitati la legge prevede tre diverse procedure:</p>
<p>1. accordo con i creditori (dove occorre il consenso del 60% dei creditori)<br>2. piano del consumatore (pu&ograve; essere presentato dai consumatori privati)<br>3. liquidazione di tutti i beni</p>
<p>Il primo passo &egrave; quello di verificare se ricorrono i presupposti per ottenere i benefici previsti dalla legge, se questi sono validi andr&agrave; valutata la procedura pi&ugrave; adeguata da avviare per salvare il proprio patrimonio.</p>
<p>Sar&agrave; il giudice, una volta analizzata attentamente la posizione, a stabilire se il soggetto merita di beneficiare dell&rsquo;esdebitazione.</p>
<p><strong>Se la procedura viene accolta:</strong><br>&ndash; il soggetto potr&agrave; procedere all&rsquo;esdebitazione: <strong>verr&agrave; stipulato un piano di risanamento delle obbligazioni che comporter&agrave; il pagamento di quanto effettivamente pu&ograve; permettersi</strong> e, successivamente, verr&agrave; cancellato il debito rimanente.<br>Se la procedura, al contrario, non viene accolta:<br>&ndash; il debitore <strong>potr&agrave; comunque procedere alla liquidazione del patrimonio</strong>. In questo caso un liquidatore nominato dal Tribunale provveder&agrave; a vendere tutti i beni ed a pagare pro-quota ai creditori tutti i debiti.</p>
<p>In conclusione si tratta di una legge che offre vantaggi concreti: si rivolge a debitori virtuosi ai quali viene data la possibilit&agrave; di non perdere tutto, ma tutela anche i diritti dei creditori che possono ottenere un pagamento in termini certi evitando le lungaggini burocratiche di una procedura esecutiva ordinaria.</p>
<p>&nbsp;</p><p>URL del Link: <a href="https://quifinanza.it/soldi/come-liberarsi-dai-debiti-e-da-equitalia-con-la-legge-sul-sovraindebitamento/106948/">https://quifinanza.it/soldi/come-liberarsi-dai-debiti-e-da-equitalia-con-la-legge-sul-sovraindebitamento/106948/</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Giovanni Piccoli</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44997/rottamazione-cartelle-equitalia-come-funziona</guid>
	<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:20:56 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44997/rottamazione-cartelle-equitalia-come-funziona</link>
	<title><![CDATA[Rottamazione cartelle Equitalia: come funziona]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Mediante la Legge di Bilancio, che negli ultimi anni era stata identificata come Legge di Stabilit&agrave;, infatti, lo Stato decide, fra le altre cose, quanti fondi debbano essere destinati alla vita quotidiana dei cittadini, al fine di agevolare determinate classi o dare nuovo slancio ad alcuni settori produttivi. Fino ad oggi abbiamo approfondito alcuni temi toccati dalla Legge di Bilancio 2017, come quello delle pensioni (con l&rsquo;introduzione dell&rsquo;Ape e dell&rsquo;Ape Social), quello delle agevolazioni destinate alle famiglie con bimbi in arrivo (i cosiddetti bonus a sostegno delle nascite), ed infine quello legato ai bonus per le ristrutturazioni.</p>
<p>Oggi vogliamo toccare un altro, importante argomento introdotto dalla Legge di Bilancio, ovvero la cosiddetta rottamazione delle cartelle di Equitalia.<br>Equitalia: la storia</p>
<p>Molti di noi hanno sentito parlare di Equitalia e, di sicuro, associano a questo ente un&rsquo;accezione negativa, ma pochi conoscono effettivamente le ragioni che hanno spinto alla sua nascita ed i compiti che ha svolto fino ad oggi.</p>
<p>Equitalia SpA &egrave; una societ&agrave; partecipata tra l&rsquo;Agenzia delle Entrate, che ne detiene il 51%, e l&rsquo;Inps, con il restante 49%, che nasce nei primi anni del 2000, al fine di unificare tutte quei molteplici enti che, all&rsquo;epoca, si occupavano della riscossione dei tributi.</p>
<p>Il ruolo di Equitalia &egrave; quindi, da sempre, stato quello di riscuotere i tributi su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della Sicilia) e, in un periodo non facile, come quello che abbiamo attraversato in questi anni di crisi economica, il suo nome si &egrave; indissolubilmente legato a quello di aumento della pressione fiscale sui contribuenti, fallimenti, pignoramenti e persone ridotte al lastrico.</p>
<p>Forse anche per questo motivo, il precedente governo guidato da Matteo Renzi aveva gi&agrave; decretato per la chiusura di Equitalia, prevista per il prossimo 1&deg; Luglio 2017. Il suo ruolo di recupero delle imposte verr&agrave; preso da una nuova branca dell&rsquo;Agenzia delle Entrate che prender&agrave; il nome di Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
<p><br><strong>Condono delle cartelle Equitalia in essere</strong></p>
<p>Parallelamente alla chiusura dell&rsquo;ente Equitalia, il decreto legge n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, prevede la cosiddetta rottamazione di tutte quelle cartelle esattoriali che sono state processate da Equitalia tra il 2000 e il 2016.</p>
<p>Che cosa si intende per rottamazione? Come erroneamente si potrebbe pensare, questo termine non viene utilizzato per indicare che le cartelle verranno &ldquo;magicamente cancellate&rdquo; in questi mesi, ma sta solo ad indicare che i contribuenti creditori godranno di condizioni agevolate rispetto a quanto era stato prospettato loro fino ad ora.</p>
<p>In fin dei conti stiamo parlando di un vero e proprio condono, in cui la relativa cartella esattoriale viene chiusa dopo pagamento di una cifra che verr&agrave; indicata ai cittadini da Equitalia stessa. Ad onor del vero, dobbiamo precisare che gi&agrave; negli ultimi mesi si era capito che si andava nella direzione di agevolazioni per i soggetti in debito nei confronti dello Stato, perch&eacute;, gi&agrave; a fine agosto 2016, vi avevamo parlato della possibilit&agrave; di rateizzare i debiti Equitalia. Adesso, ovviamente, &egrave; stato fatto un ulteriore passo a favore dei cittadini.</p>
<p>A questo punto la domanda che nasce spontanea &egrave;: qual &egrave; il vantaggio per i cittadini che volessero aderire a tale sanatoria dei propri debiti? Il vantaggio fondamentale per tutti i contribuenti coinvolti sta nel non dover pagare le sanzioni e gli interessi di mora che vengono aggiunti alla somma originaria e che, a seconda dei casi, possono arrivare a pesare anche dal 30% al 50% della somma dovuta allo Stato.</p>
<p>Non resta, quindi, che andare a vedere pi&ugrave; nello specifico di cosa si tratta e, soprattutto, di come sia possibile fare la richiesta per questo condono esattoriale.</p>
<p><br><strong>Condono Equitalia: cartelle interessate</strong></p>
<p>Come dicevamo in precedenza, condizione necessaria affinch&eacute; si possa aderire alla nuova sanatoria Equitalia 2017 &egrave; che la cartella esattoriale sia stata consegnata nelle mi di questo ente tra il 2000 e il 2016. Oltre questa condizione fondamentale, vengono prese in considerazione:</p>
<p>Mancati tributi diretti all&rsquo;Agenzia delle Entrate ed enti locali e contributi diretti ad Inps e Inail;<br> Multe stradali in seguito a violazioni del codice della strada;<br> IVA al consumo.</p>
<p>Rimangono, invece, esclusi dal condono Equitalia tutte quelle cartelle che riguardano:</p>
<p>Iva sull&rsquo;importazione;<br> Multe derivanti da condanne emesse dalla Corte dei Conti;<br> Multe derivanti da provvedimenti o sentenze penali di condanna.</p>
<p><strong>Come e quando presentare la domanda per la definizione agevolata</strong></p>
<p>La domanda per la rottamazione delle cartelle Equitalia, che tecnicamente prende il nome di Definizione Agevolata, devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2017.</p>
<p>Essa pu&ograve; essere presentata utilizzando il cosiddetto modulo &ldquo;DA1 &ndash; Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata&rdquo; che pu&ograve; essere scaricato direttamente sul sito web di Equitalia.</p>
<p><img src="https://ilcorsivoquotidiano.net/wp-content/uploads/2017/01/dichiarazione-agevolata-equitalia.jpg" alt="modulo rottamazione equitalia 2017" width="650" style="border: 0px;"></p>
<p>Una volta riempito, il modulo pu&ograve; essere presentato:</p>
<ul>
<li>Presso gli sportelli di Equitalia,</li>
<li>Inviandolo alla casella e-mail o alla casella PEC (posta elettronica certificata) della relativa direzione regionale di Equitalia (l&rsquo;elenco per singola Regione &egrave; presente a pagina 4 del modulo stesso).</li>
</ul>
<h2><span>Calendario della rottamazione delle cartelle Equitalia</span></h2>
<p>Vediamo, ora, pi&ugrave; nello specifico, quali sono le dati fondamentali nell&rsquo;iter di sanatoria delle cartelle Equitalia.</p>
<p>La prima data da segnalare &egrave;, certamente, quella che abbiamo nominato poco fa, ovvero il <strong>31 marzo 2017</strong>, perch&eacute; tale data decreta il limite massimo per la presentazione del modulo DA1 per la Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata.</p>
<p>Due mesi pi&ugrave; tardi, ovvero entro il <strong>31 maggio 2017</strong>, sar&agrave; la stessa agenzia Equitalia a rispondere al contribuente, dandogli tutti i dettagli sull&rsquo;importo ancora da corrispondere allo Stato.</p>
<p>A questo punto, sar&agrave; il cittadino stesso a scegliere in base a quante rate procedere con il condono. Esiste, infatti, la possibilit&agrave; di saldare il debito in un&rsquo;<strong>unica soluzione </strong>o tramite un <strong><span style="text-decoration: underline;">massimo di 5 rate</span></strong>.</p>
<p>Nel caso in cui si scelga l&rsquo;opzione pi&ugrave; soft, ovvero quella che prevede 5 rate per il pagamento complessivo, si deve tener conto che comunque il <strong>70%</strong> del totale dovr&agrave; essere corrisposto nel <strong>2017</strong>, mentre il restante 30% nel 2018.</p>
<p>Pi&ugrave; in particolare, si parla di:</p>
<ol>
<li>Prima rata &ndash; luglio 2017,</li>
<li>Seconda rata &ndash; settembre 2017,</li>
<li>Terza rata &ndash; novembre 2017,</li>
<li>Quarta rata &ndash; aprile 2018,</li>
<li>Quinta rata &ndash; settembre 2018.</li>
</ol>
<h2><span>Rottamazione cartelle Equitalia: si contano gi&agrave; 100 mila adesioni</span></h2>
<p>Dopo avervi delineato a grandi linee quelle che saranno le tappe fondamentali che accompagneranno la sanatoria sulle cartelle Equitalia, vi forniamo ora qualche dato interessante sull&rsquo;adesione dei contribuenti a questo condono.</p>
<p>Secondo i dati forniti dalla stessa Equitalia all&rsquo;agenzia Ansa, nei primi due mesi in cui era possibile inviare la domanda di adesione per la Definizione Agevolata (ovvero novembre e dicembre 2016), sono arrivate gi&agrave; <strong><span style="text-decoration: underline;">quasi 100 mila richieste</span></strong>.</p>
<p>Un numero decisamente non da poco, se si considera che ci sono ancora quasi 3 mesi per l&rsquo;invio della domanda mediante il modulo DA1.</p>
<p>Entrando pi&ugrave; in profondit&agrave;, &egrave; possibile verificare che pi&ugrave; della met&agrave; delle domande sono state presentate direttamente allo sportello, il 27% ha inviato il modulo tramite PEC mentre il restante 18% via e-mail ordinaria.</p>
<p>Non resta che aspettare per vedere quante saranno le adesioni entro il 31 marzo 2017.</p><p>URL del Link: <a href="https://ilcorsivoquotidiano.net/rubriche/fisco-e-tasse/rottamazione-cartelle-equitalia-funziona.html">https://ilcorsivoquotidiano.net/rubriche/fisco-e-tasse/rottamazione-cartelle-equitalia-funziona.html</a></p>]]></description>
	<dc:creator>lilian</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44788/rottamazione-cartelle-equitalia-2017-un-po-di-chiarezza</guid>
	<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 09:33:21 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44788/rottamazione-cartelle-equitalia-2017-un-po-di-chiarezza</link>
	<title><![CDATA[Rottamazione cartelle Equitalia 2017 - un po' di chiarezza]]></title>
	<description><![CDATA[<p>&nbsp;Diventano sempre pi&ugrave; chiare le regole per chi intende aderire all'operazione delle rottamazione delle cartelle Equitalia. Tra i dettagli che rischiano di passare in secondo piano, il versamento della cartella scontata potr&agrave; esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Attenzione, perch&eacute; il fisco sar&agrave; inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e torna a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle Equitalia.</p>
<p><img src="https://www.lavocedelconsumatore.com/wp-content/uploads/EQUITALIA-PROFILO-DI-FACEBOOK.jpg" alt="novit&agrave; equitalia 2017" style="border: 0px;"><br><br>Si ricorda dunque che al momento della richiesta il contribuente pu&ograve; scegliere di pagare l'importo dividendolo in 4 rate. Entro il 22 giugno l'agente della riscossione dovr&agrave; comunicare a chi ha aderito l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza. Le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole pu&ograve; pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. L'erario conta di incassare 2 miliardi il prossimo anno e 900 milioni quello successivo.<br><br>In questo contesto c'&egrave; la novit&agrave; dell'avvio in settimana di una sperimentazione. "L'Agenzia delle Entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente comunicato. Verifichi a breve l'effettivo accredito". Sono oltre 2.400 gli italiani che hanno gi&agrave; ricevuto un sms da parte dell'Agenzia delle entrate che li avvisa del pagamento di un rimborso fiscale. &Egrave; uno dei primi effetti del nuovo servizio attivato dal fisco italiano al quale finora hanno aderito circa 400.000 cittadini che hanno fornito il numero del proprio telefonino nell'area riservata dei Servizi online dell'agenzia. Per loro, d'ora in avanti, &egrave; quanto si legge nel comunicato delle Entrate, sar&agrave; pi&ugrave; semplice ricordare le scadenze, stare al passo con i pagamenti e tenere sotto controllo l'arrivo di un rimborso, grazie a un sms personalizzato, inviato in tempo utile, che permetter&agrave; di evitare errori e dimenticanze.<br><br>Per iscriversi al nuovo servizio, partito a fine ottobre, gli utenti Fisconline non devono fare altro che accedere all'area riservata, leggere l'informativa e fornire il proprio numero di cellulare. Coloro che invece non sono ancora abilitati ai servizi telematici devono prima ottenere pin e password: la richiesta pu&ograve; essere fatta direttamente sul sito dell'Agenzia. Il servizio &egrave; gratuito. Il prossimo messaggino telefonico, in arrivo a dicembre, riguarda il pagamento dell&rsquo;imposta di registro sui contratti di affitto.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.businessonline.it/news/50680/cartelle-equitalia-rottamazione-novita-questa-settimana.html">https://www.businessonline.it/news/50680/cartelle-equitalia-rottamazione-novita-questa-settimana.html</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
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	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44402/tutte-le-novit-del-decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-le-domande-vanno-presentate-entro-il-23-gennaio-2017</guid>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 13:05:59 +0100</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44402/tutte-le-novit-del-decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-le-domande-vanno-presentate-entro-il-23-gennaio-2017</link>
	<title><![CDATA[Tutte le novità del decreto fiscale - rottamazione cartelle: le domande vanno presentate entro il 23 gennaio 2017]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali.<br> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalit&agrave; per ottenere l&rsquo;abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015. I contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017 (<em>il 22 cade di domenica</em>). Fermo restando l&rsquo;obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sar&agrave; possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l&rsquo;ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.</p>
<p><strong>Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione</strong> e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.</p>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 &egrave; stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017 che, tra le varie misure, definisce l&rsquo;esatto perimetro della nuova rottamazione delle cartelle annunciata al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso.<br>La norma di riferimento &egrave; rappresentata dall&rsquo;articolo 6 del decreto che disciplina i termini e le modalit&agrave; per procedere alla definizione agevolata dei ruoli.<br>La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1&deg; gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici; potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purch&eacute; affidati all&rsquo;agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.</p>
<p><img src="https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2016/07/equitalia-rateazione.jpg" alt="Equitalia novit&agrave; 2016" width="600" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>Ai contribuenti che ne faranno richiesta sar&agrave; concessa la possibilit&agrave; di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonch&eacute; degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all&rsquo;agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo &egrave; divenuto esecutivo), nonch&eacute; le somme maturate a favore dell&rsquo;agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo per&ograve; conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.<br>Dall&rsquo;analisi dell&rsquo;ambito oggettivo della norma &egrave; evidente che la convenienza all&rsquo;adesione aumenta in ragione del livello di &ldquo;anzianit&agrave;&rdquo; dei ruoli. Tale convenienza, tuttavia, dovr&agrave; essere valutata in funzione della possibilit&agrave; di far fronte ai termini di pagamento previsti dalla disciplina. La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potr&agrave; avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovr&agrave; avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovr&agrave; essere versata non oltre il 15 marzo 2018.</p>
<hr>
<p>Tempistica<br> <br><strong>Istanza</strong><br>entro il 23 gennaio 2017</p>
<p><strong>Rata 1</strong><br>(1/3 delle somme dovute)<br>-<br><strong>Rata 2</strong><br>(1/3 delle somme dovute)<br>-<br><strong>Rata 3</strong><br>(1/6 delle somme dovute)<br>entro il 15 dicembre 2017</p>
<p><strong>Rata 4</strong><br>(1/6 delle somme dovute)<br>entro il 15 marzo 2018<br>Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017</p>
<p>I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un&rsquo;apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovr&agrave; essere segnalata l&rsquo;eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l&rsquo;impegno a rinunciare al ricorso.<br>Nella stessa istanza dovr&agrave; essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sar&agrave; l&rsquo;agente della riscossione, entro 180 giorni dall&rsquo;entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.<br>Decadenza con il mancato pagamento di una rata</p>
<p>L&rsquo;art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell&rsquo;unica rata, ovvero di una delle rate in cui &egrave; stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall&rsquo;adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilit&agrave; di ottenere nuovi piani di dilazione.<br>La presentazione dell&rsquo;istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l&rsquo;agente della riscossione non potr&agrave; proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati gi&agrave; emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche gi&agrave; iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.<br>Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso</p>
<p>La possibilit&agrave; di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano gi&agrave; una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1&deg; ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.<br>La rideterminazione del debito residuo terr&agrave; conto di quanto gi&agrave; versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonch&eacute; dell&rsquo;aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, gi&agrave; corrisposto quanto dovuto all&rsquo;esito del ricalcolo, sar&agrave; comunque tenuto a presentare l&rsquo;istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.<br>Le esclusioni</p>
<p>L&rsquo;art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:<br>- i dazi;<br>- l&rsquo;IVA all&rsquo;importazione;<br>- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;<br>- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;<br>- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p>
<p><strong>le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada</strong>. In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l&rsquo;infrazione.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/10/27/decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-domande-entro-il-23-gennaio-2017">https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/10/27/decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-domande-entro-il-23-gennaio-2017</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44374/il-testo-del-dl-n-1932016-addio-a-equitalia-il-decreto-legge-sulla-rottamazione-o-definizione-agevolata-delle-cartelle-di-pagamento</guid>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 20:36:47 +0200</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44374/il-testo-del-dl-n-1932016-addio-a-equitalia-il-decreto-legge-sulla-rottamazione-o-definizione-agevolata-delle-cartelle-di-pagamento</link>
	<title><![CDATA[Il testo del DL n. 193/2016: addio a Equitalia, il decreto legge sulla rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento]]></title>
	<description><![CDATA[<h1 id="reader-title">Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 &ndash; Misure urgenti in materia fiscale</h1>
<hr>
<p><img src="https://static.blastingnews.com/media/photogallery/2016/10/4/main/equitalia-in-arrivo-un-maxicondono_904625.jpg" alt="Equitalia novit&agrave; 2017" width="600" style="border: 0px;"></p>
<p>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.</p>
<p>(GU n.249 del 24-10-2016)</p>
<p>Vigente al: 24-10-2016</p>
<p>Capo I</p>
<p>Misure urgenti in materia di riscossione</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;</p>
<p>Ritenuta la straordinaria necessita&rsquo; e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l&rsquo;attivita&rsquo; di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l&rsquo;organizzazione dell&rsquo;Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l&rsquo;effettivita&rsquo; del gettito delle entrate e l&rsquo;incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all&rsquo;articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&rsquo;Unione europea (TFUE), e all&rsquo;articolo 81, comma 1, della Costituzione;</p>
<p>Tenuto conto altresi&rsquo;, per le misure da adottare per le predette urgenti finalita&rsquo;, del contenuto del rapporto Italia &ndash; Amministrazione fiscale dell&rsquo;organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, inparticolare, del capitolo 6, rubricato &laquo;riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici dentificati&raquo;;</p>
<p>Considerata la straordinaria necessita&rsquo; ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonche&rsquo; di prevedere misure di contrasto all&rsquo;evasione fiscale;</p>
<p>Considerata la straordinaria necessita&rsquo; ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilita&rsquo; all&rsquo;amministrazione finanziaria ai fini dell&rsquo;attivita&rsquo; di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita&rsquo;;</p>
<p>Considerata la straordinaria necessita&rsquo; ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze;</p>
<p>Emana</p>
<p>il seguente decreto-legge:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Soppressione di Equitalia</p>
<p>A decorrere dal 1&deg; luglio 2017 le societa&rsquo; del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d&rsquo;ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e&rsquo; fatto divieto alle societa&rsquo; di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.<br> Dalla data di cui al comma 1, l&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all&rsquo;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all&rsquo;Agenzia delle entrate di cui all&rsquo;articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e&rsquo; svolto dall&rsquo;ente strumentale di cui al comma 3.<br> Al fine di garantire la continuita&rsquo; e la funzionalita&rsquo; delle attivita&rsquo; di riscossione, e&rsquo; istituito un ente pubblico economico, denominato &laquo;Agenzia delle entrate-Riscossione&raquo; sottoposto all&rsquo;indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze. L&rsquo;Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l&rsquo;attivita&rsquo; dell&rsquo;Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita&rsquo;. L&rsquo;ente subentra, a titolo universale,nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa&rsquo; del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L&rsquo;ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Necostituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.<br> Il comitato di gestione e&rsquo; composto dal direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate in qualita&rsquo; di Presidente dell&rsquo;ente e da due componenti nominati dall&rsquo;Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita&rsquo; o rimborso spese.<br> Lo statuto e&rsquo; approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze.</p>
<p>Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell&rsquo;ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l&rsquo;equilibrio economico-finanziario dell&rsquo;attivita&rsquo;. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi&rsquo; promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l&rsquo;organizzazione e il funzionamento dell&rsquo;ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell&rsquo;ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi&rsquo; il piano triennale per la razionalizzazione delle attivita&rsquo; di riscossione e gli interventi di incremento dell&rsquo;efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L&rsquo;ente opera nel rispetto dei principi di legalita&rsquo; e imparzialita&rsquo;, con criteri di efficienza gestionale, economicita&rsquo; dell&rsquo;attivita&rsquo; ed efficacia dell&rsquo;azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell&rsquo;atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell&rsquo;attivita&rsquo; svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell&rsquo;atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita&rsquo; di riscossione si applica l&rsquo;articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.</p>
<p>Salvo quanto previsto dal presente decreto, l&rsquo;Agenzia delle entrate-Riscossione e&rsquo; sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attivita&rsquo; e&rsquo; autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.<br> Resta fermo quanto previsto dall&rsquo;articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l&rsquo;anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.<br> L&rsquo;Ente e&rsquo; autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell&rsquo;Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell&rsquo;articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L&rsquo;ente puo&rsquo; stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l&rsquo;Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l&rsquo;ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l&rsquo;articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.<br> Tenuto conto della specificita&rsquo; delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita&rsquo;, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa&rsquo; del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita&rsquo; e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e&rsquo; trasferito all&rsquo;ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita&rsquo; e imparzialita&rsquo;. A tale personale si applica l&rsquo;articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.<br> A far data dall&rsquo;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle societa&rsquo; del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e&rsquo; ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell&rsquo;amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l&rsquo;utilizzo delle procedure di mobilita&rsquo; di cui all&rsquo;articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo&rsquo; essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell&rsquo;amministrazione interessata e nell&rsquo;ambito delle facolta&rsquo; assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita&rsquo; di posti vacanti nella dotazione organica dell&rsquo;amministrazione di provenienza, tale personale puo&rsquo; essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilita&rsquo; e, comunque, nell&rsquo;ambito delle facolta&rsquo; assunzionali delle amministrazioni interessate.<br> Entro la data di cui al comma 1:</p>
<p>a) l&rsquo;Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell&rsquo;articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall&rsquo;Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l&rsquo;obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell&rsquo;attivita&rsquo; di riscossione svolta fino a tale data;</p>
<p>b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze;</p>
<p>c) gli organi societari delle societa&rsquo; di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l&rsquo;approvazione al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa&rsquo; soppresse sono corrisposti compensi, indennita&rsquo; ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.</p>
<p>Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.<br> Il Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze e il direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, presidente dell&rsquo;ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all&rsquo;articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:</p>
<p>a) i servizi dovuti;</p>
<p>b) le risorse disponibili;</p>
<p>c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorita&rsquo;, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;</p>
<p>d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicita&rsquo; della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell&rsquo;evasione ed elusione fiscale;</p>
<p>e) gli indicatori e le modalita&rsquo; di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);</p>
<p>f) le modalita&rsquo; di vigilanza sull&rsquo;operato dell&rsquo;ente da parte dell&rsquo;agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell&rsquo;imparzialita&rsquo; e della correttezza nell&rsquo;applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;</p>
<p>g) la gestione della funzione della riscossione con modalita&rsquo; organizzative flessibili, che tengano conto della necessita&rsquo; di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;</p>
<p>h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l&rsquo;amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p>
<p>Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell&rsquo;articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell&rsquo;ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell&rsquo;atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze, per consentire l&rsquo;adozione dei necessari correttivi.<br> Fino alla data di cui all&rsquo;articolo 1, comma 1, l&rsquo;attivita&rsquo; di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l&rsquo;Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. e&rsquo; nominato commissario straordinario per l&rsquo;adozione dello statuto dell&rsquo;ente di cui al comma 3, secondo le modalita&rsquo; di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.<br> I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all&rsquo;articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all&rsquo;agenzia di cui all&rsquo;articolo 1 comma 3.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Disposizioni in materia di riscossione locale</p>
<p>All&rsquo;articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: &laquo;31 dicembre 2016&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;31</p>
<p>maggio 2017&raquo;.</p>
<p>Con deliberazione adottata entro il 1&deg; giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per se&rsquo; e per le societa&rsquo; da essi partecipate, per l&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.<br> Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l&rsquo;affidamento dell&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.</p>
<p>Art. 3</p>
<p>Potenziamento della riscossione</p>
<p>A decorrere dal 1&deg; gennaio 2017, l&rsquo;Agenzia delle entrate puo&rsquo; utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e&rsquo; autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all&rsquo;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.<br> All&rsquo;articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e&rsquo; inserito il seguente: &laquo;2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l&rsquo;Agenzia delle entrate puo&rsquo; acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell&rsquo;Istituto nazionale della previdenza sociale.<br> L&rsquo;Agenzia delle entrate-Riscossione e&rsquo; autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.</p>
<p>Capo II</p>
<p>Misure urgenti in materia fiscale</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Disposizioni recanti misure per il recupero dell&rsquo;evasione</p>
<p>L&rsquo;articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e&rsquo; sostituito dal seguente:</p>
<p>&laquo;Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).</p>
<p>1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell&rsquo;imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all&rsquo;Agenzia delle entrate, entro l&rsquo;ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell&rsquo;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche&rsquo; i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all&rsquo;ultimo trimestre e&rsquo; effettuata entro l&rsquo;ultimo giorno del mese di febbraio.</p>
<p>I dati, inviati in forma analitica secondo modalita&rsquo; stabilite con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, comprendono almeno:</p>
<p>a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;</p>
<p>b) la data ed il numero della fattura;</p>
<p>c) la base imponibile;</p>
<p>d) l&rsquo;aliquota applicata;</p>
<p>e) l&rsquo;imposta;</p>
<p>f) la tipologia dell&rsquo;operazione.</p>
<p>Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall&rsquo;articolo 3 del decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche&rsquo; per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all&rsquo;articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall&rsquo;Agenzia delle entrate. Tempi e modalita&rsquo; di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell&rsquo;articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate.&raquo;.</p>
<p>4. Dopo l&rsquo;articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:</p>
<p>&laquo;Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). &ndash; 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita&rsquo; di cui all&rsquo;articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell&rsquo;imposta effettuate ai sensi dell&rsquo;articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche&rsquo; degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell&rsquo;imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p>
<p>5. Con il provvedimento di cui all&rsquo;articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita&rsquo; e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.</p>
<p>6. La comunicazione e&rsquo; presentata anche nell&rsquo;ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all&rsquo;effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell&rsquo;anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p>
<p>7.In caso di determinazione separata dell&rsquo;imposta in presenza di piu&rsquo; attivita&rsquo;, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.</p>
<p>8.L&rsquo;Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita&rsquo; previste dall&rsquo;articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall&rsquo;esame dei dati di cui all&rsquo;articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonche&rsquo; la coerenza dei versamenti dell&rsquo;imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e&rsquo; informato dell&rsquo;esito con modalita&rsquo; previste con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate.</p>
<p>Il contribuente puo&rsquo; fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell&rsquo;istituto del ravvedimento operoso di cui all&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l&rsquo;articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.</p>
<p>Art. 21-ter (Credito d&rsquo;imposta).</p>
<p>1. Ai soggetti in attivita&rsquo; nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, e&rsquo; attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d&rsquo;imposta pari a &euro; 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell&rsquo;anno precedente a quello in cui il costo per l&rsquo;adeguamento tecnologico e&rsquo; stato sostenuto, hanno realizzato un</p>
<p>volume d&rsquo;affari non superiore a &euro; 50.000.</p>
<p>Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, e&rsquo; utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1&deg; gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&rsquo;imposta in cui e&rsquo; stato sostenuto il costo per l&rsquo;adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d&rsquo;imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l&rsquo;utilizzo.<br> Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalita&rsquo; di cui all&rsquo;articolo 21, nonche&rsquo;, sussistendone ipresupposti, hanno esercitato l&rsquo;opzione di cui all&rsquo;articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e&rsquo; attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d&rsquo;imposta di &euro; 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, e&rsquo; indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalita&rsquo; stabilite nel comma 2.&raquo;.<br> All&rsquo;articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p>&laquo;2-bis. Per l&rsquo;omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall&rsquo;articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall&rsquo;articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di &euro; 25, con un massimo di &euro; 25.000. Non si applica l&rsquo;articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
<p>2-ter. L&rsquo;omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all&rsquo;articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito in legge, con modificazioni, dall&rsquo;articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e&rsquo; punita con una sanzione da &euro; 5.000 a &euro; 50.000&raquo;.</p>
<p>Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1&deg; gennaio 2017. Dalla stessa data:</p>
<p>a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa&rsquo; di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita&rsquo; di locazione e di noleggio, ai sensi dell&rsquo;articolo 7,dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29</p>
<p>settembre 1973, n. 605, e&rsquo; soppressa;</p>
<p>b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altroStato membro dell&rsquo;Unione europea, le comunicazioni di cui all&rsquo;articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;</p>
<p>c) all&rsquo;articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: &laquo;nel mese di febbraio,&raquo;, sono sostituite dalle seguenti: &laquo;per l&rsquo;imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l&rsquo;imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1&deg; febbraio e il 30 aprile&raquo;;</p>
<p>d) all&rsquo;articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>1) sono abrogati i commi da 1 a 3;</p>
<p>2) al comma 5, le parole: &laquo;ai commi da 1 a 4&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;al comma 4&raquo;.</p>
<p>Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le</p>
<p>seguenti modifiche:</p>
<p>a) all&rsquo;articolo 2, il comma 2 e&rsquo; sostituito dal seguente:</p>
<p>&laquo;2. A decorrere dal 1&deg; aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell&rsquo;assolvimento dell&rsquo;obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull&rsquo;attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l&rsquo;inalterabilita&rsquo; dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1&deg; aprile 2017, di entrata in vigore dell&rsquo;obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.&raquo;;</p>
<p>b) all&rsquo;articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e&rsquo; aggiunto il seguente: &laquo;Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l&rsquo;opzione di cui all&rsquo;articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia&rsquo; esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.&raquo;.</p>
<p>All&rsquo;articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al comma 4:</p>
<p>1) la lettera c) e&rsquo; sostituita dalla seguente:</p>
<p>&laquo;c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.&raquo;;</p>
<p>2) la lettera d) e&rsquo; abrogata;</p>
<p>b) il comma 6 e&rsquo; sostituito con il seguente:</p>
<p>&laquo;6. L&rsquo;estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo&rsquo; essere effettuata solo da soggetti passivi d&rsquo;imposta agli effetti dell&rsquo;I.V.A. e comporta il pagamento dell&rsquo;imposta; la base imponibile e&rsquo; costituita dal corrispettivo o valore relativo all&rsquo;operazione non assoggettata all&rsquo;imposta per effetto dell&rsquo;introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu&rsquo; cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all&rsquo;ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia&rsquo; compreso, dell&rsquo;importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell&rsquo;estrazione. L&rsquo;imposta e&rsquo; dovuta dal soggetto che procede all&rsquo;estrazione ed e&rsquo; versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e&rsquo; solidalmente responsabile dell&rsquo;imposta stessa. Il versamento e&rsquo; eseguito ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all&rsquo;articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all&rsquo;estrazione annota nel registro di cui all&rsquo;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell&rsquo;articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E&rsquo; effettuata senza pagamento dell&rsquo;imposta l&rsquo;estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta&rsquo; di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell&rsquo;articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all&rsquo;Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.</p>
<p>Per il mancato versamento dell&rsquo;imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e&rsquo; tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l&rsquo;estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell&rsquo;imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all&rsquo;articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell&rsquo;imposta e di tale sanzione e&rsquo; tenuto esclusivamente il soggetto che procede all&rsquo;estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all&rsquo;estrazione assolve l&rsquo;imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell&rsquo;imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all&rsquo;articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall&rsquo;estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi&rsquo;, essere annotata nel registro di cui all&rsquo;articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell&rsquo;estrazione. Con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell&rsquo;Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita&rsquo; di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all&rsquo;integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all&rsquo;estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell&rsquo;imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all&rsquo;Ufficio doganale di importazione i dati relativi all&rsquo;estrazione dal deposito I.V.A.; le modalita&rsquo; di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell&rsquo;Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate.&raquo;.</p>
<p>c) al comma 8 e&rsquo; aggiunto il seguente periodo: &laquo;E&rsquo; valutata ai fini della revoca dell&rsquo;autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.&raquo;;<br> Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1&deg; aprile 2017.</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Dichiarazione integrativa a favore</p>
<p>Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) nell&rsquo;articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai seguenti:</p>
<p>&laquo;8. Salva l&rsquo;applicazione delle sanzioni e ferma restando l&rsquo;applicazione dell&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive e dei sostituti d&rsquo;imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l&rsquo;indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d&rsquo;imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d&rsquo;imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall&rsquo;articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</p>
<p>8-bis. L&rsquo;eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo&rsquo; essere utilizzato in compensazione ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo&rsquo; essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d&rsquo;imposta successivo a quello in cui e&rsquo; stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d&rsquo;imposta in cui e&rsquo; presentata la dichiarazione integrativa e&rsquo; indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonche&rsquo; l&rsquo;ammontare eventualmente gia&rsquo; utilizzato in compensazione.&raquo;;</p>
<p>b) nell&rsquo;articolo 8:</p>
<p>1) nel comma 6, le parole &laquo;all&rsquo;articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9&raquo; sono sostituite dalle parole &laquo;all&rsquo;articolo 2, commi 7 e 9&raquo;;</p>
<p>2) sono aggiunti i seguenti commi:</p>
<p>&laquo;6-bis. Salva l&rsquo;applicazione delle sanzioni e ferma restando l&rsquo;applicazione dell&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell&rsquo;imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l&rsquo;indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d&rsquo;imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d&rsquo;imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall&rsquo;articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p>
<p>6-ter. L&rsquo;eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo puo&rsquo; essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreche&rsquo; ricorrano per l&rsquo;anno per cui e&rsquo; presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all&rsquo;articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.</p>
<p>All&rsquo;articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, son apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) nell&rsquo;alinea le parole: &laquo;degli articoli 2, comma 8&raquo; sono sostituite dalle parole: &laquo;degli articoli 2, comma 8, e 8, comma</p>
<p>6-bis&raquo;;</p>
<p>b) nella lettera b) le parole: &laquo;agli elementi&raquo; sono sostituite dalle parole: &laquo;ai soli elementi&raquo;.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Definizione agevolata</p>
<p>Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all&rsquo;articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all&rsquo;articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all&rsquo;articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:</p>
<p>a) delle somme affidate all&rsquo;agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;</p>
<p>b) di quelle maturate a favore dell&rsquo;agente della riscossione, ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche&rsquo; di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.</p>
<p>Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all&rsquo;agente della riscossione la sua volonta&rsquo; di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita&rsquo; e in conformita&rsquo; alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi&rsquo; il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche&rsquo; la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l&rsquo;impegno a rinunciare agli stessi giudizi.<br> Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l&rsquo;agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l&rsquo;ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonch&eacute; quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo&rsquo; superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo&rsquo; superare il 15 marzo 2018.<br> In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell&rsquo;unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e&rsquo; stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell&rsquo;importo complessivamente dovuto a seguito dell&rsquo;affidamento del carico e non determinano l&rsquo;estinzione del debito residuo, di cui l&rsquo;agente della riscossione prosegue l&rsquo;attivita&rsquo; di recupero e il cui pagamento non puo&rsquo; essere rateizzato ai sensi dell&rsquo;articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.<br> A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L&rsquo;agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo&rsquo; avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia&rsquo; iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo&rsquo; altresi&rsquo; proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia&rsquo; emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.<br> Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell&rsquo;articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.<br> Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo&rsquo; essere effettuato:</p>
<p>a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;</p>
<p>b) mediante bollettini precompilati, che l&rsquo;agente della riscossione e&rsquo; tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il</p>
<p>debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita&rsquo;</p>
<p>previste dalla lettera a) del presente comma;</p>
<p>c) presso gli sportelli dell&rsquo;agente della riscossione.</p>
<p>La facolta&rsquo; di definizione prevista dal comma 1 puo&rsquo; essere esercitata anche dai debitori che hanno gia&rsquo; pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall&rsquo;agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche&rsquo;, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l&deg; ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:</p>
<p>a) ai fini della determinazione dell&rsquo;ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia&rsquo; versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche&rsquo;, ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;</p>
<p>b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all&rsquo;articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all&rsquo;articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;</p>
<p>c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell&rsquo;eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall&rsquo;agente della riscossione.</p>
<p>Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita&rsquo; ivi indicate, ha gia&rsquo; integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta&rsquo; di aderirvi con le modalita&rsquo; previste dal comma 2.<br> Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:</p>
<p>a) le risorse proprie tradizionali previste dall&rsquo;articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l&rsquo;imposta sul valore aggiunto riscossa all&rsquo;importazione;</p>
<p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell&rsquo;articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;</p>
<p>c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</p>
<p>d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p>
<p>e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.</p>
<p>Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all&rsquo;articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br> A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l&rsquo;agente della riscossione e&rsquo; automaticamente discaricato dell&rsquo;importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l&rsquo;elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta&rsquo; di definizione e dei codici tributo per i quali e&rsquo; stato effettuato il versamento.<br> Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate</p>
<p>Dopo l&rsquo;articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e&rsquo; aggiunto il seguente articolo:</p>
<p>&laquo;Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). &ndash; 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e&rsquo; possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l&rsquo;istanza non l&rsquo;abbia gia&rsquo; presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall&rsquo;articolo 5-quater, comma 2. L&rsquo;integrazione dell&rsquo;istanza, i documenti e le informazioni di cui all&rsquo;articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.</p>
<p>Alle istanze presentate secondo le modalita&rsquo; stabilite con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l&rsquo;articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l&rsquo;articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;</p>
<p>b) anche in deroga all&rsquo;articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all&rsquo;articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all&rsquo;articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all&rsquo;articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1&deg; gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita&rsquo; oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita&rsquo; e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell&rsquo;articolo 5-quater, comma 5; non si applica l&rsquo;ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;</p>
<p>c) per le sole attivita&rsquo; oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all&rsquo;articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d&rsquo;imposta antecedente la data di presentazione dell&rsquo;istanza, nonche&rsquo;, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall&rsquo;investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali e&rsquo; versata l&rsquo;IRPEF con l&rsquo;aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d&rsquo;imposta antecedente la data di presentazione dell&rsquo;istanza;</p>
<p>d) limitatamente alle attivita&rsquo; oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall&rsquo;articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);</p>
<p>e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all&rsquo;istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento puo&rsquo; essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita&rsquo; di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l&rsquo;ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell&rsquo;obbligo di dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, imposta sul valore degli immobili all&rsquo;estero, imposta sul valore delle attivita&rsquo; finanziarie all&rsquo;estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all&rsquo;articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell&rsquo;articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell&rsquo;articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche&rsquo; le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall&rsquo;articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall&rsquo;articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p>
<p>Gli effetti di cui all&rsquo;articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l&rsquo;Agenzia delle entrate comunica l&rsquo;avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalita&rsquo; di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell&rsquo;articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>
<p>f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l&rsquo;Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualita&rsquo; e le violazioni oggetto della stessa, puo&rsquo; applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l&rsquo;autore della violazione puo&rsquo; versare le somme dovute in base all&rsquo;invito di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita&rsquo; indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l&rsquo;adesione ai contenuti dell&rsquo;invito, ovvero le somme dovute in base all&rsquo;accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell&rsquo;atto, oltre alle somme dovute in base all&rsquo;atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell&rsquo;articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita&rsquo; di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell&rsquo;articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.</p>
<p>Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e&rsquo; esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall&rsquo;articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;</p>
<p>g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:</p>
<p>1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all&rsquo;articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all&rsquo;85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell&rsquo;85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, di imposta sul valore degli immobili all&rsquo;estero, di imposta sul valore delle attivita&rsquo; finanziarie all&rsquo;estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;</p>
<p>2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita&rsquo; suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l&rsquo;Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;</p>
<p>3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita&rsquo; suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l&rsquo;Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;</p>
<p>4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l&rsquo;eccedenza puo&rsquo; essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;</p>
<p>h) la misura della sanzione minima fissata dall&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell&rsquo;obbligo di dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1, indicata nell&rsquo;articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all&rsquo;estero ovvero di attivita&rsquo; estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi&rsquo; se e&rsquo; entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell&rsquo;articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall&rsquo;Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e&rsquo; entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall&rsquo;OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);</p>
<p>i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attivita&rsquo; finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e&rsquo; punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all&rsquo;articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l&rsquo;applicabilita&rsquo; degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell&rsquo;articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.</p>
<p>Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all&rsquo;articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1&deg; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall&rsquo;articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all&rsquo;articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1&deg; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.<br> Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive e dell&rsquo;imposta sul valore aggiunto, nonche&rsquo; le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d&rsquo;imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell&rsquo;articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:</p>
<p>a) rilasciano unitamente alla presentazione dell&rsquo;istanza una dichiarazione in cui attestano che l&rsquo;origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;</p>
<p>b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all&rsquo;apertura e all&rsquo;inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all&rsquo;interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;</p>
<p>c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio&rsquo; abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell&rsquo;ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita&rsquo; di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A</p>
<p>tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l&rsquo;adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita&rsquo; e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura&raquo;.</p>
<p>Il provvedimento di cui all&rsquo;articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e&rsquo; adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<br><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/137276_decreto-legge-22-ottobre-2016-n-193-misure-urgenti-in-materia-fiscale">https://www.laleggepertutti.it/137276_decreto-legge-22-ottobre-2016-n-193-misure-urgenti-in-materia-fiscale</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44306/equitalia-quanto-risparmieremo-con-la-rottamazione</guid>
	<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 16:35:10 +0200</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44306/equitalia-quanto-risparmieremo-con-la-rottamazione</link>
	<title><![CDATA[Equitalia: quanto risparmieremo con la rottamazione]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Vi invito a leggere questo articolo de Il sole 24 ore in cui viene spiegato in modo molto semplice quali saranno i vantaggi della nuova rottamazione 2017 delle cartelle Ex Equitalia.</p>
<p>Equitalia: addio sanzioni anche per vecchie cartelle. Multe auto escluse</p>
<p><img src="https://www.federcontribuentinazionale.it/file/2016/09/Cattura98-265x168.png" alt="Equitalia novit&agrave; 2016" width="265" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p><strong>Un esempio sull'Irpef</strong></p>
<p>Ma come potrebbe funzionare la rottamazione? Partiamo da un caso reale. A seguito di un avviso bonario il Fisco contesta detrazioni Irpef non spettanti. Il contribuente riceve una cartella di pagamento in cui vengono indicate le seguenti voci:<br>- Maggiori imposte accertate = 3.400 euro (di cui Irpef: 3.200 euro, addizionale regionale Irpef: 120 euro, addizionale comunale Irpef: 80 euro)<br>- Sanzioni = 3.060 euro (pari al 90% delle maggiori imposte)<br>- Interessi da ritardata iscrizione a ruolo: 440 euro circa (calcolati dall'ufficio sulle maggiori imposte dovute dal giorno successivo al quello di scadenza del pagamento e fino alla data in cui il ruolo &egrave; stato consegnato ad Equitalia e, quindi, &egrave; divenuto esecutivo)<br>- Interessi di mora: 38 euro circa (attualmente pari al 4,13% calcolati nel caso in cui il pagamento della cartella avvenga dopo il 60&deg; giorno dalla sua notifica, solo sulle maggiori imposte accertate, e non anche sulle sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento)<br>- Oneri di riscossione: 416 euro (dal 1&deg; gennaio 2016 pari al 6% se il pagamento avviene dopo il 60&deg; giorno dalla notifica della cartella, da applicare su tutte le predette somme dovute, ad eccezione delle spese di notifica)<br>- Spese di notifica= 5,88 euro<br><strong>- Totale da versare = 7.359,88 euro</strong></p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con la rottamazione si pagherebbero <strong>solo le imposte contestate</strong> e gli interessi legali, quindi 3.400 euro + 103,93 euro (se il pagamento si sarebbe dovuto effettuare il 16 giugno 2013 e ora avviene il 31 dicembre 2016, dopo 1.294 giorni) per un importo complessivo di 3.503,93 euro.</p>
<p>Qualora ci dovesse essere anche il forfait che potremmo ipotizzare del 3% e che andrebbe calcolato sull&rsquo;importo iscritto a ruolo (imposte contestate e interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e mora (3.400+440+48=3.928 euro), si dovrebbero aggiungere altre 117,84 euro per un importo complessivo di <strong>3.621,77 euro</strong>.</p>
<p>Quindi senza forfait, si pagherebbe il <strong>52,4% in meno</strong> rispetto all'importo contenuto nella cartella. Mentre con il forfait, l'abbattimento sarebbe di quasi il 51 per cento.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-10-17/equitalia-la-rottamazione-cartelle-stop-anche-sanzioni-escluse-multe-autoequitalia-rottamazione-cartelle-sconto-anche-sanzioni-121416.shtml">https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-10-17/equitalia-la-rottamazione-cartelle-stop-anche-sanzioni-escluse-multe-autoequitalia-rottamazione-cartelle-sconto-anche-sanzioni-121416.shtml</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44252/laggio-di-equitalia-e-illegittimo</guid>
	<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 16:27:40 +0200</pubDate>
	<link>https://www.iochatto.it/bookmarks/view/44252/laggio-di-equitalia-e-illegittimo</link>
	<title><![CDATA[L'aggio di Equitalia e' illegittimo]]></title>
	<description><![CDATA[<p>L'aggio di Equitalia &egrave; illegittimo. A stabilirlo &egrave; stata la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, nella sentenza n. 325/1/2016, in accoglimento parziale del ricorso proposto da una ditta che aveva impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta da Equitalia e riferita ad Iva, Ires, Irap, ritenute, addizionali per diversi anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://www.forexinfo.it/IMG/arton27336.jpg" alt="equitalia" width="550" style="border: 0px;"></p>
<p><br><br>La Commissione - si legge sul portale di informazione giuridica studiocataldi.it - <span style="text-decoration: underline;">pur respingendo i motivi di ricorso del contribuente, in quanto le imposte erano effettivamente dovute nella misura individuata dall'ufficio, ritiene che l'aggio non debba essere conteggiato.</span> Quest'ultimo infatti, spiega la CTP, costituisce il compenso spettante al concessionario-esattore per l'attivit&agrave; svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, per cui grava sul contribuente senza una giustificazione e senza un collegamento all'attivit&agrave; effettivamente svolta.<br><br><strong>In altri termini l'aggio, rappresentando la remunerazione per l'attivit&agrave; svolta dal concessionario (Equitalia) nel riscuotere i tributi, attiene al rapporto tra l'ente impositore e il concessionario del servizio stesso e non pu&ograve; dunque essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo a tale rapporto.</strong><br><br>In secondo luogo, come riferisce lo Studio Cataldi, la Commissione ha rilevato che l'aggio esattoriale, essendo un aiuto di Stato che la normativa assegna ad un'impresa, si pone in contrasto con l'art. 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.</p>
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<p>&nbsp;</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2dw1fm5">https://bit.ly/2dw1fm5</a></p>]]></description>
	<dc:creator>laibach</dc:creator>
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